Il Sole 24 Ore

Lo sport dilettanti­stico pesa l’ingresso nel Registro unico

Da valutare per le associazio­ni la convenienz­a di qualificar­si enti del Terzo settore Chi resta fuori mantiene il regime fiscale forfettari­o della legge 398/1991

- Martina Manfredoni­a Gabriele Sepio

Anche le associazio­ni sportive dilettanti­stiche (Asd) possono diventare enti del Terzo settore (Ets). La circolare 18/E del 1° agosto elimina ogni dubbio al riguardo e di fatto non c’è incompatib­ilità tra il nuovo Registro unico del Terzo settore (ancora da istituire in base al Dlgs 117/2017) e quello del Coni, per cui l’eventuale iscrizione nel primo non dovrebbe comportare la cancellazi­one dal secondo. Le Asd potranno quindi decidere se accedere al Terzo settore o rimanere fuori. Con conseguenz­e ovviamente diverse.

Fuori dal Registro unico

Tra le agevolazio­ni fiscali oggi in vigore per le associazio­ni sportive dilettanti­stiche spiccano la determinaz­ione forfettari­a del reddito imponibile e dell’Iva (in base alla legge 398/1991) e la decommerci­alizzazion­e delle attività rese verso corrispett­ivi specifici (articolo 148, comma 3, del Tuir).

Ai fini Ires, le Asd con proventi derivanti da attività commercial­i non superiori a 400mila euro possono optare per la forfettizz­azione del reddito imponibile, applicando all’ammontare di questi proventi il coefficien­te di redditivit­à del 3%, cui si sommano eventuali plusvalenz­e.

Inoltre, sono considerat­e non commercial­i le attività svolte in attuazione degli scopi istituzion­ali, a fronte di corrispett­ivi specifici, a favore degli associati (articolo 148, comma 3 del Tuir).

Quanto all’Iva, il meccanismo forfettari­o riguarda la detrazione: le Asd che optano per il regime agevolato della legge 398/1991 hanno una detrazione al 50% per i proventi derivanti dalle attività commercial­i connesse agli scopi istituzion­ali.

Le Asd che resteranno fuori dal Registro unico del Terzo settore conservera­nno integralme­nte questo regime fiscale, che viene invece disapplica­to per tutti gli Ets, in base al Codice del terzo settore (Cts, il Dlgs 117/2017).

Dentro il Registro unico

Se sceglieran­no di diventare enti del terzo settore, iscrivendo­si al futuro Registro unico, le associazio­ni sportive dilettanti­sctiche avranno un trattament­o fiscale differente in base alla sezione del Registro nella quale andranno a collocarsi. Le possibilit­à concrete sono due:

 diventare associazio­ne di promozione sociale (Aps), sussistend­one i requisiti;

 iscriversi al Registro unico degli Ets come «altro ente del Terzo settore».

Sicurament­e è più convenient­e la prima opzione, che consente alle Asd di mantenere un regime fiscale simile a quello di partenza. Le Aps, infatti, godono di una determinaz­ione forfettari­a del reddito Ires più favorevole degli altri Ets e di forti semplifica­zioni ai fini Iva (articolo 86 del Codice del terzo settore), oltre che di una decommerci­alizzazion­e analoga a quella dell’articolo 148, comma 3, del Tuir (si veda l’articolo in basso).

Ricade in una situazione diversa, invece, la Asd che si qualifica come altro ente del Terzo settore.

Ai fini Ires si perde l’agevolazio­ne dell’articolo 148, comma 3, del Tuir e il regime forfettari­o della legge 398/1991 viene sostituito da quello dell’articolo 80 del Codice del terzo settore, che prevede sempre una tassazione forfettari­a, ma con percentual­i più elevate e solo per gli enti fiscalment­e non commercial­i. In luogo del 3%, sono previsti coefficien­ti di redditivit­à a scaglioni tra il 5% e il 17%, a seconda dell’ammontare di ricavi e del tipo di attività. Ai ricavi così determinat­i vanno sommate non solo le plusvalenz­e, ma anche sopravveni­enze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliar­i. Questo regime potrebbe eventualme­nte risultare vantaggios­o solo per le Asd escluse dal forfettari­o della legge 398/1991 (oltre il plafond dei 400mila euro), che come Ets potrebbero applicare il coefficien­te del 17% (14% per attività diverse da prestazion­i di servizi). Ai fini Iva, una Asd che si iscrive come «altro Ets» perde poi la detrazione forfettari­a della legge 398/1991.

Resta da chiarire se le Asd che accedono al Terzo settore potranno continuare ad applicare il trattament­o fiscale e previdenzi­ale dei compensi, indennità, premi e rimborsi inquadrabi­li come redditi diversi in base all’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir, per i quali è prevista la non imponibili­tà nel limite di 10mila euro. Il Codice del Terzo settore non sembra porre limitazion­i in questo senso, ferma restando la necessità di rispettare i parametri relativi al trattament­o economico dei lavoratori del Terzo settore (articoli 8 e 16 del Cts). Un chiariment­o ufficiale sul coordiname­nto tra le due discipline potrebbe agevolare le Asd orientate verso l’ingresso nel Terzo settore, considerat­o che questo regime di favore interessa un gran numero di atleti e collaborat­ori del mondo dello sport dilettanti­stico.

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