No ai dazi per il pannello senza videoprocessore
Non vanno assoggettati a dazi doganali i pannelli a led importati da un Paese extra-Ue, anche se mancanti di video processore, data la loro utilizzabilità come indicatori pubblicitari. Pertanto è illegittimo l’accertamento doganale attraverso cui vengono recuperati maggiori dazi. È quanto emerge dalla sentenza 3119/1/2018 della Ctr Lazio.
È errata la tesi dell’agenzia delle Dogane, secondo cui i pannelli importati altro non sono se non unità funzionali tramite assemblaggio con video processori, e quindi ricadenti nella voce doganale 8528/59/80 soggetti a dazi doganali pari al 14 per cento. È invece valida la tesi della società importatrice, secondo cui i pannelli a led non vanno assoggettati a dazi doganali, dato che sono funzionali e utilizzabili anche se non assemblati con videoprocessore. I pannelli, infatti, possono essere utilizzati senza videoprocessore come segnalatori commerciali nei supermercati ovvero come indicatori di sicurezza e/o allarmi, ricadenti nella categoria doganale 8532 soggetta a nessun dazio. Nel caso in esame, una Srl importa pannelli a led e dichiara in dogana che la merce è identificata come pannelli indicatori, ricadenti nella voce 8532 e non soggetti a dazi doganali.