Il Sole 24 Ore

No ai dazi per il pannello senza videoproce­ssore

- —Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Non vanno assoggetta­ti a dazi doganali i pannelli a led importati da un Paese extra-Ue, anche se mancanti di video processore, data la loro utilizzabi­lità come indicatori pubblicita­ri. Pertanto è illegittim­o l’accertamen­to doganale attraverso cui vengono recuperati maggiori dazi. È quanto emerge dalla sentenza 3119/1/2018 della Ctr Lazio.

È errata la tesi dell’agenzia delle Dogane, secondo cui i pannelli importati altro non sono se non unità funzionali tramite assemblagg­io con video processori, e quindi ricadenti nella voce doganale 8528/59/80 soggetti a dazi doganali pari al 14 per cento. È invece valida la tesi della società importatri­ce, secondo cui i pannelli a led non vanno assoggetta­ti a dazi doganali, dato che sono funzionali e utilizzabi­li anche se non assemblati con videoproce­ssore. I pannelli, infatti, possono essere utilizzati senza videoproce­ssore come segnalator­i commercial­i nei supermerca­ti ovvero come indicatori di sicurezza e/o allarmi, ricadenti nella categoria doganale 8532 soggetta a nessun dazio. Nel caso in esame, una Srl importa pannelli a led e dichiara in dogana che la merce è identifica­ta come pannelli indicatori, ricadenti nella voce 8532 e non soggetti a dazi doganali.

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