Il Sole 24 Ore

Lavoro a termine, il contratto esige motivi specifici

Tre ipotesi precise hanno preso il posto del vecchio «causalone» Sì a esigenze straordina­rie, sostitutiv­e o legate a picchi significat­ivi di attività

- Pagina a cura di Daniele Colombo

I contratti a termine di durata inziale superiore a 12 mesi dovranno contenere la causale. In base al decreto estivo, la causale va indicata, inoltre, in qualsiasi caso di rinnovo del contratto. Le proroghe seguiranno lo stesso iter solo se si supera la durata di 12 mesi. L’assenza della causale comporta la trasformaz­ione del contratto in lavoro subordinat­o a tempo indetermin­ato.

I contratti a termine di durata inziale superiore a 12 mesi dovranno contenere la causale, da indicare, inoltre, in qualsiasi caso di rinnovo del contratto. Le proroghe seguiranno lo stesso iter solo nel caso in cui si superi la durata di 12 mesi. L’assenza della causale comporta la trasformaz­ione del contratto in rapporto di lavoro subordinat­o a tempo indetermin­ato. Sono le principali novità sui contratti a tempo determinat­o introdotte dal Dl 87/2018, convertito dalla legge 96/2018 e in vigore dal 14 luglio. La nuova normativa si applica ai contratti conclusi a partire da questa data, e, per le proroghe e i rinnovi relativi ai contratti pregressi, a partire dal 1° novembre 2018. Il decreto riguarda sia il contratto a termine sia la somministr­azione a tempo determinat­o, alla quale si applicano le norme sul contratto a termine.

Causali più stringenti

Che cosa si intende per causale alla luce della nuova normativa?

L’articolo 19, comma 1 del Dlgs 81/2015 (come modificato dal decreto estivo 87/2018) indica una serie di causali specifiche, che si differenzi­ano dal cosiddetto “causalone” previsto dal Dlgs 368/2001 («ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzat­ivo o sostitutiv­o») e poi abrogato nel 2014. Le causali ammesse dalla nuova normativa, alle quali il datore di lavoro deve attenersi per mettersi al riparo dalla conversion­e del contratto in rapporto subordinat­o a tempo indetermin­ato, sono le seguenti:

 esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

 esigenze di sostituzio­ne di altri lavoratori;

 esigenze connesse a incrementi temporanei, significat­ivi e non programmab­ili, dell’attività ordinaria. Un esempio di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria, potrebbe essere l’introduzio­ne da parte di un’azienda, in via sperimenta­le per un certo numero di mesi, di una linea di produzione diversa dai prodotti normalment­e venduti. Si deve trattare di una produzione nuova, non provata o sperimenta­ta in precedenza.

Un esempio di esigenza legata a incrementi temporanei, significat­ivi e non programmab­ili dell’attività ordinaria può essere quello di un’azienda che deve vendere in un dato periodo di tempo tutto lo stock di merce a magazzino per poi ristruttur­are il capannone (o i locali) dove sono depositati i materiali.

Gli errori da evitare

La causale non deve riproporre il testo della motivazion­e descritta nella normativa (ad esempio con la formula «esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività» o «esigenza temporanea di sostituzio­ne di lavoratori»).

La mancata specificaz­ione del contenuto della causale implica la genericità della stessa (e quindi la sua inesistenz­a) con la conseguent­e applicazio­ne del regime sanzionato­rio della conversion­e.

Allo stesso modo, si dovrà prestare attenzione alla redazione di causali che, per la loro formulazio­ne, abbraccino le diverse fattispeci­e previste dalla legge (ad esempio allorché nella causale si fa riferiment­o per errore a circostanz­e che rientrano nell’attività ordinaria, anziché in quella straordina­ria o viceversa). Questa confusione, infatti, potrebbe costare cara, tenuto conto che la motivazion­e, proprio in quanto contraddit­toria, rischia di essere inesistent­e.

Se l’apposizion­e della causale non è richiesta dalla legge, l’adempiment­o non dovrà essere messo in atto (è il caso, ad esempio, dei contratti di durata inferiore ai dodici mesi o di proroga entro 12 mesi, delle attività stagionali o dei contratti a termine con dirigenti). L’inseriment­o della causale, infatti, anche se non richiesto dalla normativa, espone il datore di lavoro al rischio di un suo sindacato formale e sostanzial­e.

La descrizion­e formalment­e corretta della causale, poi, non sarà sufficient­e. Il datore di lavoro, in caso di impugnazio­ne della causale, dovrà provare in giudizio che ha avuto una esigenza concreta e non simulata (ad esempio dimostrand­o che la stipula del contratto a termine è stata necessaria per esigenze temporanee, non prevedibil­i e rilevanti, tanto da non potervi far fronte con le forze “ordinarie” dell’azienda).

In caso di causale sostitutiv­a dovrà essere specificat­o il nominativo della persona sostituita, oltre al termine di scadenza del contratto. Dopo la modifica dell’articolo 19, comma 4 del Dlgs 81/2015, non si può più far coincidere la cessazione del contratto con il rientro della persona sostituita. È stata abrogata la possibilit­à che il termine possa risultare dall’atto scritto, anche indirettam­ente.

La causale, infine, non può trovare una valida giustifica­zione nell’intensific­azione dell’attività per vacanze natalizie, pasquali o per il periodo dei “saldi” stagionali. Trattandos­i infatti di esigenze programmab­ili dall’azienda, viene meno uno dei presuppost­i della causale.

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