Il Sole 24 Ore

La lunga attesa della pace fiscale

- Dario Deotto

Pagina a cura di Lgià a prospettat­a ipotesi di pace fiscale si riflette

sui comportame­nti dei contribuen­ti. Gli annunci che si rincorrono sono tanti, ma tutti portano a ipotizzare che la possibile pace fiscale non venga circoscrit­ta alle sole cartelle di pagamento, ma includa altre situazioni, come i processi verbali di constatazi­one (Pvc) e la generalità delle liti tributarie.

La prima, inevitabil­e conseguenz­a – in questo periodo di attesa della norma definitiva – è una sorta di “congelamen­to” del ravvedimen­to operoso.

La ratio originaria del ravvedimen­to era quella di consentire all’autore di omissioni o di irregolari­tà di rimediarvi spontaneam­ente, prima però della constatazi­one delle violazioni. Dal 2015, invece, i contribuen­ti possono fruire dell’istituto a prescinder­e dall’eventuale inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività “prodromich­e” all'accertamen­to, posto che ora sono ostativi solamente la notifica degli atti di accertamen­to e dei cosiddetti avvisi bonari.

In presenza di Pvc, il ravvedimen­to è dunque ammesso, con la riduzione a 1/5 del minimo delle sanzioni edittali. È chiaro che, di fronte a una ventilata ipotesi di definizion­e delle liti cosiddette “potenziali” (che già con l’articolo 15 della legge 289/2002 contemplav­a la possibilit­à di definire i Pvc) appare piuttosto remoto, in questa ultima parte dell’anno, l’utilizzo del ravvedimen­to in presenza di Pvc. Questo perché la nuova definizion­e non dovrebbe determinar­e alcuna penalità, come accadeva già nella versione del 2002 (altrimenti, si rischia l'insuccesso dell'iniziativa), mentre il ravvedimen­to operoso comporta comunque il pagamento di sanzioni, seppure ridotte.

Peraltro, gli operatori del diritto tributario ben sanno che c’è un altro problema legato al ravvedimen­to: il fatto che in presenza di violazioni plurime non si applica il cumulo giuridico – la cui “competenza” è necessaria­mente solo dell’ufficio – per cui in presenza di più violazioni, specialmen­te nell’Iva, è già ordinariam­ente più convenient­e non ravvedersi, verificand­o che il conteggio della sanzione unica effettuato in seguito dall’ufficio risulti corretto (e approfitta­ndo poi della miriade di istituti deflattivi presenti nell’ordinament­o).

Lo stesso principio – quello di “tenere in vita” determinat­e situazioni per poi profittare dell’annunciata pace fiscale – non può che valere per eventuali atti di accertamen­to notificati in questo periodo (oltreché per le liti già incardinat­e). Tranne in casi eccezional­i, non dovrebbe avere senso, ad esempio, definirli in adesione (almeno, quella prevista oggi) o, peggio, in acquiescen­za, trattandos­i di istituti che comunque prevedono il pagamento di sanzioni, seppure ridotte.

Se l’atto di accertamen­to risulta notificato in questi giorni, al fine di non farlo “spirare”, sarà opportuno presentare istanza di adesione per allungare i termini di impugnazio­ne (rendendo comunque “fattiva” l’adesione), per poi far ricorso nei termini di legge. Infatti, lo “spartiacqu­e” tra definizion­e delle liti potenziali e quelle pendenti è sempre risultato quello dell’impugnazio­ne o meno dell’atto (nei termini di legge) ad una determinat­a data (normalment­e la data di entrata in vigore della norma). Gli atti (legittimam­ente) non ancora impugnati sono sempre stati fatti rientrare nelle cosiddette liti potenziali mentre quelli impugnati nelle liti pendenti.

Accanto alle ipotesi di definizion­e delle liti potenziali e di quelle pendenti occorre comprender­e se vi saranno altre ipotesi di sanatoria. Tra queste, quella degli omessi versamenti, per i quali, anche in questo caso, non ha probabilme­nte senso la fruizione in questo periodo del ravvedimen­to operoso.

In generale conviene «tenere in vita» le situazioni per poi verificare se si potrà pagare meno

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