LA NORMATIVA E LA PRASSI NAZIONALE
Sono agevolabili le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti. Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione
di queste per nuove applicazioni.
Viene ribadito, quindi, anche a livello nazionale, che non costituiscono attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Queste ultime considerazioni sono state ulteriormente puntualizzate nella recente risoluzione 46/E del 22 giugno 2018, in cui l’amministrazione finanziaria, sulla base di un parere tecnico del ministero dello Sviluppo economico, ha richiamato i requisiti della novità, del rischio finanziario e dell’insuccesso
tecnico, tutti elementi che devono necessariamente caratterizzare gli investimenti agevolabili.
Sempre sul punto, la stessa risoluzione ha anche specificato che la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi, secondo il paradigma Industria 4.0, non possono essere realizzate mediante l’utilizzo di tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse nei vari settori economici. La complessità della materia e i numerosi dubbi interpretativi che ancora sussistono, richiederebbero tuttavia ulteriori chiarimenti da parte degli organi competenti.