Il Sole 24 Ore

Prima scadenza per Cigs e solidariet­à

A fine mese le aziende in difficoltà potrebbero esaurire il plafond quinquenna­le

- Enzo De Fusco

Il 23 settembre potrebbe essere la data in cui molte aziende perderanno gli ammortizza­tori sociali introdotti dal Jobs act. Questo vuol dire che dal giorno dopo si porrà un problema serio di come contenere il costo del lavoro nei casi di temporanei esuberi. È questo uno dei dossier principali presente sul tavolo di molti direttori del personale e manager di aziende private.

Il 24 settembre 2015 è entrata in vigore la riforma degli ammortizza­tori sociali contenuta nel decreto legislativ­o 148/2015, il cui articolo 4 stabilisce la durata massima complessiv­a degli ammortizza­tori sociali nel quinquenni­o mobile: 24 mesi per chi fa uso esclusivo di cassa integrazio­ne straordina­ria per crisi o riorganizz­azione e 36 mesi per chi fa uso esclusivo del contratto di solidariet­à (ipotesi molto frequente). La durata è intermedia in caso di utilizzo del mix tra i due strumenti. Per le aziende industrial­i e artigiane dell’edilizia e affini e per quelle di escavazion­e o lavorazion­e di materiale lapideo, invece, è prevista una durata di 30 mesi.

Il decreto, nel fissare la durata massima degli ammortizza­tori, ha azzerato in via generale tutti i contatori e quindi i limiti sopra indicati sono stati computati tutti a partite dal 24 settembre 2015.

Tuttavia, a quella data – in molti settori economici – la crisi nelle imprese era (e lo è ancora) molto presente, così sono state costrette a utilizzare anche ininterrot­tamente gli ammortizza­tori sociali fino a oggi. Dunque, lo scenario attuale è molto diversific­ato:

 ci sono imprese, più fortunate, che sono riuscite in questi anni ad adottare strumenti alternativ­i conservand­o qualche mese di ammortizza­tori sociali in una prospettiv­a (da scongiurar­e) di ulteriori difficoltà nel quinquenni­o;  altre hanno già esaurito il plafond da tempo (ossia quelle che hanno utilizzato Cigs per crisi o riorganizz­azione);

 altre ancora (forse la maggioranz­a) si apprestano a esaurire il plafond dell’ammortizza­tore sociale il prossimo 23 settembre, avendo utilizzato in continuità il contratto di solidariet­à.

A fronte di questo complesso scenario sono state approvate (e tutt’ora vigenti) alcune specifiche norme che derogano ai limiti di durata. Tuttavia, si tratta di deroghe che riguardano un numero molto limitato di aziende che si sono avvalse in questi anni solo di Cigs per crisi o per riorganizz­azione.

Ad esempio, una deroga è stata consentita alle imprese operanti in un’area di crisi industrial­e complessa, che hanno cessato il programma di crisi o riorganizz­azione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2018; in questo caso, previo accordo stipulato in sede governativ­a, può essere concesso un ulteriore intervento di Cigs (o di mobilità in deroga) ma, comunque, la durata non può eccedere il 31 dicembre 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi 140 e 142).

Solo fino al 2019, limitatame­nte a un numero ridotto di imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problemati­che occupazion­ali con esuberi significat­ivi nel contesto territoria­le, possono essere concessi ulteriori 12 mesi per continuare una riorganizz­azione complessa, ovvero ulteriori 6 mesi in caso sia presente una crisi complessa (articolo 22 bis del Dlgs 148/2015).

Una specifica deroga, solo per il 2019, riguarda le imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni colpiti da terremoto e contestual­mente in un’area di crisi industrial­e complessa: in sede governativ­a è possibile ottenere un intervento di Cigs solo con causale di riorganizz­azione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi (articolo 1, comma 6 quater, della legge 55/2018).

Una deroga speciale riguarda le aziende del settore editoria, i cui limiti di durata previsti dal decreto 148 si computano a partire dal 1° gennaio 2018 (articolo 25 bis del Dlgs 148/2015).

In prospettiv­a sembrerebb­e che il governo voglia reintrodur­re la Cigs in caso di cessazione dell’attività aziendale. Il problema vero, però, che si presenterà nelle prossime settimane, riguarda un numero molto più vasto di imprese che hanno utilizzato in questi anni solo il contratto di solidariet­à e che non hanno alcuna intenzione di chiudere l’attività: esse saranno costrette ad aprire procedure di mobilità per affrontare il tema della crisi avendo esaurito i 36 mesi di ammortizza­tori sociali.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy