Il Sole 24 Ore

Ravvedimen­to, decorso variabile per gli interessi

In assenza di versamenti stop alla sanatoria con lo 0,40% in più Maggiorazi­oni da calcolare con modalità differenti a seconda delle situazioni

- Cerofolini, Pegorin, Ranocchi

Passata la scadenza del 20 agosto per la dichiarazi­one dei redditi, il versamento guarda già al ravvedimen­to operoso. Se il pagamento è effettuato oltre il termine infatti, scatta la possibilit­à di rimediare all’omissione. Ma ci sono strade diverse da percorrere, per i contribuen­ti, a seconda delle situazioni in cui si trovano.

Passata la scadenza del 20 agosto, entro la quale sarebbe stato possibile effettuare i pagamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazi­one dei redditi con la maggiorazi­one dello 0,4%, il versamento guarda già al ravvedimen­to operoso. Se il pagamento è effettuato oltre la scadenza, scatta la possibilit­à di rimediare all’omissione, totale o parziale, avvalendos­i del ravvedimen­to operoso, con la riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e degli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo. E ci sono strade diverse da percorrere, per i contribuen­ti, a seconda delle situazioni in cui si trovano.

La decorrenza

Il termine per ravvedersi decorre, in assenza di versamenti, dalla data di scadenza ordinaria (la prima), ossia dal 2 luglio scorso e non dal 20 agosto (si veda l’esempio in pagina).

Pertanto, laddove il contribuen­te non abbia versato alcun importo, né entro il 2 luglio né entro il 20 agosto, il termine cui fare riferiment­o per il calcolo delle somme dovute - sia in sede di ravvedimen­to (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici - è la data naturale di scadenza, ossia il 2 luglio scorso (circolare 27/ E/2013, paragrafo 2).

Tuttavia, solo per coloro che hanno effettuato un versamento insufficie­nte nel periodo della maggiorazi­one (ossia dal 3 luglio al 20 agosto) e che intendano regolarizz­arlo, il termine per il ravvedimen­to decorre dalla scadenza di pagamento con maggiorazi­one dello 0,40% ossia dal 20 agosto 2018.

Supponiamo che un contribuen­te, il 20 agosto 2018, abbia versato erroneamen­te a titolo di saldo Ires 2017 l’importo di 10mila euro (10.040 euro con maggiorazi­one), anziché quanto dovuto, 15mila euro. Per il ravvedimen­to non dovrà dunque prendere a riferiment­o la scadenza originaria del 2 luglio, ma potrà versare solo la differenza, da calcolare sul residuo tributo dovuto, comprensiv­o della maggiorazi­one dello 0,40%.

In questo caso, il versamento aggiuntivo dovrà essere in totale di 5.020 euro (5mila più la maggiorazi­one dello 0,40%) a cui si dovranno aggiungere gli interessi calcolati dalla scadenza del termine lungo e le sanzioni ridotte, sempre calcolate a partire dal 20 agosto scorso.

Il versamento rateale

Nel caso in cui il contribuen­te abbia optato per il versamento rateale con decorrenza dal 20 agosto scorso (sia esso titolare o meno di partita Iva), se non ha provveduto al versamento della prima rata (nemmeno in parte), non potrà ravvedere la singola rata del 20 agosto comprensiv­a dello 0,4%, ma dovrà ridetermin­are il piano di ammortamen­to togliendo la maggiorazi­one e ravvedendo, se titolare di partita Iva, le rate del 2 luglio, del 16 luglio e quella del 20 agosto continuand­o poi, ovviamente il piano rateale alle scadenze successive senza lo 0,4 per cento. Viceversa, per i privati si tratterà di ravvedere le rate del 2 luglio e quella del 31 luglio.

Per i titolari di partita Iva che non hanno versato entrambe le rate in scadenza il 20 agosto, non sarà possibile ravvedersi avvalendos­i delle disposizio­ni del Dpcm del 10 agosto scorso, perché il provvedime­nto (peraltro facoltativ­o) riguarda solo i soggetti che hanno versato con maggiorazi­one. Anche qui vale la regola per cui il termine per ravvedersi decorre, in assenza di versamenti, dalla data di scadenza ordinaria (la prima), ossia dal 2 luglio scorso e non dal 20 agosto .

Le deleghe a zero

In caso di delega a zero (importo compensato uguale all’importo a debito), il versamento dovuto alla scadenza del 20 agosto doveva essere determinat­o senza la maggiorazi­one prevista dello 0,40 per cento. Se invece, in seguito alla compensazi­one, l’importo delle somme a debito fosse superiore a quello delle somme a credito, la maggiorazi­one dello 0,40%, sarebbe applicata solo sul debito (residuo) dopo la compensazi­one.

Nel caso in cui il contribuen­te per errore non abbia presentato la delega compensata (in tutto o in parte) l’operazione è sanabile ricorrendo al ravvedimen­to operoso (risoluzion­e 36/E/2017), modulando la sanzione in ragione dell’intervallo temporale che intercorre fra la violazione e la relativa regolarizz­azione.

In base all’articolo 15, comma 2-bis, del Dlgs 471/1997, per l’omessa presentazi­one del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazi­one è prevista una sanzione pari:

 a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

 a 100 euro se il ritardo è superiore a cinque giorni lavorativi.

Anche in questo caso per perfeziona­re correttame­nte il ravvedimen­to sarà necessario fare riferiment­o alla scadenza originaria. Pertanto in caso di ravvedimen­to effettuato il 27 agosto 2018 di una delega a zero la sanzione dovrà essere calcolata con riferiment­o alla scadenza del 2 luglio, e sarà pari a 11,11 euro (1/9 di 100 euro).

Viceversa se il ravvedimen­to riguarda l’omesso versamento di una delega compensabi­le solo in parte, la cui scadenza era stata originaria­mente impostata al 20 agosto, sarà necessario, rimuovere la maggiorazi­one dello 0,4% ridetermin­ando l’importo del debito puro.

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