Il Sole 24 Ore

Nel modello Redditi opzione senza ruling

Preferibil­e ammortizza­re la spesa per lo sviluppo con la capitalizz­azione

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Dal punto di vista operativo, anche il patent box indiretto necessita di un’opzione da esercitare nel modello Redditi. L’opzione vale cinque anni, non può essere revocata e alla scadenza è rinnovabil­e per un altro quinquenni­o.

La validità dell’opzione è da porre in relazione al contratto di concession­e in uso, il quale ha usualmente una durata pluriennal­e. Del resto, anche l’implementa­zione richiesta per l’otteniment­o dell’agevolazio­ne richiede investimen­ti in ricerca e sviluppo che presentino anch’essi un rientro a mediolungo termine.

Rispetto al patent box diretto, quello indiretto appare più semplice nell’otteniment­o e nello sfruttamen­to immediato, non essendo subordinat­o al placet delle Entrate, ottenibile attraverso la stipula di un accordo preventivo (ruling).

Nel patent box indiretto, il ruling è facoltativ­o quando le parti interessat­e allo sfruttamen­to economico dell’intangibil­e siano correlate o collegate o controllat­e. Viceversa, non c’è ruling nel caso in cui l’intangibil­e sia usato da un terzo autonomo e indipenden­te rispetto al concedente.

Un altro aspetto operativo da non trascurare è la contabiliz­zazione dei costi di ricerca e sviluppo.

Dal 2016 la contabiliz­zazione civilistic­a prevede solo la rilevazion­e economica delle spese di ricerca (nelle diverse accezioni della ricerca di base, fondamenta­le e applicata), non essendo possibile in alcun modo capitalizz­are i costi sostenuti.

Viceversa, in presenza di spese sostenute per lo sviluppo anche sperimenta­le di un bene immaterial­e, è possibile – se ne ricorrono le condizioni – capitalizz­are i costi.

Ai nostri fini, come rilevato dall’Organismo italiano di valutazion­e (Oiv) nel suo elaborato sul patent box, ai fini della determinaz­ione dell’agevolazio­ne sarebbe più convenient­e l’ammortamen­to della spesa sostenuta tramite la capitalizz­azione piuttosto che la sua deduzione integrale.

È opportuno precisare che la configuraz­ione del patent box indiretto richiede un ricavo effettivo nel timing considerat­o (in quello diretto il ricavo è invece figurativo), cui si applica un rigido criterio di competenza. Ciò comporterà per le imprese minori l’applicazio­ne di un “doppio binario” fiscale di determinaz­ione del reddito:

 da un lato il reddito imponibile ai fini del Tuir si determiner­à esclusivam­ente per cassa;

 dall’altro, ai fini del patent box, il principio applicabil­e è unicamente quello di competenza.

Da qui la possibile convenienz­a, in caso di opzione per il patent box, di determinar­e il reddito sulla base dei soggetti maggiori in contabilit­à ordinaria e, quindi, di determinar­e con lo stesso criterio anche l’agevolazio­ne del patent box.

Infine, sia in caso di opzione per il patent box diretto, sia nell’ipotesi in cui si scelga quello indiretto, il risultato da agevolare dovrebbe essere identico o similare, essendo scevro ed indipenden­te da scelte operate prettament­e sul piano tributario.

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