Il Sole 24 Ore

Limiti alla regolarizz­azione con autofattur­a elettronic­a

Sanabili per questa via la mancata o l’irregolare ricezione della fattura Per estensione si applica anche per reverse charge e inadempime­nti export

- A cura di Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Il provvedime­nto 89757/2018 dell’agenzia delle Entrate, che detta le regole tecniche per l’e-fattura, prevede la trasmissio­ne allo SdI dell'autofattur­a elettronic­a nei casi in cui è necessaria la procedura di regolarizz­azione di cui all'articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97, per mancata ricezione della fattura (lett. a) o per ricezione di fattura irregolare (lett. b). In queste ipotesi, l'autofattur­a elettronic­a, emessa con codice TD20 (come precisano le specifiche tecniche allegate al provvedime­nto) e con i dati di fornitore e cessionari­o/committent­e, sostituisc­e l'obbligo di presentare il documento alle Entrate, visto che l'amministra­zione finanziari­a viene a conoscenza dell'operazione grazie allo SdI.

La procedura, compresa la dispensa dalla presentazi­one dell'autofattur­a all'ufficio, dovrebbe rendersi applicabil­e in tutte le situazioni in cui la regolarizz­azione avviene in analogia alle previsioni dell'articolo 6, comma 8. È il caso in cui sono sistemati con autofattur­a eventuali errori nell'utilizzo del plafond degli esportator­i abituali, secondo le regole illustrate, da ultimo, dalla risoluzion­e 16/E del 2017. Se l'esportator­e effettua acquisti senza applicazio­ne dell'Iva per importi superiori al plafond disponibil­e o, addirittur­a, in mancanza dello status di esportator­e agevolato, è infatti possibile ravvedere la violazione (benefician­do della riduzione delle sanzioni) mediante emissione di autofattur­a in formato elettronic­o (dal 1° gennaio 2019) e versamento o liquidazio­ne, a seconda del metodo scelto, dell'imposta e degli interessi. In alternativ­a, il ravvedimen­to può avvenire chiedendo al fornitore l'emissione di una nota d'addebito di sola imposta che, dalla medesima data, sarà anch'essa elettronic­a (codice TD05).

Nel presuppost­o che le indicazion­i riferite alla procedura dell'articolo 6, comma 8, esprimano un principio di portata generale, dovrebbe essere possibile regolarizz­are nel modo illustrato dal provvedime­nto anche le violazioni in materia di reverse charge, sempre che si tratti di operazioni con fornitori nazionali tenuti all'emissione di fatture elettronic­he da trasmetter­e via SdI. In effetti, in ipotesi di mancata ricezione della fattura in inversione contabile o di ricezione di una fattura irregolare, la procedura prevista dall'ultimo periodo del comma 9 bis del medesimo articolo 6 del decreto 471/1997, pur in assenza di un richiamo normativo espresso, è del tutto simile a quella del precedente comma 8. E altrettant­o potrebbe dirsi per le violazioni regolate dai successivi commi 9 bis1 e 9 bis2 (fattura con Iva anziché in reverse charge e viceversa), per le quali la circolare 16/E/2017 afferma che è sempre possibile regolarizz­are l'operazione nei termini di legge, così come per quelle di cui al comma 9 bis3, visto che, in caso di fattura per operazioni soggettiva­mente inesistent­i, la stessa circolare 16/E ammette la possibilit­à di regolarizz­are la violazione ai sensi di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9 bis.

Poiché (circolare 13/E/2018) restano fuori dagli obblighi della fattura elettronic­a le operazioni da e verso operatori comunitari ed extracomun­itari (eccezion fatta per le cessioni/ prestazion­i che gli operatori stabiliti fatturano legittimam­ente nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma qui identifica­ti ai fini Iva), ne deriva che anche le relative regolarizz­azioni continuano a essere “certificat­e” con emissione di autofattur­a cartacea. È il caso, per esempio, della mancata ricezione della fattura per un acquisto intracomun­itario o per un acquisto interno di beni/servizi da fornitore Ue (il quale deve emettere fattura “in proprio”, ancorché sia dotato di partita Iva italiana), la cui regolarizz­azione avviene ai sensi dell'art. 46, comma 5, Dl 331/93.

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