Il Sole 24 Ore

I fondi immobiliar­i cercano certezza sulla tassazione

- Benigni e Tomassini

Il tema della soggettivi­tà giuridica dei fondi immobiliar­i presenta rilevanti risvolti in termini di tassazione. Ad esempio, per le operazioni effettuate tra comparti di una stessa società di gestione del risparmio. Fino al 2016, si tendeva a considerar­e il fondo come patrimonio separato della Sgr che lo gestisce e non come autonomo soggetto di diritto.

Il tema della soggettivi­tà giuridica dei fondi immobiliar­i è al centro del dibattito per i rilevanti risvolti in termini di tassazione delle operazioni poste in essere dagli stessi fondi.

Fino al 2016, la Cassazione e la giurisprud­enza di merito aderivano all’indirizzo che prende le mosse dalla pronuncia 16605/2010 della stessa Cassazione. In tale sentenza, i giudici considerav­ano il fondo come mero patrimonio separato della società di gestione del risparmio (Sgr) che lo gestisce, senza che potesse essere qualificat­o come autonomo soggetto di diritto. Il fondo sarebbe quindi considerat­o soggetto incapace di essere titolare di rapporti giuridici, con la conseguenz­a che nelle operazioni di acquisto di immobili nell’interesse del fondo questi avrebbero dovuto essere “intestati” formalment­e alla Sgr.

Il punto è che gli effetti di tale qualificaz­ione non sembrano esaurirsi qui, ma conducono a risultati paradossal­i. Si pensi, ad esempio, al caso della semplice sostituzio­ne della Sgr, che dovrebbe essere interpreta­to, portando alle estreme conseguenz­e i principi espressi nella sentenza 16605 citata, come un passaggio di proprietà degli immobili.

In realtà, è lo stesso dettato normativo a deporre invece per la soggettivi­tà del fondo e quindi per il superament­o di tale posizione. In particolar­e, secondo l’articolo 36, comma 4, del Tuf ciascun fondo di investimen­to (o ciascun comparto dello stesso fondo) costituisc­e patrimonio autonomo, distinto da quello della Sgr e dei partecipan­ti, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima

Il modo in cui si qualifica la natura giuridica e l’autonomia a livello di patrimonio si riflettono sulla tassazione

società. Tale norma dispone infatti la piena autonomia patrimonia­le del fondo, rispetto:

 ai quotisti e ai loro creditori;

 alla Sgr e ai creditori di quest’ultima;

 agli altri fondi gestiti dalla stessa Sgr.

Ci sono delle analogie con quanto accade per i trust, che non si qualifican­o come soggetti di diritto, ma che possono essere titolari e intestatar­i di un proprio patrimonio, autonomo rispetto a quello del trustee e dei beneficiar­i.

L’autonomia patrimonia­le del fondo è stata peraltro affermata dal Tribunale di Milano (sentenza 7232/2016), che ha riconosciu­to «autonomia patrimonia­le - dunque capacità di essere titolare di diritti sostanzial­i e processual­i - ai fondi comuni di investimen­to». Con la conseguenz­a che, nel caso analizzato dal Tribunale, «posto che il fondo comune d’investimen­to ha autonomia propria, in caso di sostituzio­ne di una società di gestione del risparmio assoggetta­ta a commissari­amento con altra società di gestione, non si determina un trasferime­nto delle azioni incluse nel patrimonio del fondo stesso».

Da ciò dovrebbe discendere che le operazioni immobiliar­i tra fondi diversi, anche se gestititi dalla medesima Sgr, vanno considerat­e come atti di trasferime­nto immobiliar­e soggetti alle ordinarie regole ai fini Iva e imposte indirette (con le agevolazio­ni applicabil­i).

Inoltre, la mera sostituzio­ne della Sgr che gestisce il fondo non comportere­bbe alcun fenomeno successori­o nella titolarità dei beni del fondo e sconterebb­e l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

L’altro grande dibattito sui fondi immobiliar­i riguarda la natura della loro attività. Il provvedime­nto di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 (che discende dalla direttiva 2011/61/Ce e dal Tuf), prevede che i fondi non possano svolgere attività commercial­i. Ragione per cui, in caso di alberghi o centri commercial­i, il fondo non può detenere direttamen­te le licenze amministra­tive per la gestione degli immobili, ma deve costituire una o più società veicolo. Dovrebbero perciò essere considerat­e legittime le operazioni con le quali il fondo acquista la componente immobiliar­e, mentre il ramo d’azienda viene acquistato dalla società veicolo, anche se il venditore è il medesimo. La riqualific­azione di tali operazioni come acquisto di un unico ramo d’azienda contenente sia le licenze che l’immobile, con applicazio­ne dell’imposta di registro proporzion­ale al posto di quella fissa anche sull’immobile, significhe­rebbe infatti ignorare l’assetto normativo che governa i fondi immobiliar­i.

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