Promozione sociale con più vantaggi
Il nuovo regime delle Aps è favorevole per le sportive con ricavi sotto 130mila euro
La forma giuridica di approdo nel Terzo settore più conveniente per le associazioni sportive dilettantistiche è l’associazione di promozione sociale (Aps). Iscriversi in questa sezione del Registro unico nazionale consentirà alle associazioni sportive dilettantistiche di adottare un regime fiscale in parte analogo a quello a esse riservato, beneficiando degli ulteriori vantaggi introdotti dalla riforma per gli enti del Terzo settore.
Ai fini Ires, con la completa attuazione della riforma (cioè dopo l’autorizzazione da parte della Commissione europea dei nuovi regimi fiscali di favore e dopo l’entrata in funzione del Registro unico), le associazioni di promozione sociale potranno optare per un regime forfettario di determinazione del reddito più favorevole rispetto a quello degli altri enti del Terzo settore (articolo 86 del Codice del terzo settore). Come per le associazioni sportive dilettantistiche, il coefficiente di redditività per i ricavi derivanti dalle attività commerciali è pari al 3%, ma al reddito determinato forfettariamente non si aggiungono né le plusvalenze (che incrementano il reddito delle Asd in base alla legge 398/1991), né le sopravvenienze attive, i dividendi, gli interessi e i proventi immobiliari (che si sommano ai redditi forfettari degli altri Ets). Tuttavia, possono esercitare l’opzione solo le Aps con ricavi annui inferiori a 130mila euro, per cui, considerato il maggiore plafond previsto dalla legge 398/1991 (400mila euro), l’iscrizione al Registro unico del Terzo settore potrebbe risultare vantaggiosa per le associazioni di dimensioni più piccole, che in questo modo, a parità di coefficiente, beneficerebbero dell’esclusione dal reddito imponibile delle plusvalenze.
Resta invariato il trattamento delle attività rese verso corrispettivi specifici a favore degli associati in attuazione degli scopi istituzionali: l’articolo 85 del Codice del terzo settore replica per le Aps un regime analogo a quello dell’articolo 148, comma 3, del Tuir, per cui adottando questa qualifica le Asd continueranno a beneficiare della decommercializzazione di queste attività, a differenza degli altri Ets.
Diverso, ma sempre agevolato, sarà il regime Iva delle associazioni sportive dilettantistiche che diventeranno Aps. Anziché la detrazione forfettaria al 50% (prevista per i proventi delle attività commerciali delle Asd che rientrano nel citato plafond di ricavi di 400mila euro), è previsto l’esonero dal versamento dell’Iva, dagli adempimenti connessi e anche dalla tenuta delle scritture contabili (salvo l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti). In altre parole, così come per i contribuenti minori (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014) questi soggetti non detrarranno l’Iva, che si trasformerà in un costo deducibile. Questa agevolazione va di pari passo con l’opzione per la tassazione forfettaria Ires prevista dall’articolo 86 del Codice del terzo settore, per cui anche in questo caso sono avvantaggiate le associazioni sportive dilettantistiche con entrate minori (ricavi da attività commerciali inferiori a 130mila euro).
Il quadro delineato è solo la punta dell’iceberg: sono tanti, infatti, gli aspetti che possono far propendere per l’ingresso nel Terzo settore a seconda del caso concreto. Si pensi ad una Asd che riceve forti erogazioni liberali, che potrebbe preferire il regime di detrazioni/deduzioni previsto dall’articolo 83 del Codice del terzo settore o a un ente che intende patrimonializzarsi dal punto di vista immobiliare, per cui sarebbe conveniente l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (articolo 82 del Codice).