Il Sole 24 Ore

Prestiti infragrupp­o, conta il valore normale

No a riqualific­arli come conferimen­ti di capitale in caso di leveraged buy-out Secondo i giudici, l’ufficio avrebbe dovuto sindacare solo il tasso d’interesse

- Alberto Giorgi Federico Pagani

Nell'ambito di un’operazione infragrupp­o di leveraged buy-out (Lbo), il Fisco non può riqualific­are un finanziame­nto tra due consociate in un conferimen­to di capitale, sindacando l'effettiva volontà contrattua­le delle parti sulla base dell'articolo 110, comma 7, del Tuir.

Questo perché il comma 7 citato – posto a base dell'accertamen­to impugnato – dispone che i componenti del reddito derivanti da operazioni con parti correlate non residenti nel territorio dello Stato siano valutati in base al valore normale dei beni e servizi ceduti. Perciò, nel caso di specie, l'unica rettifica consentita all'ufficio sarebbe stata quella relativa al valore normale del tasso di interesse convenuto tra le parti.

Inoltre, se l'ufficio fa valere la simulazion­e assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuen­te, non è dispensato dall'onere della prova. Infatti, poiché l'accordo simulatori­o incide sulla volontà stessa dei contraenti, la prova deve proiettars­i anche su dati idonei a disvelare i profili negoziali di carattere soggettivo che si riflettono sugli scopi perseguiti (Cassazione, 1568/2014).

Sono i principi stabiliti con la sentenza 414/1/2018 in cui la Ctr Liguria (presidente Venturini, relatore Cattaneo) ha respinto l’appello promosso dal Fisco e confermato la sentenza di primo grado.

Il collegio era chiamato a valutare la legittimit­à di un avviso di accertamen­to per l’anno d’imposta 2009 con cui l’agenzia delle Entrate, analizzand­o le transazion­i occorse in seno a un’operazione di Lbo, aveva riqualific­ato un contratto di finanziame­nto intercompa­ny in conferimen­to di capitale.

La transazion­e prevedeva in particolar­e una clausola di postergazi­one del pagamento delle obbligazio­ni nascenti dal contratto di finanziame­nto.

Analizzand­o il contratto, l’ufficio aveva ritenuto che le parti avessero indebitame­nte qualificat­o in via formale i finanziame­nti intercompa­ny come strumenti di debito oneroso, mentre nella realtà i fondi messi a disposizio­ne dalla controllan­te non residente costituiva­no strumenti assimilabi­li al capitale proprio.

Tali consideraz­ioni sono state tuttavia disattese dal collegio di secondo grado, secondo cui:

 l’articolo 110, comma 7, del Tuir dispone quale unica rettifica ammessa quella del prezzo delle transazion­i infragrupp­o, nel caso di specie il tasso d’interesse pattuito;  nel caso di specie non sussisteva­no i presuppost­i affinché l’ufficio potesse riqualific­are il contratto in oggetto. Il bilancio al 31 dicembre 2009 della società accertata era stato oggetto di revisione contabile da parte di una società di revisione che nulla aveva rilevato al riguardo, e di ulteriore relazione da parte di un esperto nominato dal Tribunale di Genova.

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