I CASI RISOLTI
L’ASSOCIAZIONE CHE RESTA FUORI DAL TERZO SETTORE
Una associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni non intende iscriversi al Registro unico del Terzo settore. La Asd ha ricavi annui da attività commerciali per 250 mila euro e svolge attività direttamente collegate a quelle istituzionali nei confronti dei propri associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici. Qual è il regime fiscale applicabile?
L’associazione continuerà ad applicare l’attuale regime previsto dalla legge 398/1991. Non superando il plafond di 400 mila euro di proventi derivanti da attività commerciali, la Asd potrà optare per il regime forfettario di determinazione dei redditi e dell’Iva. Ai fini Ires, il reddito imponibile è determinato applicando ai proventi in questione il coefficiente del 3% e si aggiungono all’importo le plusvalenze patrimoniali.
Ai fini Iva, è riconosciuta una detrazione forfettaria del 50 per cento. Si applica la decommercializzazione prevista dall’articolo 148, comma 3 del Tuir per le attività svolte verso corrispettivi specifici.
IL PASSAGGIO AD APS CON IL NUOVO REGIME
Una Asd che svolge attività di promozione sportiva dilettantistica per allontanare i giovani dalla criminalità organizzata vuole entrare nel Terzo settore come associazione di promozione sociale. Ha più di 100 associati, ricavi da attività commerciali inferiori a 130mila euro e svolge attività direttamente collegate a quelle istituzionali nei confronti dei propri associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici. Qual è il regime fiscale applicabile?
La Asd rimarrà iscritta al registro del Coni e si iscriverà al Registro unico del Terzo settore come associazione di promozione sociale. Ai fini Ires, potrà optare per il regime forfettario, applicando ai ricavi da attività commerciali il coefficiente del 3%, senza sommare al reddito eventuali plusvalenze (articolo 86 del Codice del terzo settore). Con questa opzione, l’ente è esonerato dal versamento dell’Iva e dagli adempimenti connessi, e anche dalla tenuta delle scritture contabili. Rimane la decommercializzazione delle attività rese verso corrispettivi specifici (articolo 85 del Codice del terzo settore).
L’ISCRIZIONE AL REGISTRO COME «ALTRO ENTE»
Una associazione sportiva dilettantistica che non ha i requisiti per diventare Aps vuole entrare ugualmente nel Terzo settore. Ha ricavi da attività commerciali consistenti in prestazioni di servizi superiori a 400mila euro, svolge attività direttamente collegate a quelle istituzionali nei confronti dei propri associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici e riceve forti erogazioni liberali da parte di terzi. Qual è il regime fiscale applicabile?
L’associazione potrà iscriversi come «altro ente del Terzo settore». Manterrà le agevolazioni della legge 398/1991 fino alla completa attuazione della riforma del Terzo settore. Poi, ai fini Ires applicherà il regime forfettario previsto dall’articolo 80 del Codice del terzo settore (coefficiente di redditività del 17%). Al reddito così determinato si sommano plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari. L’Iva segue il regime ordinario di tassazione. Non potrà più fruire della decommercializzazione dell’articolo 148, comma 3 del Tuir. Per le erogazioni liberali, si applicherà il regime di detrazioni/ deduzioni dell’articolo 83 del Cts.
L’ASD CHE RESTA FUORI E RICEVE DONAZIONI
Una associazione sportiva dilettantistica non intende iscriversi nel registro unico del Terzo settore. Svolge attività direttamente collegate a quelle istituzionali nei confronti dei propri associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, ha ricavi annui da attività commerciali superiori a 400mila euro e riceve erogazioni liberali da parte di terzi. Qual è il regime fiscale applicabile?
Rimanendo al di fuori del Terzo settore, l’associazione potrà continuare a fruire della decommercializzazione prevista dall’articolo 148, comma 3 del Tuir per le attività svolte verso corrispettivi specifici. Superando il plafond di 400mila euro, non potrà optare per il regime forfettario della legge 398/1991 e le attività commerciali saranno tassate in base alle regole del Tuir. I soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’associazione non potranno accedere ai benefici previsti dal Codice del terzo settore ma continueranno a beneficiare del regime di detrazione previsto per i soli soggetti Irpef dall’articolo 15, comma 1 lettera i-ter) del Tuir.