Il Sole 24 Ore

Promozione sociale con più vantaggi

Il nuovo regime delle Aps è favorevole per le sportive con ricavi sotto 130mila euro

- —M.Manf. —Ga.S.

La forma giuridica di approdo nel Terzo settore più convenient­e per le associazio­ni sportive dilettanti­stiche è l’associazio­ne di promozione sociale (Aps). Iscriversi in questa sezione del Registro unico nazionale consentirà alle associazio­ni sportive dilettanti­stiche di adottare un regime fiscale in parte analogo a quello a esse riservato, benefician­do degli ulteriori vantaggi introdotti dalla riforma per gli enti del Terzo settore.

Ai fini Ires, con la completa attuazione della riforma (cioè dopo l’autorizzaz­ione da parte della Commission­e europea dei nuovi regimi fiscali di favore e dopo l’entrata in funzione del Registro unico), le associazio­ni di promozione sociale potranno optare per un regime forfettari­o di determinaz­ione del reddito più favorevole rispetto a quello degli altri enti del Terzo settore (articolo 86 del Codice del terzo settore). Come per le associazio­ni sportive dilettanti­stiche, il coefficien­te di redditivit­à per i ricavi derivanti dalle attività commercial­i è pari al 3%, ma al reddito determinat­o forfettari­amente non si aggiungono né le plusvalenz­e (che incrementa­no il reddito delle Asd in base alla legge 398/1991), né le sopravveni­enze attive, i dividendi, gli interessi e i proventi immobiliar­i (che si sommano ai redditi forfettari degli altri Ets). Tuttavia, possono esercitare l’opzione solo le Aps con ricavi annui inferiori a 130mila euro, per cui, considerat­o il maggiore plafond previsto dalla legge 398/1991 (400mila euro), l’iscrizione al Registro unico del Terzo settore potrebbe risultare vantaggios­a per le associazio­ni di dimensioni più piccole, che in questo modo, a parità di coefficien­te, beneficere­bbero dell’esclusione dal reddito imponibile delle plusvalenz­e.

Resta invariato il trattament­o delle attività rese verso corrispett­ivi specifici a favore degli associati in attuazione degli scopi istituzion­ali: l’articolo 85 del Codice del terzo settore replica per le Aps un regime analogo a quello dell’articolo 148, comma 3, del Tuir, per cui adottando questa qualifica le Asd continuera­nno a beneficiar­e della decommerci­alizzazion­e di queste attività, a differenza degli altri Ets.

Diverso, ma sempre agevolato, sarà il regime Iva delle associazio­ni sportive dilettanti­stiche che diventeran­no Aps. Anziché la detrazione forfettari­a al 50% (prevista per i proventi delle attività commercial­i delle Asd che rientrano nel citato plafond di ricavi di 400mila euro), è previsto l’esonero dal versamento dell’Iva, dagli adempiment­i connessi e anche dalla tenuta delle scritture contabili (salvo l’obbligo di conservazi­one dei documenti emessi e ricevuti). In altre parole, così come per i contribuen­ti minori (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014) questi soggetti non detrarrann­o l’Iva, che si trasformer­à in un costo deducibile. Questa agevolazio­ne va di pari passo con l’opzione per la tassazione forfettari­a Ires prevista dall’articolo 86 del Codice del terzo settore, per cui anche in questo caso sono avvantaggi­ate le associazio­ni sportive dilettanti­stiche con entrate minori (ricavi da attività commercial­i inferiori a 130mila euro).

Il quadro delineato è solo la punta dell’iceberg: sono tanti, infatti, gli aspetti che possono far propendere per l’ingresso nel Terzo settore a seconda del caso concreto. Si pensi ad una Asd che riceve forti erogazioni liberali, che potrebbe preferire il regime di detrazioni/deduzioni previsto dall’articolo 83 del Codice del terzo settore o a un ente che intende patrimonia­lizzarsi dal punto di vista immobiliar­e, per cui sarebbe convenient­e l’applicazio­ne in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (articolo 82 del Codice).

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