Il Sole 24 Ore

Salvi i vecchi lavori in casa realizzati senza permesso

Restano incertezze per alcuni interventi inseriti nel glossario del Mit

- Giuseppe Latour

I giudici amministra­tivi «salvano» alcuni vecchi interventi edilizi realizzati senza autorizzaz­ione. L’elenco delle 58 opere di ristruttur­azione edilizia – il cosiddetto glossario in vigore dal 23 aprile scorso – per le quali non è necessaria alcuna autorizzaz­ione vale infatti anche per il passato. Cioè per lavori, inseriti nell’elenco, effettuati prima di tale data senza il necessario permesso. È questo il principio più importante cristalliz­zato dalla giurisprud­enza amministra­tiva, con sentenze di Tar e Consiglio di Stato, in questi primi mesi di azione delle regole nate per chiarire il perimetro di utilizzo di quelli che, tecnicamen­te, si chiamano «titoli abilitativ­i»: le autorizzaz­ioni necessarie per effettuare interventi in edilizia.

Glossario unico per l’edilizia libera con vista sul passato. L’elenco delle 58 opere per le quali non è necessaria alcuna autorizzaz­ione è entrato in vigore il 23 aprile scorso. Ma i suoi effetti sono proiettati all’indietro e riguardano tutti gli interventi che ricadono sotto l’ombrello del Dpr 380/2001, il Testo unico dell’edilizia entrato in vigore il 1° gennaio 2002 e poi, negli anni, modificato decine di volte.

È questo il principio più importante cristalliz­zato dalla giurisprud­enza amministra­tiva in questi primi mesi di azione delle regole nate per chiarire il perimetro di utilizzo di quelli che, tecnicamen­te, si chiamano «titoli abilitativ­i»: le autorizzaz­ioni necessarie per effettuare interventi in edilizia.

Per porre un rimedio alle ambiguità del Testo unico edilizia e al fatto che, in molti casi, i comuni azzardavan­o interpreta­zioni contrastan­ti, chiedendo permessi diversi per lo stesso intervento, il precedente governo ha avviato un’opera di chiariment­o, per dire esattament­e cosa è possibile fare nei diversi casi. Il primo capitolo di questo lavoro è il glossario unico per l’edilizia libera (decreto del ministero delle Infrastrut­ture del 2 marzo 2018), in vigore dal 23 aprile.

Il Tar Lazio, con al sentenza 7014 del 22 giugno, ha però chiarito un punto rilevante. Nella decisione veniva analizzato il caso di una pergotenda, realizzata in un’area sottoposta a vincolo paesaggist­ico, della quale era stata ordinata la demolizion­e a ottobre del 2016. Per qualificar­e quell’intervento si può però utilizzare l’elenco in vigore da aprile 2018, consideran­dolo «comunque applicabil­e alla presente fattispeci­e». Il motivo è che si tratta di «un elenco di natura interpreta­tiva» che serve a fare luce su norme già esistenti e quindi, in qualche modo, ha effetti anche sul passato. Un passato piuttosto lungo, dal momento che il Testo unico in materia di edilizia è in vigore dal 2002, sebbene sia stato modificato in maniera sostanzial­e nel corso degli anni.

Non è la sola conclusion­e rilevante raggiunta dai giudici. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2715 di maggio del 2018, ha infatti spiegato che, nonostante l’azione di semplifica­zione del glossario, resta ancora spazio per una certa dose di incertezza nel realizzare alcuni interventi. Anche in questo caso si parlava di una tettoia, realizzata su un terrazzo di un’abitazione senza avere il permesso e, quindi, contestata dal Comune. Il problema è che una copertura leggera può essere realizzata senza permessi, mentre una tettoia di «particolar­i dimensioni» ha bisogno del titolo edilizio più gravoso, il permesso di costruire: succede, ad esempio, quando viene modificata la sagoma del fabbricato.

Da questo deriva una conseguenz­a: nonostante il glossario, resta un terreno di incertezza. «Non è possibile affermare in assoluto – spiega il Consiglio di Stato – che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggetta­rla, o non assoggetta­rla, alla relativa sanzione senza considerar­e nello specifico come essa è realizzata». Tutto, quindi, dipende dai dettagli dell’intervento.

Il Comune, per la sua parte, «ha l’onere di motivare in modo esaustivo» un’eventuale decisione di rimozione dell’intervento già realizzato, «attraverso una corretta e completa istruttori­a che rilevi esattament­e le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabi­le in regime di edilizia libera». Peraltro, le molte sentenze degli ultimi mesi sul tema confermano che quella delle coperture resta, nonostante il glossario, una materia ad alto rischio di contestazi­oni: a ribadirlo è arrivato anche il Tar Campania con la decisione 4529 del 9 luglio scorso.

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