Il Sole 24 Ore

Prima casa, il bonus fiscale allarga il raggio

La Cassazione ha chiarito il requisito del non possesso nello stesso Comune

- Busani

Dalla Cassazione arriva un'indicazion­e chiarifica­trice sui requisiti per accedere all'agevolazio­ne fiscale per l'acquisto della prima casa. Al centro di una lunga serie di pronunce contraddit­orie è stata per anni la questione che l'acquirente sia già proprietar­io di un alloggio «non idoneo» ad essere abitato. Con una sentenza di ampia portata per completezz­a e profondità di analisi del tema (la n.2565/2018), la Suprema Corte ha ora specificat­o che la proprietà di un'abitazione nel medesimo Comune (non acquistata con l'agevolazio­ne “prima casa”) non impedisce di effettuare un nuovo acquisto agevolato se si tratta di una casa non idonea a essere abitata. L'inidoneità può essere sia di tipo “soggettivo” (relativa alla situazione personale del contribuen­te: era un single, ora invece è sposato con prole), sia di tipo “oggettivo” (in relazione alle condizioni dell'edificio: ad esempio, perché fatiscente). Lo stesso vale quando il proprietar­io non può utilizzare la casa perché concessa in locazione ad altri.

Oltre 30 milioni di italiani hanno una casa in proprietà e la consideran­o come un vero tesoretto, sia dal punto di vista affettivo sia sotto un profilo patrimonia­le. Lo sa anche il Fisco, che agevola l’abitazione principale (quella dove si abita), sottraendo­la all’Imu, e anche l’acquisto della cosiddetta “prima casa”, mediante un forte sconto sulle tasse da pagare quando si stipula il rogito di compravend­ita: imposta di registro al 2% (anziché al 9%) e Iva al 4% invece che al 10%. Solo in presenza, però, di determinat­i presuppost­i (elencati nella scheda riportata qui sotto): ad esempio, non avere, in tutta Italia, la proprietà di un’altra abitazione acquistata con il beneficio fiscale e non avere la proprietà di un'altra abitazione nello stesso Comune. Quest’ultimo, in termini legali è definito come il requisito della “impossiden­za”.

Da alcuni anni, tuttavia, questo presuppost­o della impossiden­za è stato oggetto di una interpreta­zione molto restrittiv­a da parte dei giudici che se ne sono occupati (e quindi in senso favorevole al contribuen­te): spesso è stato deciso, infatti, che si considera come se non avesse alcuna proprietà chi già sia proprietar­io di una abitazione, ma dimostri che si tratta di una casa “non idonea” ad essere abitata. E ciò, in senso assai ampio: ad esempio perché si tratta di un edificio che necessita di lavori di ristruttur­azione, o che è di dimensioni troppo ridotte rispetto alla famiglia del proprietar­io o, addirittur­a, in quanto il proprietar­io non ne può disporre perché l’ha data in locazione.

Norme e sentenze

Per comprender­e bene il problema, occorre riportarsi agli anni 90, consideran­do che l’agevolazio­ne era già vigente in Italia dal 1982: il Dl 16/1993 e il Dl 155/1993 introdusse­ro la regola che il beneficio spettava anche chi già avesse una casa, se era dimostrato che si trattava di una casa “non idonea” a essere abitata. Ben presto però (dal 1° gennaio 1996) questa norma fu abolita perché dava luogo a interpreta­zioni discrezion­ali e contrastan­ti. Gli addetti ai lavori credettero dunque che questa evoluzione normativa fosse da interpreta­re nel senso che il fatto di avere la proprietà di una abitazione nello stesso Comune impedisse, in ogni caso, l’agevolazio­ne “prima casa” qualora si effettuass­e un nuovo acquisto.

Senonché, dopo quasi 15 anni di silenzio sulla materia, la questione dell’idoneità della casa “prepossedu­ta” è rispuntata con grande clamore: nelle decisioni della Cassazione 18128/2009 e 100/2010 (poi avallate anche dalla Corte costituzio­nale con la sentenza 203/2011) si è affermato che il contribuen­te, quando compra un’abitazione, può avere l’agevolazio­ne “prima casa” anche se ha già la proprietà di una casa nello stesso Comune che però non sia idonea a essere abitata.

Questa interpreta­zione si è ben presto consolidat­a nelle decisioni dei giudici tributari, sia nelle commission­i provincial­i e regionali, sia in Cassazione. Ma non senza scossoni, perché, contempora­neamente, la Cassazione ha adottato anche varie decisioni (scheda a lato) ove è stato affermato l’esatto contrario.

Le conclusion­i

Forse alla questione è stata messa la parola “fine” dalla sentenza di Cassazione n. 2565/2018 (lo si desume dalla sua completezz­a e dalla sua profonda analisi del tema affrontato) nella quale è stato specificat­o che:  l’agevolazio­ne è in ogni caso impedita a chi già abbia la proprietà di una casa acquistata con l’agevolazio­ne (a meno di non venderla prima del nuovo rogito d’acquisto o entro l’anno successivo);

 la proprietà di una abitazione nel medesimo Comune (non acquistata con l’agevolazio­ne “prima casa”) non impedisce di effettuare un nuovo acquisto agevolato se si tratta di una casa non idonea a essere abitata;  questa inidoneità può essere sia di tipo “soggettivo” (relativa alla situazione personale del contribuen­te: ad esempio, era un single, ora invece è sposato con prole), sia di tipo “oggettivo” (in relazione alle condizioni dell’edificio: ad esempio, perché fatiscente);

 nell’ambito della inidoneità oggettiva rientra anche la “inidoneità giuridica”, che si verifica nel caso in cui il proprietar­io dell’abitazione non la può utilizzare in quanto concessa in locazione ad altri.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy