LE SITUAZIONI POSSIBILI
I PVC Oggi si può fare ravvedimento anche in presenza di processo verbale di constatazione (Pvc). È prevista la riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo edittale per ogni violazione commessa. Già ora va verificata la convenienza in presenza di violazioni plurime, visto che se il fisco poi effettua l’accertamento, dovrà applicare la sanzione unica del cumulo giuridico. Se la pace fiscale consentirà di definire le liti potenziali, cioè anche dei Pvc, è improbabile l’utilizzo del ravvedimento in questo periodo, considerando che la definizione prevederà, come minimo, l’abbattimento completo delle penalità.
ATTI DI ACCERTAMENTO Nella pace fiscale dovrebbe rientrare anche la definizione delle liti pendenti. Perciò, ad esempio se in questo periodo risultano notificati atti di accertamento, molto probabilmente non ha senso, definirli nell’attuale accertamento con adesione o in acquiescenza (sono istituti che comunque prevedono il pagamento di sanzioni, seppure ridotte). Se l’accertamento risulta notificato in questi giorni, per non farlo “spirare”, sarà opportuno fare istanza di adesione solo per allungare i termini di impugnazione (rendendo comunque “fattiva” l’adesione) per poi impugnare nei termini.
IL CONTENZIOSO In passato lo “spartiacque” tra definizione delle liti potenziali e quelle pendenti è stato quello dell’impugnazione o meno dell’atto (nei termini di legge) a una certa data (di solito la data di entrata in vigore della norma). La definizione delle liti pendenti è stata più volte prevista in passato. Oltre agli atti per i quali è stato presentato ricorso, sono sempre state ritenute pendenti tutte le controversie per le quali risulta intervenuta una sentenza non passata in giudicato (a una certa data). Quindi, in previsione della pace fiscale, è opportuno non rendere definitive eventuali pronunce.
I VERSAMENTI Vengono ventilate ipotesi di sanatoria anche per vicende non strettamente legate a delle controversie “potenziali” e “pendenti” o a “rottamazioni”. In questo contesto è forse da considerare attentamente l’ipotesi di utilizzare il ravvedimento operoso, con le sanzioni ridotte, per eventuali omissioni o irregolarità dei versamenti, posto che normalmente le varie definizioni relative agli omessi versamenti (non c'è stata soltanto quella della legge 289/2002) non prevedono l’applicazione di penalità, ma soltanto il pagamento degli interessi.