Ravvedimento, decorso variabile per gli interessi
In assenza di versamenti stop alla sanatoria con lo 0,40% in più Maggiorazioni da calcolare con modalità differenti a seconda delle situazioni
Passata la scadenza del 20 agosto per la dichiarazione dei redditi, il versamento guarda già al ravvedimento operoso. Se il pagamento è effettuato oltre il termine infatti, scatta la possibilità di rimediare all’omissione. Ma ci sono strade diverse da percorrere, per i contribuenti, a seconda delle situazioni in cui si trovano.
Passata la scadenza del 20 agosto, entro la quale sarebbe stato possibile effettuare i pagamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,4%, il versamento guarda già al ravvedimento operoso. Se il pagamento è effettuato oltre la scadenza, scatta la possibilità di rimediare all’omissione, totale o parziale, avvalendosi del ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e degli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo. E ci sono strade diverse da percorrere, per i contribuenti, a seconda delle situazioni in cui si trovano.
La decorrenza
Il termine per ravvedersi decorre, in assenza di versamenti, dalla data di scadenza ordinaria (la prima), ossia dal 2 luglio scorso e non dal 20 agosto (si veda l’esempio in pagina).
Pertanto, laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 2 luglio né entro il 20 agosto, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute - sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici - è la data naturale di scadenza, ossia il 2 luglio scorso (circolare 27/ E/2013, paragrafo 2).
Tuttavia, solo per coloro che hanno effettuato un versamento insufficiente nel periodo della maggiorazione (ossia dal 3 luglio al 20 agosto) e che intendano regolarizzarlo, il termine per il ravvedimento decorre dalla scadenza di pagamento con maggiorazione dello 0,40% ossia dal 20 agosto 2018.
Supponiamo che un contribuente, il 20 agosto 2018, abbia versato erroneamente a titolo di saldo Ires 2017 l’importo di 10mila euro (10.040 euro con maggiorazione), anziché quanto dovuto, 15mila euro. Per il ravvedimento non dovrà dunque prendere a riferimento la scadenza originaria del 2 luglio, ma potrà versare solo la differenza, da calcolare sul residuo tributo dovuto, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%.
In questo caso, il versamento aggiuntivo dovrà essere in totale di 5.020 euro (5mila più la maggiorazione dello 0,40%) a cui si dovranno aggiungere gli interessi calcolati dalla scadenza del termine lungo e le sanzioni ridotte, sempre calcolate a partire dal 20 agosto scorso.
Il versamento rateale
Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il versamento rateale con decorrenza dal 20 agosto scorso (sia esso titolare o meno di partita Iva), se non ha provveduto al versamento della prima rata (nemmeno in parte), non potrà ravvedere la singola rata del 20 agosto comprensiva dello 0,4%, ma dovrà rideterminare il piano di ammortamento togliendo la maggiorazione e ravvedendo, se titolare di partita Iva, le rate del 2 luglio, del 16 luglio e quella del 20 agosto continuando poi, ovviamente il piano rateale alle scadenze successive senza lo 0,4 per cento. Viceversa, per i privati si tratterà di ravvedere le rate del 2 luglio e quella del 31 luglio.
Per i titolari di partita Iva che non hanno versato entrambe le rate in scadenza il 20 agosto, non sarà possibile ravvedersi avvalendosi delle disposizioni del Dpcm del 10 agosto scorso, perché il provvedimento (peraltro facoltativo) riguarda solo i soggetti che hanno versato con maggiorazione. Anche qui vale la regola per cui il termine per ravvedersi decorre, in assenza di versamenti, dalla data di scadenza ordinaria (la prima), ossia dal 2 luglio scorso e non dal 20 agosto .
Le deleghe a zero
In caso di delega a zero (importo compensato uguale all’importo a debito), il versamento dovuto alla scadenza del 20 agosto doveva essere determinato senza la maggiorazione prevista dello 0,40 per cento. Se invece, in seguito alla compensazione, l’importo delle somme a debito fosse superiore a quello delle somme a credito, la maggiorazione dello 0,40%, sarebbe applicata solo sul debito (residuo) dopo la compensazione.
Nel caso in cui il contribuente per errore non abbia presentato la delega compensata (in tutto o in parte) l’operazione è sanabile ricorrendo al ravvedimento operoso (risoluzione 36/E/2017), modulando la sanzione in ragione dell’intervallo temporale che intercorre fra la violazione e la relativa regolarizzazione.
In base all’articolo 15, comma 2-bis, del Dlgs 471/1997, per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione è prevista una sanzione pari:
a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
a 100 euro se il ritardo è superiore a cinque giorni lavorativi.
Anche in questo caso per perfezionare correttamente il ravvedimento sarà necessario fare riferimento alla scadenza originaria. Pertanto in caso di ravvedimento effettuato il 27 agosto 2018 di una delega a zero la sanzione dovrà essere calcolata con riferimento alla scadenza del 2 luglio, e sarà pari a 11,11 euro (1/9 di 100 euro).
Viceversa se il ravvedimento riguarda l’omesso versamento di una delega compensabile solo in parte, la cui scadenza era stata originariamente impostata al 20 agosto, sarà necessario, rimuovere la maggiorazione dello 0,4% rideterminando l’importo del debito puro.