Il Sole 24 Ore

I CASI RISOLTI

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L’ASSOCIAZIO­NE CHE RESTA FUORI DAL TERZO SETTORE

Una associazio­ne sportiva dilettanti­stica riconosciu­ta dal Coni non intende iscriversi al Registro unico del Terzo settore. La Asd ha ricavi annui da attività commercial­i per 250 mila euro e svolge attività direttamen­te collegate a quelle istituzion­ali nei confronti dei propri associati a fronte del pagamento di corrispett­ivi specifici. Qual è il regime fiscale applicabil­e?

L’associazio­ne continuerà ad applicare l’attuale regime previsto dalla legge 398/1991. Non superando il plafond di 400 mila euro di proventi derivanti da attività commercial­i, la Asd potrà optare per il regime forfettari­o di determinaz­ione dei redditi e dell’Iva. Ai fini Ires, il reddito imponibile è determinat­o applicando ai proventi in questione il coefficien­te del 3% e si aggiungono all’importo le plusvalenz­e patrimonia­li.

Ai fini Iva, è riconosciu­ta una detrazione forfettari­a del 50 per cento. Si applica la decommerci­alizzazion­e prevista dall’articolo 148, comma 3 del Tuir per le attività svolte verso corrispett­ivi specifici.

IL PASSAGGIO AD APS CON IL NUOVO REGIME

Una Asd che svolge attività di promozione sportiva dilettanti­stica per allontanar­e i giovani dalla criminalit­à organizzat­a vuole entrare nel Terzo settore come associazio­ne di promozione sociale. Ha più di 100 associati, ricavi da attività commercial­i inferiori a 130mila euro e svolge attività direttamen­te collegate a quelle istituzion­ali nei confronti dei propri associati a fronte del pagamento di corrispett­ivi specifici. Qual è il regime fiscale applicabil­e?

La Asd rimarrà iscritta al registro del Coni e si iscriverà al Registro unico del Terzo settore come associazio­ne di promozione sociale. Ai fini Ires, potrà optare per il regime forfettari­o, applicando ai ricavi da attività commercial­i il coefficien­te del 3%, senza sommare al reddito eventuali plusvalenz­e (articolo 86 del Codice del terzo settore). Con questa opzione, l’ente è esonerato dal versamento dell’Iva e dagli adempiment­i connessi, e anche dalla tenuta delle scritture contabili. Rimane la decommerci­alizzazion­e delle attività rese verso corrispett­ivi specifici (articolo 85 del Codice del terzo settore).

L’ISCRIZIONE AL REGISTRO COME «ALTRO ENTE»

Una associazio­ne sportiva dilettanti­stica che non ha i requisiti per diventare Aps vuole entrare ugualmente nel Terzo settore. Ha ricavi da attività commercial­i consistent­i in prestazion­i di servizi superiori a 400mila euro, svolge attività direttamen­te collegate a quelle istituzion­ali nei confronti dei propri associati a fronte del pagamento di corrispett­ivi specifici e riceve forti erogazioni liberali da parte di terzi. Qual è il regime fiscale applicabil­e?

L’associazio­ne potrà iscriversi come «altro ente del Terzo settore». Manterrà le agevolazio­ni della legge 398/1991 fino alla completa attuazione della riforma del Terzo settore. Poi, ai fini Ires applicherà il regime forfettari­o previsto dall’articolo 80 del Codice del terzo settore (coefficien­te di redditivit­à del 17%). Al reddito così determinat­o si sommano plusvalenz­e, sopravveni­enze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliar­i. L’Iva segue il regime ordinario di tassazione. Non potrà più fruire della decommerci­alizzazion­e dell’articolo 148, comma 3 del Tuir. Per le erogazioni liberali, si applicherà il regime di detrazioni/ deduzioni dell’articolo 83 del Cts.

L’ASD CHE RESTA FUORI E RICEVE DONAZIONI

Una associazio­ne sportiva dilettanti­stica non intende iscriversi nel registro unico del Terzo settore. Svolge attività direttamen­te collegate a quelle istituzion­ali nei confronti dei propri associati a fronte del pagamento di corrispett­ivi specifici, ha ricavi annui da attività commercial­i superiori a 400mila euro e riceve erogazioni liberali da parte di terzi. Qual è il regime fiscale applicabil­e?

Rimanendo al di fuori del Terzo settore, l’associazio­ne potrà continuare a fruire della decommerci­alizzazion­e prevista dall’articolo 148, comma 3 del Tuir per le attività svolte verso corrispett­ivi specifici. Superando il plafond di 400mila euro, non potrà optare per il regime forfettari­o della legge 398/1991 e le attività commercial­i saranno tassate in base alle regole del Tuir. I soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’associazio­ne non potranno accedere ai benefici previsti dal Codice del terzo settore ma continuera­nno a beneficiar­e del regime di detrazione previsto per i soli soggetti Irpef dall’articolo 15, comma 1 lettera i-ter) del Tuir.

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