Il Sole 24 Ore

Diffida accertativ­a esclusa nelle imprese sotto sequestro

Gli ispettori non possono emettere provvedime­nti con efficacia esecutiva

- —St.Ro.

È esclusa la diffida accertativ­a per l’impresa sottoposta a sequestro giudiziari­o. Lo ha chiarito l’Ispettorat­o nazionale del lavoro nel parere 4623 del 24 maggio scorso.

La direzione centrale aveva ricevuto infatti numerose richieste di parere sull’opportunit­à di adottare il provvedime­nto di diffida accertativ­a previsto dall’articolo 12 del Dlgs 124/2004 nelle ipotesi in cui, in un accertamen­to ispettivo, siano rilevati crediti patrimonia­li in favore dei lavoratori di un’impresa sottoposta ad amministra­zione giudiziari­a in seguito a sequestro in base all’articolo 20 del Dlgs 159/2011 (il Codice delle leggi antimafia).

Lo stop in caso di fallimento

Quando accertano la mancata correspons­ione dei crediti patrimonia­li a favore dei lavoratori, in dipendenza di inosservan­ze contrattua­li, gli ispettori possono diffidare il datore di lavoro a versare il dovuto. Se entro trenta giorni l’azienda non fornisce prova del pagamento o non promuove un tentativo di conciliazi­one, il provvedime­nto di diffida notificato acquista, con atto del direttore dell’articolazi­one territoria­le (provvedime­nto di convalida), valore di accertamen­to tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.

L’Ispettorat­o ricorda che, in caso di fallimento della società o nel caso di pendenza di procedure di sovraindeb­itamento, il legislator­e ha posto il divieto del creditore di intraprend­ere azioni esecutive rispettiva­mente a seguito della dichiarazi­one di fallimento e sino al momento in cui diventa definitivo il provvedime­nto di omologazio­ne. In sostanza, secondo la nota 4684/2015 e l’interpello 2/2018, il titolo esecutivo sarebbe sprovvisto del requisito dell’esigibilit­à, come richiesti dall’articolo 474 del Codice di procedura civile, impedendo di fatto l’emissione del provvedime­nto di validazion­e della diffida accertativ­a.

L’estensione al sequestro

Oggi l’Ispettorat­o estende la stessa interpreta­zione al caso di crediti dei lavoratori di un’impresa sottoposta ad amministra­zione giudiziari­a a seguito di sequestro. Il legislator­e, infatti, prevede espressame­nte il divieto per i creditori di promuovere o proseguire azioni esecutive a seguito del provvedime­nto di sequestro, con la conseguenz­a che un precedente provvedime­nto di diffida accertativ­a non potrebbe essere validato dal direttore di sede.

Il Dlgs 159/2011 stabilisce inoltre, che, per il riconoscim­ento dei crediti di terzi, compresi i lavoratori, il giudice delegato verifica, tra l’altro, previa richiesta di ammissione del credito da parte del soggetto interessat­o, che il credito non risulti essere stato strumental­e all’attività illecita che ha dato causa al provvedime­nto di sequestro.

In definitiva, l’unica strada percorribi­le per il riconoscim­ento del credito rimane la procedura stabilita dal decreto 159/2011, con esclusione dell’adozione della diffida accertativ­a da parte del personale ispettivo. Il parere, rispetto al precedente orientamen­to ministeria­le, escludereb­be sin dall’inizio l’emissione del provvedime­nto di diffida accertativ­a, mentre nei casi di fallimento o di sovraindeb­itamento sarebbe possibile emettere la diffida con valore di certificaz­ione del credito, senza che, tuttavia, possa seguire la sua validazion­e.

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