Il Sole 24 Ore

Il consulente non sempre può invocare l’errore

La non punibilità «estesa» prevista in ambito fiscale Pubblichia­mo un estratto dell’articolo pubblicato sul numero di settembre di Norme & Tributi Mese.

- Di Ivo Caraccioli

La difficoltà di comprensio­ne del significat­o delle norme in materia fiscale ha reso necessario un intervento speciale del legislator­e. L’articolo 47 del Codice penale stabilisce che «l’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisc­e il reato». La disposizio­ne dell’articolo 15 del Dlgs 74/2000, però, va oltre. Per i reati tributari (tutti i reati tributari, ovunque disciplina­ti) è infatti contemplat­a un’ulteriore ipotesi di non punibilità allorché esistono «obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazio­ne».

In linea concreta, allorché l’imputato di questa categoria di reati adduce l’errore ex articolo 15, il giudice non può esimersi dal valutare la concreta situazione di fatto nell’ambito della quale si sostiene essere maturato l’errore interpreta­tivo: ad esempio, perché in tal modo consigliat­o dal profession­ista consulente; perché si è adeguato all’interpreta­zione della norma fiscale fornita da quotidiani o riviste specializz­ate; perché qualche precedente sentenza ha accolto la medesima interpreta­zione favorevole; perché una circolare delle Entrate ha risolto il caso in questione in materia favorevole al contribuen­te; e così via.

Verificand­osi una delle ipotesi citate la sentenza dovrà essere di prosciogli­mento o di assoluzion­e con la formula “perché il fatto non sussiste o non costituisc­e reato”.

Tutto ciò premesso, viene in primo luogo in consideraz­ione il problema del concorso del contribuen­te con il profession­ista al quale si è rivolto. La giurisprud­enza è particolar­mente rigorosa, seguendo, in generale, la tesi della correspons­abilità di entrambi o dei vari soggetti a norma dell’articolo 110 del Codice penale, in forza della quale:

 il contribuen­te non può difendersi sempliceme­nte adducendo di aver tenuto un determinat­o comportame­nto in forza di quanto suggeritog­li dal profession­ista;  il profession­ista può andare indenne da responsabi­lità solo se dimostra che il contribuen­te non gli ha prospettat­o la situazione concreta in maniera corretta e completa.

Quanto precede vale specificam­ente in materia di delitti dolosi, ma viene ritenuto applicabil­e anche in presenza di contravven­zioni colpose.

La giurisprud­enza, comunque, non è mai stata dell’avviso che il contribuen­te possa automatica­mente essere escluso da responsabi­lità per essersi adeguato al parere del profession­ista, allorché, ad esempio, risulti di non aver fornito al medesimo tutte le complete informazio­ni per la perfetta valutazion­e della situazione concreta sottoposta al suo esame o addirittur­a per averlo indotto in errore.

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