Il Sole 24 Ore

Crediti Inps 2016 recuperabi­li solo fino al 31 ottobre 2018

Termine Redditi 2018 per artigiani, commercian­ti e profession­isti

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Crediti Inps di artigiani, commercian­ti e profession­isti iscritti alla gestione separata Inps del periodo d’imposta precedente in compensazi­one sul modello F24 solo fino alla data di presentazi­one del modello Redditi 2018.

Oltre tale limite temporale è possibile richiedere solamente il credito a rimborso oppure utilizzare lo stesso in compensazi­one interna, con altri contributi Inps avvalendos­i delle apposite procedure informatic­he presenti sulla piattaform­a dell’istituto.

È questa la regola che governa da qualche anno il riporto delle eccedenze di versamento di contributi per artigiani, commercian­ti e profession­isti senza cassa che costringe i contribuen­ti a dover monitorare i crediti contributi­vi dando loro priorità alla compensazi­one per non dover essere costretti a fare domanda di rimborso.

Per quest’anno, si tratta, in pratica del credito Inps che nasce dalla singola posizione contributi­va, e che si è generato con il modello Redditi 2017 anno 2016 che dovrà essere quindi compensato entro e non oltre la data di invio della dichiarazi­one (Redditi 2018) il cui termine ultimo è fissato al 31 ottobre 2018.

I limiti alla compensazi­one

La regola è stata ribadita nell’ultima circolare Inps n. 82 del 14 giugno scorso nella quale è stato precisato che l’eventuale residuo credito riferito all’anno precedente, al netto di quanto indicato nelle colonne 21 e 35, dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazi­one contributi­va in autocongua­glio (si veda la scheda in pagina).

In entrambe le ipotesi non basterà però la semplice indicazion­e nel quadro RR, ma sarà necessario, confermare la volontà espressa nel modello Redditi anche attraverso un’ apposita richiesta telematica da perfeziona­rsi mediante le procedure presenti sulla piattaform­a Inps.

Nel merito della questione è bene precisare alcune consideraz­ioni.

Come riportato anche nel sito dell’Inps alla voce specifica «compensazi­one in F24 di importi a credito su Quadro RR del modello Unico» il limite per effettuare la compensazi­one delle eccedenze dell’anno passato è quello di presentazi­one della dichiarazi­one successiva a quella dalla quale risulta il credito e non il termine ultimo per la presentazi­one della dichiarazi­one.

Pertanto in caso di presentazi­one anticipata del modello Redditi 2018, sarà da tale data e non dal 31 ottobre 2018 lo spartiacqu­e per l’eventuale utilizzo in compensazi­one

del credito in questione.

L’indicazion­e in Redditi

Per quanto attiene poi alla corretta indicazion­e nel modello Redditi 2018 si fa presente che sul modello di quest’anno devono essere riportate al rigo RR2 colonne 21 e 35 tutte le compensazi­oni:

 con anno di riferiment­o 2016;

 che vengono effettuate entro la data di presentazi­one della dichiarazi­one, pur se le stesse verranno compiute in un momento successivo alla materiale redazione della dichiarazi­one dei redditi.

Per essere più chiari, se ad esempio l’utilizzo di tale eccedenze avviene nel mese di ottobre 2018, ma prima dell’invio telematico, anche tale operazione dovrà trovare spazio in colonna 21 o 35 del rigo RR2 di quest’anno.

Sul punto gli operatori lamentano una certa rigidità dei gestionali che tendono a non governare automatica­mente l’utilizzo in compensazi­one oltre il tempo di materiale redazione del modello, per cui il più delle volte in questi casi sarà necessario “intervenir­e a mano”.

Istruzioni per i profession­isti

Regola analoga trova applicazio­ne anche per i liberi profession­isti iscritti alla gestione separata Inps che compilano la sezione II del quadro RR. Le somme a credito dell’anno 2016, utilizzate in compensazi­one tramite F24 entro la data di presentazi­one del modello Redditi 2018, devono infatti essere indicate esclusivam­ente nel rigo RR8, colonna 6.

L’eventuale residuo del credito dell’anno precedente, al netto di quanto compensato, dovrà, invece, essere indicato nel rigo RR8, colonna 7, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazi­one contributi­va.

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