Dalla responsabilità ai rapporti con i terzi l’elenco è tassativo
Vi rientrano anche le modalità per denunciare i vizi dell’oggetto acquistato
Un elenco (tassativo) delle condizioni generali di contratto a carattere vessatorio, per la cui validità ed efficacia è richiesta la specifica approvazione per iscritto: è quanto prevede il secondo comma dell’articolo 1341 del codice civile.
Si inizia con quelle che stabiliscono situazioni di vantaggio per la parte che le ha predisposte, a cominciare dalle limitazioni della responsabilità della stessa. Ad esempio, nel contratto di assicurazione si sono ritenute clausole limitative della responsabilità quelle che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre si è affermato che attengono all’oggetto del contratto (e dunque non sono assoggettate al regime in esame) le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa (Cassazione 395/2007).
La norma considera, poi, la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione; come nel caso in cui siano stabiliti limiti all’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo se l’assicurato non versa l’eventuale differenza di premio dovuta a conguaglio (Cassazione 14065/2010).
Le altre clausole vessatorie sono relative a situazioni di sfavore a carico del contraente debole. La prima fa riferimento alle condizioni che sanciscono decadenze, e cioè particolari oneri per l’acquisto o la conservazione di un diritto; tra queste, le clausole che prevedono una determinata forma per la denuncia dei vizi della cosa acquistata. Seguono le limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, come, ad esempio, nel caso di clausola “solve et repete”, quella, cioè, che non consente alla parte di dedurre alcunché prima di aver adempiuto la propria prestazione (Cassazione 17579/2015).
La legge prende quindi in considerazione le condizioni che impongono alla parte restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; situazione, questa, che ricorre in caso di divieto, per un esercizio commerciale, di vendere determinati prodotti (Cassazione 6886/1987). Anche la tacita proroga e la rinnovazione del contratto, predisposte da una parte a carico dell’altra, sono comprese tra le clausole vessatorie: si tratta delle condizioni che stabiliscono l’automatica prosecuzione o, comunque, la conferma del contratto in mancanza di un’apposita disdetta. Rientra in quest’ambito anche la previsione di un termine più lungo, rispetto a quello legale, per bloccare la rinnovazione tacita di un contratto. Comunque, non è vessatorio il divieto di recesso anticipato inserito nelle condizioni generali predisposte da una delle parti di un rapporto a esecuzione continuata o periodica (Cassazione 17579/2015).
L’elenco del secondo comma dell’articolo 1341 si chiude con le clausole compromissorie e le deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che solo l’arbitrato rituale richiede la specifica approvazione per iscritto (Cassazione 12153/2006), e che tale accettazione è invece sempre necessaria per la clausola contrattuale che rende esclusivo uno dei Fori concorrenti previsti dal codice di procedura civile, trattandosi di deroga all’ordinaria competenza dell’autorità giudiziaria (Cassazione 9583/1998).