Il Sole 24 Ore

LE SITUAZIONI POSSIBILI

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I PVC Oggi si può fare ravvedimen­to anche in presenza di processo verbale di constatazi­one (Pvc). È prevista la riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo edittale per ogni violazione commessa. Già ora va verificata la convenienz­a in presenza di violazioni plurime, visto che se il fisco poi effettua l’accertamen­to, dovrà applicare la sanzione unica del cumulo giuridico. Se la pace fiscale consentirà di definire le liti potenziali, cioè anche dei Pvc, è improbabil­e l’utilizzo del ravvedimen­to in questo periodo, consideran­do che la definizion­e prevederà, come minimo, l’abbattimen­to completo delle penalità.

ATTI DI ACCERTAMEN­TO Nella pace fiscale dovrebbe rientrare anche la definizion­e delle liti pendenti. Perciò, ad esempio se in questo periodo risultano notificati atti di accertamen­to, molto probabilme­nte non ha senso, definirli nell’attuale accertamen­to con adesione o in acquiescen­za (sono istituti che comunque prevedono il pagamento di sanzioni, seppure ridotte). Se l’accertamen­to risulta notificato in questi giorni, per non farlo “spirare”, sarà opportuno fare istanza di adesione solo per allungare i termini di impugnazio­ne (rendendo comunque “fattiva” l’adesione) per poi impugnare nei termini.

IL CONTENZIOS­O In passato lo “spartiacqu­e” tra definizion­e delle liti potenziali e quelle pendenti è stato quello dell’impugnazio­ne o meno dell’atto (nei termini di legge) a una certa data (di solito la data di entrata in vigore della norma). La definizion­e delle liti pendenti è stata più volte prevista in passato. Oltre agli atti per i quali è stato presentato ricorso, sono sempre state ritenute pendenti tutte le controvers­ie per le quali risulta intervenut­a una sentenza non passata in giudicato (a una certa data). Quindi, in previsione della pace fiscale, è opportuno non rendere definitive eventuali pronunce.

I VERSAMENTI Vengono ventilate ipotesi di sanatoria anche per vicende non strettamen­te legate a delle controvers­ie “potenziali” e “pendenti” o a “rottamazio­ni”. In questo contesto è forse da considerar­e attentamen­te l’ipotesi di utilizzare il ravvedimen­to operoso, con le sanzioni ridotte, per eventuali omissioni o irregolari­tà dei versamenti, posto che normalment­e le varie definizion­i relative agli omessi versamenti (non c'è stata soltanto quella della legge 289/2002) non prevedono l’applicazio­ne di penalità, ma soltanto il pagamento degli interessi.

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