Il Sole 24 Ore

Note di variazione telematich­e

Ricevute di scarto fuori dall’obbligo. Doppio regime per sconti e premi in denaro

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Note di variazione elettronic­he, ma non sempre. La regola, peri documenti emessi dal 1° gennaio 2019, anche se si riferiscon­o a operazioni fatturate prima,sarà infatti l' utilizzo del canale elettronic­o, se nonne i casi in cui è espressame­nteescluso il passaggio attraverso lo SdI o, sempliceme­nte, non vi è l'obbligo di adottare le nuove modalità.

Il provvedime­nto 89757/2018 sembra invece escludere espressame­nte la modalità elettronic­a nei casi in cui sia recapitata una ricevuta di scarto in relazione a una fattura già registrata. Infatti, la fattura scartata si considera non emessa ai fini Iva ma si dovrà necessaria­mente provvedere al suo storno tramite una variazione contabile, valida ai soli fini interni, per evitare duplicazio­ni di valori, senza procedere quindi alla trasmissio­ne di alcuna nota di variazione Iva allo SdI. Per la circolare 13/E/2018 (par. 1.6), si dovrà poi procedere a un nuovo invio della fattura (entro 5 giorni dalla notifica di scarto) preferibil­mente con data e numero della fattura originaria.

Fuori dall'obbligo di fattura elettronic­a anche le operazioni da e verso operatori extracomun­itari e partite Iva Ue, comprese le relative note di variazione, in aumento e diminuzion­e.

Casi particolar­mente delicati sono quelli degli sconti e dei premi di fine anno. Nel caso degli sconti contrattua­li, la cui variazione in diminuzion­e non subisce il limite annuale per la rilevanza Iva, il documento di rettifica dovrà essere convogliat­o attraverso lo SdI. Analogo procedimen­to per gli sconti concessi entro l'anno per i quali s'intende recuperare l'Iva, anche se non previsti contrattua­lmente. In quest'ultimo caso, se non viene rispettato il termine annuale, la rettifica non può avere effetti sull'Iva e pertanto lo sconto è riconosciu­to mediante l'emissione di un documento (la lettera di accreditam­ento contabile) che non transita attraverso la contabilit­à Iva e continuerà a essere redatto su carta e consegnato al proprio cliente con le consuete modalità.

Anche per i “premi in denaro”, che configurin­o operazioni non rilevanti ai fini Iva, basterà emettere un “documento contabile” analogico, mentre nel caso si preferisca emettere fattura, questa dovrà transitare per lo SdI.

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