Note di variazione telematiche
Ricevute di scarto fuori dall’obbligo. Doppio regime per sconti e premi in denaro
Note di variazione elettroniche, ma non sempre. La regola, peri documenti emessi dal 1° gennaio 2019, anche se si riferiscono a operazioni fatturate prima,sarà infatti l' utilizzo del canale elettronico, se nonne i casi in cui è espressamenteescluso il passaggio attraverso lo SdI o, semplicemente, non vi è l'obbligo di adottare le nuove modalità.
Il provvedimento 89757/2018 sembra invece escludere espressamente la modalità elettronica nei casi in cui sia recapitata una ricevuta di scarto in relazione a una fattura già registrata. Infatti, la fattura scartata si considera non emessa ai fini Iva ma si dovrà necessariamente provvedere al suo storno tramite una variazione contabile, valida ai soli fini interni, per evitare duplicazioni di valori, senza procedere quindi alla trasmissione di alcuna nota di variazione Iva allo SdI. Per la circolare 13/E/2018 (par. 1.6), si dovrà poi procedere a un nuovo invio della fattura (entro 5 giorni dalla notifica di scarto) preferibilmente con data e numero della fattura originaria.
Fuori dall'obbligo di fattura elettronica anche le operazioni da e verso operatori extracomunitari e partite Iva Ue, comprese le relative note di variazione, in aumento e diminuzione.
Casi particolarmente delicati sono quelli degli sconti e dei premi di fine anno. Nel caso degli sconti contrattuali, la cui variazione in diminuzione non subisce il limite annuale per la rilevanza Iva, il documento di rettifica dovrà essere convogliato attraverso lo SdI. Analogo procedimento per gli sconti concessi entro l'anno per i quali s'intende recuperare l'Iva, anche se non previsti contrattualmente. In quest'ultimo caso, se non viene rispettato il termine annuale, la rettifica non può avere effetti sull'Iva e pertanto lo sconto è riconosciuto mediante l'emissione di un documento (la lettera di accreditamento contabile) che non transita attraverso la contabilità Iva e continuerà a essere redatto su carta e consegnato al proprio cliente con le consuete modalità.
Anche per i “premi in denaro”, che configurino operazioni non rilevanti ai fini Iva, basterà emettere un “documento contabile” analogico, mentre nel caso si preferisca emettere fattura, questa dovrà transitare per lo SdI.