Comunicazione non frazionabile
La comunicazione da inviare a sindacati e organismi amministrativi in caso di licenziamento collettivo non può essere frazionata e va spedita entro 7 giorni dalle prime comunicazioni di licenziamento ricevute dai dipendenti se questi vengono licenziati in date differenti. La Cassazione ha respinto la tesi di un’azienda secondo cui l’articolo 4, comma 9, della legge 223/1991 non vieta di parcellizzare l’elenco dei lavoratori licenziati. Tale soluzione «precludendo alle organizzazioni sindacali una visione immediata, complessiva e collettiva, impedirebbe l’effettiva verifica sul rispetto dei criteri di scelta così rendendo solo teorica la funzione di controllo alle stesse assegnata. Né può condividersi l’argomento speso dalla società, secondo cui nel caso di specie la comunicazione parziale o comunque tardiva non avrebbe creato alcun ostacolo alla unitarietà del processo comparativo proprio del licenziamento collettivo, poiché tutti i lavoratori licenziati ed inclusi nell’elenco trasmesso il 30.12.2014 erano stati coinvolti dalla mobilità in ragione della sola appartenenza al profilo professionale in esubero, senza necessità di alcuna comparazione ... la comunicazione è unica e il termine di sette giorni per eseguire la stessa è unico». Corte di cassazione, sentenza 21907/2018, depositata il 7 settembre