Il termine resta lungo per gli accertamenti della vecchia voluntary
Fine 2016 vale solo per le annualità in scadenza nel 2015, non per le successive
Ai fini della notifica degli accertamenti da voluntary, quello del 31 dicembre 2016 non costituisce un termine generalizzato, ma solo la proroga delle annualità in scadenza al 31 dicembre 2015. A quelle successive, pertanto, non si applica alcun termine abbreviato, ma continua a valere quello ordinario. Con questa motivazione, la prima sezione della commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza 1364/1/18, presidente Roggero e relatore Chiametti) ha rigettato il ricorso di un contribuente, che aveva ricevuto una serie di accertamenti conseguenti al mancato perfezionamento della voluntary disclosure. In dettaglio, la procedura non si era conclusa perché egli non aveva dato seguito agli inviti a comparire e, allo stesso tempo, non aveva definito i successivi atti di contestazione.
L’ufficio, pertanto, aveva emesso tutti gli accertamenti dal 2009 al 2013 – anni interessati dalla procedura – e il contribuente li aveva impugnati, contestandone la tardività perché notificati nel 2017 e, pertanto, oltre il 31 dicembre 2016.
Nelle proprie controdeduzioni, l’agenzia delle Entrate aveva ripercorso tutte le vicende che avevano condotto all’emissione degli avvisi di accertamento: dopo aver evidenziato come l’oggetto dell’impugnazione fosse stato circoscritto alla presunta decadenza e, pertanto, non avesse intaccato il merito del recupero, la difesa erariale si era incentrata sul termine di notifica, a suo dire tempestiva.
La commissione tributaria, accogliendo la tesi dell’ufficio, ha posto l’accento sul dato normativo contenuto nell’articolo 5-quater del Dl 167/90, il quale – in virtù del richiamo contenuto nella legge di Stabilità per il 2016 – ha fissato al 31 dicembre 2016 il termine per la notifica dei soli accertamenti con scadenza a decorrere dal 31 dicembre 2015. In particolare, i giudici milanesi hanno evidenziato come il legislatore non abbia inteso introdurre alcun termine abbreviato per le annualità successive.
Al contempo, la Ctp ha escluso che la decadenza possa derivare dalla irretroattività del raddoppio dei termini, previsto in caso di mancato perfezionamento della voluntary disclosure.
Il ricorrente, infatti, aveva sostenuto come l’articolo 12 del Dl 78/09 violasse l’articolo 3 dello Statuto del contribuente, deducendone, anche per questo, la decadenza dell’ufficio dalla potestà accertativa. Tuttavia, la commissione ha escluso che di irretroattività possa parlarsi, dal momento che la norma è entrata in vigore proprio nel 2009, ossia durante la prima delle annualità accertate e la notifica, pertanto, è stata tempestiva. In particolare, i giudici hanno ricordato come il raddoppio interessa tutte le annualità oggetto di voluntary, fissando il termine di notifica in otto, ovvero in dieci anni, a seconda che si tratti di dichiarazione presentata, oppure omessa. Essendo entrata in vigore nel 2009, dunque, la norma interessava tutti gli accertamenti notificati al contribuente e, per questo, restava esclusa ogni ipotesi di irretroattività.