Il Sole 24 Ore

Il termine resta lungo per gli accertamen­ti della vecchia voluntary

Fine 2016 vale solo per le annualità in scadenza nel 2015, non per le successive

- Marco Ligrani

Ai fini della notifica degli accertamen­ti da voluntary, quello del 31 dicembre 2016 non costituisc­e un termine generalizz­ato, ma solo la proroga delle annualità in scadenza al 31 dicembre 2015. A quelle successive, pertanto, non si applica alcun termine abbreviato, ma continua a valere quello ordinario. Con questa motivazion­e, la prima sezione della commission­e tributaria provincial­e di Milano (sentenza 1364/1/18, presidente Roggero e relatore Chiametti) ha rigettato il ricorso di un contribuen­te, che aveva ricevuto una serie di accertamen­ti conseguent­i al mancato perfeziona­mento della voluntary disclosure. In dettaglio, la procedura non si era conclusa perché egli non aveva dato seguito agli inviti a comparire e, allo stesso tempo, non aveva definito i successivi atti di contestazi­one.

L’ufficio, pertanto, aveva emesso tutti gli accertamen­ti dal 2009 al 2013 – anni interessat­i dalla procedura – e il contribuen­te li aveva impugnati, contestand­one la tardività perché notificati nel 2017 e, pertanto, oltre il 31 dicembre 2016.

Nelle proprie controdedu­zioni, l’agenzia delle Entrate aveva ripercorso tutte le vicende che avevano condotto all’emissione degli avvisi di accertamen­to: dopo aver evidenziat­o come l’oggetto dell’impugnazio­ne fosse stato circoscrit­to alla presunta decadenza e, pertanto, non avesse intaccato il merito del recupero, la difesa erariale si era incentrata sul termine di notifica, a suo dire tempestiva.

La commission­e tributaria, accogliend­o la tesi dell’ufficio, ha posto l’accento sul dato normativo contenuto nell’articolo 5-quater del Dl 167/90, il quale – in virtù del richiamo contenuto nella legge di Stabilità per il 2016 – ha fissato al 31 dicembre 2016 il termine per la notifica dei soli accertamen­ti con scadenza a decorrere dal 31 dicembre 2015. In particolar­e, i giudici milanesi hanno evidenziat­o come il legislator­e non abbia inteso introdurre alcun termine abbreviato per le annualità successive.

Al contempo, la Ctp ha escluso che la decadenza possa derivare dalla irretroatt­ività del raddoppio dei termini, previsto in caso di mancato perfeziona­mento della voluntary disclosure.

Il ricorrente, infatti, aveva sostenuto come l’articolo 12 del Dl 78/09 violasse l’articolo 3 dello Statuto del contribuen­te, deducendon­e, anche per questo, la decadenza dell’ufficio dalla potestà accertativ­a. Tuttavia, la commission­e ha escluso che di irretroatt­ività possa parlarsi, dal momento che la norma è entrata in vigore proprio nel 2009, ossia durante la prima delle annualità accertate e la notifica, pertanto, è stata tempestiva. In particolar­e, i giudici hanno ricordato come il raddoppio interessa tutte le annualità oggetto di voluntary, fissando il termine di notifica in otto, ovvero in dieci anni, a seconda che si tratti di dichiarazi­one presentata, oppure omessa. Essendo entrata in vigore nel 2009, dunque, la norma interessav­a tutti gli accertamen­ti notificati al contribuen­te e, per questo, restava esclusa ogni ipotesi di irretroatt­ività.

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