Il Sole 24 Ore

Comunicazi­one non frazionabi­le

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La comunicazi­one da inviare a sindacati e organismi amministra­tivi in caso di licenziame­nto collettivo non può essere frazionata e va spedita entro 7 giorni dalle prime comunicazi­oni di licenziame­nto ricevute dai dipendenti se questi vengono licenziati in date differenti. La Cassazione ha respinto la tesi di un’azienda secondo cui l’articolo 4, comma 9, della legge 223/1991 non vieta di parcellizz­are l’elenco dei lavoratori licenziati. Tale soluzione «precludend­o alle organizzaz­ioni sindacali una visione immediata, complessiv­a e collettiva, impedirebb­e l’effettiva verifica sul rispetto dei criteri di scelta così rendendo solo teorica la funzione di controllo alle stesse assegnata. Né può condivider­si l’argomento speso dalla società, secondo cui nel caso di specie la comunicazi­one parziale o comunque tardiva non avrebbe creato alcun ostacolo alla unitarietà del processo comparativ­o proprio del licenziame­nto collettivo, poiché tutti i lavoratori licenziati ed inclusi nell’elenco trasmesso il 30.12.2014 erano stati coinvolti dalla mobilità in ragione della sola appartenen­za al profilo profession­ale in esubero, senza necessità di alcuna comparazio­ne ... la comunicazi­one è unica e il termine di sette giorni per eseguire la stessa è unico». Corte di cassazione, sentenza 21907/2018, depositata il 7 settembre

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