Confisca obbligatoria a chi riceve compensi per fatturare il falso
L’obiettivo della misura è privare il reo dei benefici derivanti dalla condotta
La confisca obbligatoria può essere disposta anche nei confronti dell'emittente le fatture false se viene individuata la percezione di un compenso per l'esecuzione della condotta delittuosa che costituisce il prezzo del reato. A fornire questa interessante interpretazione è la Corte di cassazione, sezione 3 penale, con la sentenza n. 40323 depositata ieri.
Il rappresentante legale di una Srl patteggiava la pena per aver emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e dell'Iva a terzi. Nella sentenza il giudice di merito non disponeva nulla in ordine alla confisca dell'eventuale prezzo o profitto del reato.
Avverso tale decisione il procuratore generale ricorreva per cassazione lamentando, in sintesi, la mancata applicazione della confisca obbligatoria dei beni, anche per equivalente, costituenti il profitto o il prezzo del reato.
Infatti, a norma dell'articolo 12 bis del Dlgs 74/2000 (che ha sostituito analoga disposizione prevista in precedenza dall'articolo 1 comma 143 legge 244/2007) in caso di condanna per uno dei reati tributari previsti dal citato Dlgs 74/2000 è sempre ordinata la confisca dei beni, salvo che appartengano a persona estranea al delitto, che ne costituiscono il profitto od il prezzo (confisca diretta) ovvero corrispondente (confisca per equivalente).
La Suprema corte ha accolto il ricorso evidenziando che la finalità della confisca (sempre obbligatoria) è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa anche quando non sia stata preceduta in fase cautelare dal sequestro preventivo dei beni medesimi.
Nei confronti di chi emette fatture false è in genere difficile ipotizzare il conseguimento di un profitto in quanto l'evasione delle imposte viene realizzata da colui che ha ricevuto tali documenti. Inoltre tale profitto non può farsi coincidere con quello conseguito dall'utilizzatore stante l'espressa esclusione del concorso nei due reati (emissione ed utilizzazione) in base all'articolo 9 del Dlgs 74/2000.
Ne consegue che in capo al contribuente che ha emesso i falsi documenti, di norma, non viene disposto alcun sequestro per equivalente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore.
Ma la misura ablativa, come rileva la Cassazione, non può escludersi a priori: essa potrebbe riguardare il prezzo del delitto rappresentato da un eventuale compenso percepito per l'illecita fatturazione.
Nella specie, la sentenza impugnata non aveva motivato le ragioni dell'esclusione della confisca. Da qui l'accoglimento del ricorso per un nuovo esame da parte del giudice di merito.
La sentenza è interessante perché nella realtà chi ottiene l'illecito risparmio di imposta (profitto) è l'utilizzatore delle fatture e tale circostanza è facilmente dimostrabile (abbattimento del reddito e/o indebita detrazione dell'Iva). Nei confronti dell'emittente invece per applicare la confisca è necessario che venga provato l'incasso da parte dell'emittente abbia di un compenso per l'emissione dei falsi documenti.