Limiti alla regolarizzazione con autofattura elettronica
Sanabili per questa via la mancata o l’irregolare ricezione della fattura Per estensione si applica anche per reverse charge e inadempimenti export
Il provvedimento 89757/2018 dell’agenzia delle Entrate, che detta le regole tecniche per l’e-fattura, prevede la trasmissione allo SdI dell'autofattura elettronica nei casi in cui è necessaria la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97, per mancata ricezione della fattura (lett. a) o per ricezione di fattura irregolare (lett. b). In queste ipotesi, l'autofattura elettronica, emessa con codice TD20 (come precisano le specifiche tecniche allegate al provvedimento) e con i dati di fornitore e cessionario/committente, sostituisce l'obbligo di presentare il documento alle Entrate, visto che l'amministrazione finanziaria viene a conoscenza dell'operazione grazie allo SdI.
La procedura, compresa la dispensa dalla presentazione dell'autofattura all'ufficio, dovrebbe rendersi applicabile in tutte le situazioni in cui la regolarizzazione avviene in analogia alle previsioni dell'articolo 6, comma 8. È il caso in cui sono sistemati con autofattura eventuali errori nell'utilizzo del plafond degli esportatori abituali, secondo le regole illustrate, da ultimo, dalla risoluzione 16/E del 2017. Se l'esportatore effettua acquisti senza applicazione dell'Iva per importi superiori al plafond disponibile o, addirittura, in mancanza dello status di esportatore agevolato, è infatti possibile ravvedere la violazione (beneficiando della riduzione delle sanzioni) mediante emissione di autofattura in formato elettronico (dal 1° gennaio 2019) e versamento o liquidazione, a seconda del metodo scelto, dell'imposta e degli interessi. In alternativa, il ravvedimento può avvenire chiedendo al fornitore l'emissione di una nota d'addebito di sola imposta che, dalla medesima data, sarà anch'essa elettronica (codice TD05).
Nel presupposto che le indicazioni riferite alla procedura dell'articolo 6, comma 8, esprimano un principio di portata generale, dovrebbe essere possibile regolarizzare nel modo illustrato dal provvedimento anche le violazioni in materia di reverse charge, sempre che si tratti di operazioni con fornitori nazionali tenuti all'emissione di fatture elettroniche da trasmettere via SdI. In effetti, in ipotesi di mancata ricezione della fattura in inversione contabile o di ricezione di una fattura irregolare, la procedura prevista dall'ultimo periodo del comma 9 bis del medesimo articolo 6 del decreto 471/1997, pur in assenza di un richiamo normativo espresso, è del tutto simile a quella del precedente comma 8. E altrettanto potrebbe dirsi per le violazioni regolate dai successivi commi 9 bis1 e 9 bis2 (fattura con Iva anziché in reverse charge e viceversa), per le quali la circolare 16/E/2017 afferma che è sempre possibile regolarizzare l'operazione nei termini di legge, così come per quelle di cui al comma 9 bis3, visto che, in caso di fattura per operazioni soggettivamente inesistenti, la stessa circolare 16/E ammette la possibilità di regolarizzare la violazione ai sensi di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9 bis.
Poiché (circolare 13/E/2018) restano fuori dagli obblighi della fattura elettronica le operazioni da e verso operatori comunitari ed extracomunitari (eccezion fatta per le cessioni/ prestazioni che gli operatori stabiliti fatturano legittimamente nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma qui identificati ai fini Iva), ne deriva che anche le relative regolarizzazioni continuano a essere “certificate” con emissione di autofattura cartacea. È il caso, per esempio, della mancata ricezione della fattura per un acquisto intracomunitario o per un acquisto interno di beni/servizi da fornitore Ue (il quale deve emettere fattura “in proprio”, ancorché sia dotato di partita Iva italiana), la cui regolarizzazione avviene ai sensi dell'art. 46, comma 5, Dl 331/93.