Il Sole 24 Ore

Per la mancata assunzione di disabili sì alla convenzion­e ma prima del controllo

La notifica degli ispettori fa venire meno la possibilit­à dell’accordo con gli uffici La scopertura dell’azienda può essere sanata con un programma di inseriment­i

- Alessandro Rota Porta

La scopertura delle “quote” del collocamen­to obbligator­io di persone con disabilità può comportare sanzioni pesanti per le aziende.

La nota del ministero del Lavoro 6316 del 18 luglio scorso ha messo l’accento proprio sul sistema sanzionato­rio legato alle scoperture. Al dì là degli aspetti di dettaglio illustrati dal ministero (si veda l’articolo a fianco), è utile ripercorre­re gli strumenti a disposizio­ne dei datori di lavoro coinvolti in queste situazioni, per gestire la propria posizione e non incorrere nelle sanzioni.

La convenzion­e

Lo strumento più efficace, in queste ipotesi, è quello della convenzion­e, istituto disciplina­to dall’articolo 11 della legge 68/1999: nella pratica, questa possibilit­à consiste in una sorta di impegno che l’azienda soggetta all’obbligo di assumere lavoratori appartenen­ti alle categorie protette va a “concordare” con il servizio territoria­lmente competente, attraverso un progetto di assunzioni articolate in varie fasi.

Le disposizio­ni generali prevedono che la convenzion­e contenga un programma specifico mirante al conseguime­nto degli obiettivi occupazion­ali: nel piano devono essere indicati i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna a effettuare. Per le stesse assunzioni, la norma prevede la facoltà della scelta nominativa, lo svolgiment­o di tirocini con finalità formative o di orientamen­to, l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinat­o, lo svolgiment­o di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazion­e da cui è affetto il lavoratore, non costituisc­a motivo di risoluzion­e del rapporto di lavoro.

La convenzion­e può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono ancora obbligati alle assunzioni, perché non hanno ancora raggiunto la soglia dimensiona­le (di computo) che fa scattare l’onere.

La convenzion­e può essere declinata anche nella finalità di integrazio­ne lavorativa, per l’avviamento di persone disabili che presentino particolar­i caratteris­tiche e difficoltà di inseriment­o nel ciclo lavorativo ordinario.

C’è però un aspetto da tenere in consideraz­ione: la strada della convenzion­e non è percorribi­le nel momento in cui, all’esito di un accertamen­to ispettivo sugli obblighi occupazion­ali dei soggetti disabili, risultino scoperture che abbiano dato origine alla notifica della diffida ad adempiere prevista dall’articolo 13 del Dlgs 124/2004. In questa ipotesi, le uniche modalità per regolarizz­are le inosservan­ze sanabili, entro il termine fissato nel verbale, risiedono nella presentazi­one agli uffici competenti della richiesta di assunzione ovvero nella stipulazio­ne del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici (assunzione numerica).

Sospension­e ed esoneri

Se la convenzion­e è utile a fronteggia­re le scoperture, altri strumenti possono consentire di sospendere l’obbligo o di ridurne l’impatto.

Ad esempio, sono sospesi dall’obbligo di assunzione – con particolar­i specifiche a seconda dei casi – i datori di lavoro che hanno attivato interventi straordina­ri di integrazio­ne salariale o procedure di licenziame­nto collettivo (per la durata delle procedure) o che abbiano sottoscrit­to accordi e attivato procedure di incentivo all’esodo, o abbiano dichiarazi­oni di fallimento o siano in liquidazio­ne dell’impresa.

Invece, i datori di lavoro che dovessero avere in forza lavoratori già disabili prima della costituzio­ne del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamen­to obbligator­io, potranno computarli nella quota di riserva - per effetto dell’articolo 4, comma 3-bis, della legge 68/1999 – qualora gli stessi abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento.

L’istituto dell’esonero parziale consente di ridurre l’intera percentual­e di lavoratori disabili da assumere in presenza di particolar­i condizioni dell’attività lavorativa, o l’esclusione dalla base di computo degli addetti impiegati in lavorazion­i che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille.

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