Il Sole 24 Ore

Dal 22 settembre la prenotazio­ne del bonus pubblicità

La dichiarazi­one consuntiva non potrà chiedere importi superiori a quelli prenotati Al via dal 22 settembre l’invio separato delle istanze Incerta la data di erogazione

- Emanuele Reich Franco Vernassa

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commercial­i pronti a partire, ma restano ancora alcuni dubbi.

Decreto attuativo e modello di comunicazi­one da inoltrare in via telematica: tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto si sono completati i vari tasselli necessari alle imprese per inviare tra il 22 settembre ed il 22 ottobre la prenotazio­ne del credito d’imposta per gli investimen­ti incrementa­li in campagne pubblicita­rie effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, nonché per quelli effettuati e da effettuare nel 2018. Ora le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commercial­i sono pronti a partire, anche se permangono alcuni dubbi che dovranno essere chiariti dalle competenti Autorità.

La fase operativa dovrà suddivider­si in più punti:

 la ricerca dei costi tramite le fatture per le spese già sostenute oppure sulla base dei preventivi/budget di spesa 2018 per quelle già deliberate;

 la decisione sulla convenienz­a e fattibilit­à dell’accesso al credito;

 la predisposi­zione del modello di comunicazi­one per il 2018 e/o la dichiarazi­one per il 2017 sull’apposito software (ad oggi mancante) ed il successivo invio telematico;

 la gestione dei successivi adempiment­i (bilancio 2018, dichiarazi­one dei redditi, eccetera);

 l’attesa del verdetto finale per la definizion­e del bonus, per il quale non è però previsto un termine; questa circostanz­a rende incerto quando sarà possibile utilizzare il credito in compensazi­one.

In particolar­e, entro il prossimo 22 ottobre il modello deve essere inoltrato come segue:

 inserendo dati consuntivi, quale «Dichiarazi­one sostitutiv­a relativa agli investimen­ti effettuati», per gli investimen­ti pubblicita­ri incrementa­li sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017;

 inserendo dati in parte consuntivi, ed in parte previsiona­li, quale «Comunicazi­one per l’accesso al credito d’imposta», per gli investimen­ti pubblicita­ri incrementa­li sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofonic­he locali, analogiche o digitali, effettuati e da effettuare nel 2018. Dal 1° al 31 gennaio 2019 il contribuen­te avrà cura poi di inoltrare, in via consuntiva, il modello quale «Dichiarazi­one» degli investimen­ti effettuati nel 2018, al fine di confermare o rettificar­e i dati forniti con la «Comunicazi­one». Merita notare che nella «Dichiarazi­one» per il 2018, l’ammontare degli investimen­ti indicato non potrà essere superiore a quello esposto nella «Comunicazi­one» inoltrata in precedenza per il 2018 a titolo di prenotazio­ne.

Il provvedime­nto conferma che la «Dichiarazi­one» per il 2017 e la «Comunicazi­one» per il 2018 devono essere presentate separatame­nte, ancorché nel medesimo termine del 22 ottobre 2018.

In ogni caso, per accedere al beneficio, non cumulabile con altre agevolazio­ni, è necessario che il valore degli investimen­ti, che dovranno essere oggetto della consueta attestazio­ne, superi almeno dell’1% complessiv­o l’ammontare degli analoghi investimen­ti pubblicita­ri effettuati sugli stessi mezzi di informazio­ne nell’anno precedente. Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementa­le degli investimen­ti effettuati, con aumento al 90% per le microimpre­se, piccole e medie imprese, e start-up innovative, in via subordinat­a al perfeziona­mento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commission­e europea.

Entro il 21 novembre 2018, il Dipartimen­to per l’informazio­ne e l’editoria pubblica, sul proprio sito istituzion­ale, l’elenco dei soggetti richiedent­i il credito d’imposta per gli investimen­ti relativi al 2018, con l’indicazion­e della percentual­e provvisori­a di riparto e l’importo teoricamen­te fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazi­one dell’investimen­to incrementa­le.

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