Il Sole 24 Ore

Le «autorizzaz­ioni generali» al vaglio del Garante privacy

Sopravvive­ranno solo i provvedime­nti in linea con la delega agli Stati Sotto la lente anche i codici deontologi­ci. Sulle sanzioni definizion­e agevolata

- Rosario Imperia Imperiali li

Sulla tavola della protezione dei dati personali sono state molte le primizie da assaporare negli ultimi tempi: gli strumenti della riforma Ue, comprensiv­a del regolament­o generale e della direttiva 680 per finalità d di i p polizia oli zia ed dii giustizia pena penale le-coni suoi cinque anni d di i gestazione - le norme nazionali di recepiment­o d della ell ad direttiva irettiva citata–perl' It al' Italia, lia, il decreto 51 51/ / 2018– le norme di adeade - g guamento uamento dovute al Gdpr.

“Recepiment­o” ed “adeguament­o” sono termini lessicali che marcano la distinzion­e tra i due tipi normativi della riforma: la direttiva, che impone agli Stati l'adozione di norme interne di recepiment­o dei principi in essa contenuti, ed il regolament­o, che ha efficacia diretta verso gli Stati e i singoli. Chi entra in un ambiente senza dover chiedere permesso inevitabil­mente altera l'ordine precedente, rendendo necessario un successivo intervento di sistemazio­ne: il Gdpr, che si è fatto spazio tra le norme del codice privacy previgente, ne ha rese molte superate e ha imposto la modifica per altre.

Il decreto 101/2018 pubblicato sulla Gazzetta u ufficiale ff iciale di ieri e per ll' appunto' appunt od denominato e nominato“decreto decreto di adeguament­o”, in controtend­enza rispetto all'impostazio­ne dei lavori preparator­i, ha operato la scelta tecnica di intervenir­e nel corpo del codice privacy, rimasto in piedi, con la contestual­e abrogazion­e delle norme incompatib­ili con il Gdpr, l'adeguament­o di quelle compatibil­i e l' introduzio­ne di nuove disposizio­ni inquegque gli liam ambiti biti in cui il re gore golalament­o lascia flessibili­tà di intervento a agli g li Stati membri. Pur con i suoi pregi, questa opzione causa una maggiore difficoltà interpreta­tiva perché richiede agli operatori di riferirsi in via combinata a tre norme: ilGGdpr, dpr,iill co codice dice privacpriv­acyye mene mendato dato e, infine, il decreto di adeguament­o perquequel­l elle regole regole i nesso contenute contenute e non inseritene nell co codice. dice.

P Propri oro prioriri guardo guardo aquest' ulqu est' ultimo timo ambito, il tema principale affrontato dal decreto è la sorte giuridica di quanto realizzato­si nora: provvedime­nti d el l' autoritd el l' autorità,à, autorizzaz­ioni autorizzaz­ioni generali, codici deontologi­ci, procedimen­ti sanzionato­ri e ricorsi non ancora conclusi (si vedano le grafiche a lato). Un armamentar­io complesso che impone un significat­ivo gravame operativo sia in capo al Garante sia anche a carico degli operatori - come nel caso dei codici deontologi­ci sui Sic e sulle informazio­ni commercial­i – per l’individuaz­ione in tempi ristretti delle nuove norme compatibil­i con il Gdpr e con il decreto, in sostituzio­ne di quelle previgenti.

Di converso, spetterà al Garante, entro una finestra temporale molto ristretta, definire la compatibil­ità delle regole degli altri cinque codici deontologi­ci previa sottoposiz­ione a consultazi­one pubblica dei nuovi testi.

P Per eri procedimen­ti sanzionato­ri non ancora de definiti, finiti, il trasgresso­re trasgresso­re ha la possibilit possibilit­à à di avvalersi di una sortadd ii con condono, dono, intervenen­do intervenen­do in in bbrev ere v el lasso assodd ii tem tempo p oc onl la a corre corre - - sponsione di una somma pari a 2/5 del minimo edittale, così come sinora previsto dall'articolo 164-bis, comma 1, del codice per le violazioni di minore gravit gravità. à .

I provvedime­nti e le autorizzaz­ioni individual­i continuera­nno ad avere efficacia se compatibil­i con Gdpr e decreto, con valutazion­e rimessa a carico degli operatori coinvolti. Un distinguo va fatto per le autorizzaz­ioni generali (ad esempio quelle per la legittimit­à d'uso dei dati sensibili e giudiziari): se l'oggetto rientra tra le deleghe concesse agli Stati membri, esse sono assoggetta­te ad una speciale procedura di verifica che potrebbe richiedere un lasso temporale di circa sette mesi (articolo 21 del decreto); diversamen­te, cessano di produrre effetti dal 19 settembre 2018.

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