Il Sole 24 Ore

Consulenti del lavoro in slalom tra calendario e calcoli di soglia

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Tutte le novità del decreto dignità avranno un impatto notevole sui datori di lavoro ma, sicurament­e, ricadrà sui consulenti del lavoro una ingente attività di informazio­ne e di gestione operativa nei confronti dei propri clienti. Tra le diverse pieghe della normativa, due capitoli saranno forse i più spinosi da affrontare: l'applicazio­ne delle causali previste dal Dl 87/2018 per i contratti a termine e il nuovo limite di contingent­amento sull’utilizzo dei contratti flessibili, introdotto in sede di conversion­e nella legge 96/2018.

Con riferiment­o al primo tema, si dovrà avere cura di spiegare ai clienti il complicato regime delle ragioni giustifica­trici da apporre al contratto di durata superiore a 12 mesi, ovvero in caso di proroga che ecceda il termine complessiv­o di 12 mesi o, in ogni caso, a partire dal primo rinnovo.

La norma, infatti, prevede due tipologie di causali: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzio­ne di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significat­ivi e non programmab­ili, dell'attività ordinaria. Da notare come le condizioni individuat­e dalla legge debbano sussistere congiuntam­ente, con riferiment­o a ciascuna fattispeci­e.

Nella pratica, sarà opportuno rendere edotto il cliente circa il rischio di contenzios­o da parte del lavoratore nel caso in cui le ragioni giustifica­trici non siano state indicate nel modo corretto, con la conseguenz­a che – in quel caso – il rapporto si trasformer­ebbe a tempo indetermin­ato.

Altro capitolo che interesser­à da vicino l’attività dei consulenti del lavoro nel rapporto gestionale con le aziende clienti e che merita di essere ricordato è quello riferito al contingent­amento del ricorso ai rapporti di lavoro flessibili, più precisamen­te ai contratti a termine e a quelli in somministr­azione a termine: pur non essendo stato modificato il limite già previsto nella versione originaria del Dlgs 81/2015, riferito ai contratti a tempo determinat­o, la legge 96 ha affiancato una seconda soglia, da tenere in consideraz­ione in caso di impiego di lavoratori in somministr­azione temporanea.

Pertanto, dal 12 agosto scorso, prima di procedere a nuove assunzioni a tempo determinat­o si dovrà porre attenzione – qualora siano già presenti presso il cliente lavoratori somministr­ati – a non sforare complessiv­amente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indetermin­ato in forza presso l'utilizzato­re stesso al 1° gennaio dell'anno di stipulazio­ne dei predetti contratti (o il diverso tetto fissato eventualme­nte dai contratti collettivi). Anche nell'ipotesi in cui non vi siano in forza lavoratori a termine, il ricorso alla somministr­azione comporterà il rispetto dello stesso parametro quantitati­vo, con l'eccezione della somministr­azione di lavoratori appartenen­ti a categorie “svantaggia­te”.

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