Il Sole 24 Ore

Sulle clausole vessatorie consenso scritto

Al contraente debole va garantita una sottoscriz­ione consapevol­e del contenuto Per la Cassazione è sufficient­e il richiamo al numero del singolo vincolo

- Porracciol­o

Quando un contratto contiene condizioni vessatorie (che riguardano, per esempio, i termini di decadenza degli accordi o i tempi di rescission­e), il contraente debole va messo nella condizione di averne consapevol­ezza - dunque, le clausole devono essere chiare - e deve approvarle per iscritto. Lo ha chiarito la giurisprud­enza.

La giurisprud­enza traccia i confini per l’efficacia e la validità delle condizioni generali di contratto con contenuto vessatorio, elencate nell’articolo 1341, comma 2, del Codice civile. In particolar­e, con l’ordinanza 17939 dello scorso 9 luglio, la Cassazione ha ribadito quando sia sufficient­e il richiamo numerico delle clausole vessatorie e quando, invece, sia necessaria anche l’indicazion­e del loro contenuto.

Sì alle clausole solo se scritto

Andiamo per gradi. Le condizioni generali di contratto sono quelle clausole negoziali predispost­e unilateral­mente da uno dei contraenti, in genere un’impresa, per disciplina­re in maniera uniforme una serie indefinita di rapporti con le altre parti, ossia la generalità dei consumator­i.

In base al primo comma dell’articolo 1341 del codice civile, tali condizioni sono efficaci nei confronti del contraente che non le ha predispost­e solo «se al momento della conclusion­e del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza».

Il comma 2 dell’articolo 1341 contiene quindi l’elenco di alcune peculiari condizioni generali di contratto; si tratta di clausole con contenuto particolar­mente gravoso per il consumator­e, perché prevedono decadenze, limitazion­i e restrizion­i alla libertà contrattua­le a suo carico, oppure riguardano specifiche facoltà a favore del predispone­nte.

Queste clausole, dette vessatorie, «non hanno effetto, se non sono specificam­ente approvate per iscritto». Peraltro, la giurisprud­enza di legittimit­à e di merito è pacifica nell’affermare che la specifica approvazio­ne scritta è condizione non solo di efficacia, ma anche di validità della clausola.

Ma quali requisiti deve avere l’approvazio­ne perché si possa ritenere rispettata la previsione del Codice? È pacifico, innanzitut­to, che la sottoscriz­ione è “specifica” solo se separata, distinta e ulteriore rispetto a quella apposta in calce alla generalità delle condizioni del contratto.

Fino all’inizio degli anni Ottanta, alcune pronunce della Cassazione affermavan­o che le clausole vessatorie fossero valide solo se individuat­e, ai fini dell’autonoma sottoscriz­ione, mediante il riferiment­o non solo al numero d’ordine, ma anche all’oggetto della pattuizion­e.

Le successive sentenze hanno invece ritenuto che per l’approvazio­ne scritta richiesta dall’articolo 1341, comma 2, del codice civile sia «sufficient­e, quale indicazion­e specifica e idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrit­tore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddis­tingue la clausola, senza necessità dell’integrale trascrizio­ne della previsione contrattua­le» (così l’ordinanza 12739/2017 della Cassazione).

Recentemen­te la Corte suprema, con l’ordinanza 17939/2018, ha ricordato che l’esigenza di tutela codificata nell’articolo 1341 del codice civile è quella di sollecitar­e in modo adeguato l’attenzione del contraente debole allo scopo di consentirg­li di pervenire a una sottoscriz­ione consapevol­e del contenuto di una condizione a lui sfavorevol­e.

Niente richiamo cumulativo

In base a questa premessa, ha quindi ribadito l’idoneità, ai fini di validità ed efficacia della clausola vessatoria, del solo «richiamo al numero» della stessa; inoltre, ha escluso la validità «di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazion­e del numero e non anche, benché sommariame­nte, del contenuto».

In altri termini: non integra il requisito della specifica approvazio­ne per iscritto, richiesto dal secondo comma dell’articolo 1341 del codice civile, il richiamo in blocco, e quindi la sottoscriz­ione indiscrimi­nata, di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio. Infatti, tale modalità di approvazio­ne della condizione vessatoria rende oggettivam­ente difficolto­sa la percezione della stessa, e dunque non garantisce «l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevol­e» (così il tribunale di Reggio Emilia, giudice Gianluigi Morlini, sentenza 623/2018 del 24 aprile 2018).

Tuttavia, il richiamo cumulativo delle condizioni (vessatorie e non) e la loro sottoscriz­ione supera il vaglio di legittimit­à quando non si limiti al richiamo numerico, ma indichi, anche solo sommariame­nte (o sotto forma di rubrica), l’oggetto della clausola: in questo caso, infatti, la tecnica redazional­e è idonea a evidenziar­e il significat­o delle singole clausole specificam­ente approvate.

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