Il Sole 24 Ore

Cessione indiretta di singoli beni: la scissione dribbla l’abuso

Oltre che intere aziende lo schema può riguardare un immobile o un marchio L’operazione su singoli asset ha la stessa «filosofia» (e non beneficia della Pex)

- Pagina a cura di Dario Deotto Stefano Zanardi

La sequenza negoziale costituita da scissione societaria con successiva cessione delle partecipaz­ioni della società beneficiar­ia (o della scissa) è oggi “affrancata” da minacce di elusività. Tuttavia, qualche dubbio sorge ancora quando la sequenza ha per oggetto singoli beni, quindi non compendi aziendali (si veda Il Sole 24 Ore del 26 agosto scorso).

A parte la “resistenza” di qualche ufficio periferico (e di qualche giudice tributario), dopo i pronunciam­enti di prassi del biennio 2016/17, risulta oramai pacifico che prima di verificare se si è in presenza di abuso del diritto, occorre riscontrar­e se il vantaggio conseguito sia legittimo o meno. In pratica, il concetto di «operazioni prive di sostanza economica» deve necessaria­mente associarsi con quello del conseguime­nto di un «vantaggio fiscale indebito», cioè non voluto dall’ordinament­o fiscale. Così, la prima indagine che l’interprete deve svolgere è se il vantaggio conseguito risulta legittimo oppure indebito. Si tratta, indirettam­ente, del riconoscim­ento del principio del legittimo risparmio d’imposta, in base al quale il contribuen­te può esercitare la propria libertà̀ di iniziativa economica scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. In pratica, oggi l’ordinament­o riconosce (finalmente) la liceità fiscale anche di quelle operazioni compiute essenzialm­ente per finalità fiscali, al fine di cogliere un vantaggio previsto dall’ordinament­o, senza la necessità che le stesse operazioni siano giustifica­te da valide ragioni economiche (in termini fiscalment­e più aggiornati: dalla «sostanza economica») proprio perché l’unica finalità delle stesse può anche risultare quella del conseguime­nto di un vantaggio fiscale legittimo. Così, nella risoluzion­e 97/E/2017 è stato riconosciu­to che l’azienda può circolare indifferen­temente attraverso una cessione diretta o una cessione indiretta (cioè tramite cessione delle partecipaz­ioni della società che risulti titolare della medesima azienda); entrambe le soluzioni sono poste sullo stesso piano dal sistema e hanno quindi “pari dignità fiscale”. In quest’ottica la scissione societaria, che risulti “prodromica” alla successiva cessione in via indiretta dell’azienda attraverso il trasferime­nto delle partecipaz­ioni, consente sempliceme­nte al contribuen­te di accedere a una delle alternativ­e che l’ordinament­o gli mette a disposizio­ne.

Si è dell’opinione – nonostante alcune perplessit­à adombrate dalla risoluzion­e 97/E – che il medesimo principio debba valere nell’ipotesi di scissione societaria che abbia per oggetto singoli beni (partecipaz­ioni societarie, immobili, marchi) a cui segue il successivo trasferime­nto delle partecipaz­ioni della società destinatar­ia di tali singoli beni. Infatti, anche per quest’ultimi il sistema accorda la possibilit­à di trasferirl­i sia direttamen­te che indirettam­ente. Si supponga che una società possieda esclusivam­ente un unico bene, ad esempio un immobile. In tal caso, la scelta di vendere direttamen­te il bene oppure le partecipaz­ioni della società – posti i differenti effetti sul piano giuridico delle due opzioni – è certamente legittima. Peraltro, va considerat­o che il trasferime­nto delle partecipaz­ioni della beneficiar­ia destinatar­ia dei singoli beni, ove manchi un’effettiva attività commercial­e, non sarebbe “assistito” dai requisiti Pex, così da non risultare, in linea di massima, più “mite”, sotto il profilo dell’imposizion­e, rispetto al trasferime­nto diretto del bene. Ulteriorme­nte, va considerat­o che per i soci persone fisiche il trasferime­nto delle partecipaz­ioni della beneficiar­ia sarebbe (ora) soggetto ad imposta sostitutiv­a del 26%, e questo a prescinder­e che il patrimonio della società della quale si trasferisc­ono le partecipaz­ioni sia composto da un unico bene o meno.

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