Il Sole 24 Ore

Se la società rileva le azioni

L’operazione non può essere riqualific­ata come recesso o riparto di utili

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L’acquisto di azioni proprie da parte della società, precedente­mente affrancate dall’azionista, è spesso considerat­o elusivo da parte degli uffici periferici dell’agenzia delle Entrate.

L’operazione viene “riqualific­ata” come distribuzi­one di dividendi oppure come recesso del socio, in base all’articolo 47, comma 7, del Tuir, situazioni per le quali risulta inoperante il vantaggio previsto dalla norma sull’affrancame­nto delle partecipaz­ioni (la quale non ha alcuna attinenza con la disciplina dei redditi di capitale, rilevando esclusivam­ente ai fini dei redditi diversi di natura finanziari­a).

Occorre però rilevare che tali “tramutazio­ni” risultano estranee al fenomeno dell’abuso del diritto. Va infatti considerat­o che l’elusione/abuso del diritto non consiste affatto nella sostituzio­ne della forma giuridica utilizzata con un’altra, ritenuta fiscalment­e più onerosa. Nell’elusione/ abuso del diritto tutte le forme giuridiche utilizzate sono perfettame­nte valide ed efficaci (anche nei confronti dei terzi): è il vantaggio fiscale conseguito che risulta illegittim­o.

Se l’ufficio provvede a sostituire la forma giuridica utilizzata con un’altra (più onerosa), si hanno due erronee conseguenz­e. La prima è che non vi sarebbe il riconoscim­ento – ora esplicitat­o nel comma 4 dell’articolo 10-bis della legge 212/2000 – che l’ordinament­o giuridico prevede la possibilit­à per il contribuen­te di utilizzare più forme giuridiche dalle quali si possono conseguire effetti economici coincident­i o, comunque, molto “prossimi”. E, tra queste forme giuridiche, il contribuen­te può scegliere quella che consente, legittimam­ente, un minore carico fiscale.

Ma soprattutt­o, la sostituzio­ne – da parte dell’ufficio – della forma giuridica utilizzata con un’altra porta a ritenere che il contribuen­te abbia utilizzato fenomeni finzionist­ici e ingannator­i, i quali rientrano chiarament­e nell’evasione. In sostanza, se l’ufficio ritiene, ad esempio, che il pagamento del prezzo delle azioni “celi” una distribuzi­one occulta di dividendi, si sarebbe in presenza di un fenomeno di dissimulaz­ione, che è vicenda del tutto estranea al mondo dell’elusione. Se si tratta di dissimulaz­ione, l’ufficio ha i “mezzi” – anche attraverso presunzion­i (semplici) gravi, precise e concordant­i – di fare prevalere la realtà effettuale nascosta dalla costruzion­e finzionist­ica, la quale deve chiarament­e essere ignorata.

Ma l’abuso del diritto non c’entra proprio nulla: nell’abuso non c’è spazio per costruzion­i di mera apparenza (a parte le operazioni “circolari”). Nell’elusione/abuso del diritto si è in presenza di atti e negozi giuridici veri e reali: è il (solo) vantaggio fiscale conseguito che risulta illegittim­o.

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