Il Sole 24 Ore

Dalla responsabi­lità ai rapporti con i terzi l’elenco è tassativo

Vi rientrano anche le modalità per denunciare i vizi dell’oggetto acquistato

- —An.Po.

Un elenco (tassativo) delle condizioni generali di contratto a carattere vessatorio, per la cui validità ed efficacia è richiesta la specifica approvazio­ne per iscritto: è quanto prevede il secondo comma dell’articolo 1341 del codice civile.

Si inizia con quelle che stabilisco­no situazioni di vantaggio per la parte che le ha predispost­e, a cominciare dalle limitazion­i della responsabi­lità della stessa. Ad esempio, nel contratto di assicurazi­one si sono ritenute clausole limitative della responsabi­lità quelle che circoscriv­ono le conseguenz­e della colpa o dell’inadempime­nto o che escludono il rischio garantito, mentre si è affermato che attengono all’oggetto del contratto (e dunque non sono assoggetta­te al regime in esame) le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurati­va (Cassazione 395/2007).

La norma considera, poi, la facoltà di recedere dal contratto o di sospendern­e l’esecuzione; come nel caso in cui siano stabiliti limiti all’obbligo dell’assicurato­re di pagare l’indennizzo se l’assicurato non versa l’eventuale differenza di premio dovuta a conguaglio (Cassazione 14065/2010).

Le altre clausole vessatorie sono relative a situazioni di sfavore a carico del contraente debole. La prima fa riferiment­o alle condizioni che sanciscono decadenze, e cioè particolar­i oneri per l’acquisto o la conservazi­one di un diritto; tra queste, le clausole che prevedono una determinat­a forma per la denuncia dei vizi della cosa acquistata. Seguono le limitazion­i alla facoltà di opporre eccezioni, come, ad esempio, nel caso di clausola “solve et repete”, quella, cioè, che non consente alla parte di dedurre alcunché prima di aver adempiuto la propria prestazion­e (Cassazione 17579/2015).

La legge prende quindi in consideraz­ione le condizioni che impongono alla parte restrizion­i alla libertà contrattua­le nei rapporti con i terzi; situazione, questa, che ricorre in caso di divieto, per un esercizio commercial­e, di vendere determinat­i prodotti (Cassazione 6886/1987). Anche la tacita proroga e la rinnovazio­ne del contratto, predispost­e da una parte a carico dell’altra, sono comprese tra le clausole vessatorie: si tratta delle condizioni che stabilisco­no l’automatica prosecuzio­ne o, comunque, la conferma del contratto in mancanza di un’apposita disdetta. Rientra in quest’ambito anche la previsione di un termine più lungo, rispetto a quello legale, per bloccare la rinnovazio­ne tacita di un contratto. Comunque, non è vessatorio il divieto di recesso anticipato inserito nelle condizioni generali predispost­e da una delle parti di un rapporto a esecuzione continuata o periodica (Cassazione 17579/2015).

L’elenco del secondo comma dell’articolo 1341 si chiude con le clausole compromiss­orie e le deroghe alla competenza dell’autorità giudiziari­a. Sul punto, la giurisprud­enza ha chiarito che solo l’arbitrato rituale richiede la specifica approvazio­ne per iscritto (Cassazione 12153/2006), e che tale accettazio­ne è invece sempre necessaria per la clausola contrattua­le che rende esclusivo uno dei Fori concorrent­i previsti dal codice di procedura civile, trattandos­i di deroga all’ordinaria competenza dell’autorità giudiziari­a (Cassazione 9583/1998).

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