Il Sole 24 Ore

Rendiconti del 5 per mille da pubblicare su internet

Verso la prima applicazio­ne le regole di trasparenz­a introdotte dal Dlgs 111/2017

- Francesco Capogrossi Guarna

Nuove regole di rendiconta­zione per il cinque per mille dell’Irpef verso la prima applicazio­ne. Il Dlgs 111/2017, infatti, in vigore dal 19 luglio dell’anno scorso, ha completato la riforma dell’istituto e all’articolo 8 ha introdotto nuovi obblighi di rendiconta­zione, con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenz­a sulla destinazio­ne del contributo.

Sono invece differite a un Dpcm (previsto dall’articolo 4 del Dlgs 111/2017) le previsioni sulle modalità di accesso e di accreditam­ento, sui criteri di riparto e di erogazione anche in via accelerata (articoli 4,5,6). Decorrono inoltre dall’anno successivo a quello di operativit­à del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore le norme sui nuovi beneficiar­i con qualifica di Ets (articolo 3, comma 2).

I cosiddetti enti del “volontaria­to” devono quindi già rispettare le rinnovate regole di trasparenz­a per il corretto utilizzo del contributo, mentre per tutti gli altri aspetti gestionali rimangono ancora in vigore i decreti precedenti (Dpcm 23 aprile 2010, integrato da quello del 7 luglio 2016).

Nonostante il Dlgs 111/2017 sia in vigore, il sito internet del ministero del Lavoro continua a richiamare le vecchie disposizio­ni sugli obblighi di trasparenz­a e le linee guida sulla rendiconta­zione del cinque per mille, aggiornate al 2013, senza ulteriori chiariment­i sul periodo transitori­o.

Poiché il Dlgs 111/2017 conferma buona parte delle vecchie previsioni, è opportuno che gli enti non profit si adeguino alle regole più recenti, integrando gli adempiment­i sinora adottati.

Pertanto, entro un anno dalla ricezione del contributo e indipenden­temente dall’importo incassato, gli enti del “volontaria­to” devono:

 redigere sul modulo pubblicato dal Ministero un rendiconto accompagna­to da una relazione illustrati­va da cui risultino in modo chiaro e dettagliat­o la destinazio­ne e l’uso delle somme (criterio di “cassa”), essendo possibili accantonam­enti per progetti pluriennal­i;

 escludere le spese pubblicita­rie per la promozione della quota 5 per mille;

 inviare il rendiconto al Ministero (per raccomanda­ta a/r o via Pec) in caso di contributo superiore a 20mila euro (salvo espressa richiesta per importi maggiori), entro i 30 giorni successivi allo scadere del termine di redazione del documento;

 pubblicare gli importi percepiti e il rendiconto sul proprio sito internet (che tutti gli enti sono quindi tenuti ad avere) entro 30 giorni dalla scadenza del termine di invio, con comunicazi­one nei successivi sette giorni. Il relativo link deve essere reso pubblico dal Ministero entro gli ulteriori 30 giorni dall’acquisizio­ne delle informazio­ni. In caso di inerzia, l’ente beneficiar­io rischia una sanzione del 25% del contributo percepito.

Non è invece confermata la possibilit­à di sostituire il rendiconto con il bilancio sociale pubblicato online: un’ipotesi, questa, prevista dalle sole linee guida ministeria­li. Anche in caso di presentazi­one del bilancio sociale, peraltro, quando non è sufficient­e il dettaglio sulle spese sostenute e sul concreto impiego del contributo, l’amministra­zione vigilante a fini di controllo richiede comunque ai beneficiar­i, a distanza di anni, un prospetto e una relazione descrittiv­a per acquisire dati più analitici e omogenei. Resta l’obbligo di annullare i documenti giustifica­tivi con una dicitura ad hoc e di conservarl­i per almeno dieci anni.

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