Nel modello Redditi opzione senza ruling
Preferibile ammortizzare la spesa per lo sviluppo con la capitalizzazione
Dal punto di vista operativo, anche il patent box indiretto necessita di un’opzione da esercitare nel modello Redditi. L’opzione vale cinque anni, non può essere revocata e alla scadenza è rinnovabile per un altro quinquennio.
La validità dell’opzione è da porre in relazione al contratto di concessione in uso, il quale ha usualmente una durata pluriennale. Del resto, anche l’implementazione richiesta per l’ottenimento dell’agevolazione richiede investimenti in ricerca e sviluppo che presentino anch’essi un rientro a mediolungo termine.
Rispetto al patent box diretto, quello indiretto appare più semplice nell’ottenimento e nello sfruttamento immediato, non essendo subordinato al placet delle Entrate, ottenibile attraverso la stipula di un accordo preventivo (ruling).
Nel patent box indiretto, il ruling è facoltativo quando le parti interessate allo sfruttamento economico dell’intangibile siano correlate o collegate o controllate. Viceversa, non c’è ruling nel caso in cui l’intangibile sia usato da un terzo autonomo e indipendente rispetto al concedente.
Un altro aspetto operativo da non trascurare è la contabilizzazione dei costi di ricerca e sviluppo.
Dal 2016 la contabilizzazione civilistica prevede solo la rilevazione economica delle spese di ricerca (nelle diverse accezioni della ricerca di base, fondamentale e applicata), non essendo possibile in alcun modo capitalizzare i costi sostenuti.
Viceversa, in presenza di spese sostenute per lo sviluppo anche sperimentale di un bene immateriale, è possibile – se ne ricorrono le condizioni – capitalizzare i costi.
Ai nostri fini, come rilevato dall’Organismo italiano di valutazione (Oiv) nel suo elaborato sul patent box, ai fini della determinazione dell’agevolazione sarebbe più conveniente l’ammortamento della spesa sostenuta tramite la capitalizzazione piuttosto che la sua deduzione integrale.
È opportuno precisare che la configurazione del patent box indiretto richiede un ricavo effettivo nel timing considerato (in quello diretto il ricavo è invece figurativo), cui si applica un rigido criterio di competenza. Ciò comporterà per le imprese minori l’applicazione di un “doppio binario” fiscale di determinazione del reddito:
da un lato il reddito imponibile ai fini del Tuir si determinerà esclusivamente per cassa;
dall’altro, ai fini del patent box, il principio applicabile è unicamente quello di competenza.
Da qui la possibile convenienza, in caso di opzione per il patent box, di determinare il reddito sulla base dei soggetti maggiori in contabilità ordinaria e, quindi, di determinare con lo stesso criterio anche l’agevolazione del patent box.
Infine, sia in caso di opzione per il patent box diretto, sia nell’ipotesi in cui si scelga quello indiretto, il risultato da agevolare dovrebbe essere identico o similare, essendo scevro ed indipendente da scelte operate prettamente sul piano tributario.