Il Sole 24 Ore

Per le perdite vale il criterio del costo ammortizza­to

Il chiariment­o di Telefisco si applica alle imprese diverse dalle micro-aziende La gestione dei crediti commercial­i nel quadro RS

- Alessandro Germani

Con la derivazion­e rafforzata il criterio del costo ammortizza­to per il calcolo delle svalutazio­ni deducibili

È complessa la gestione dei crediti commercial­i, in quanto occorre distinguer­e gli aspetti contabili da quelli fiscali, spesso divaricati fra di loro, per quanto concerne le svalutazio­ni e le perdite su crediti. Il che si riflette in ambito dichiarati­vo con la compilazio­ne del quadro RS (righi RS 64-69 per le imprese industrial­i e commercial­i).

L'elemento di partenza è costituito dal valore nominale o di acquisizio­ne dei crediti. Nel rigo RS 64 occorre inserire l'ammontare complessiv­o delle svalutazio­ni dirette e degli accantonam­enti risultanti al termine dell'esercizio precedente, distinguen­do il valore di bilancio (col. 1) dal valore fiscale (col. 2) che sono direttamen­te desumibili dal rigo RS 68 del modello Redditi 2017 SC.

Nel rigo RS 65 vanno indicate le perdite su crediti distinguen­do ancora il valore di bilancio (col. 1) e il valore fiscale (col. 2), che ricomprend­e anche le deduzioni effettuate nell'esercizio a fronte di imputazion­i a conto economico di esercizi precedenti.

Il regime fiscale della perdita su crediti è disciplina­to dall'articolo 101, comma 5 del Tuir. Sono deducibili in ogni caso le perdite derivanti da procedure concorsual­i e istituti assimilati (fallimento, liquidazio­ne coatta amministra­tiva, concordato preventivo, amministra­zione straordina­ria, accordo di ristruttur­azione dei debiti omologato, piano di risanament­o attestato); valgono anche le procedure estere equivalent­i, in Stati con i quali vige lo scambio di informazio­ni. Fuori da questi casi, gli elementi certi e precisi sussistono:

• per i minicredit­i (non superiori a 5mila euro a fronte di ricavi non inferiori a 100 milioni e a 2.500 euro per le altre imprese) decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento;

• quando il diritto alla riscossion­e è prescritto;

• quando il credito è cancellato dal bilancio (derecognit­ion) in applicazio­ne dei principi contabili.

Il comma 5-bis introdotto nel 2015 consente poi di dedurre la perdita, per i minicredit­i e per quelli verso debitori assoggetta­ti a procedure concorsual­i, nel periodo di imputazion­e in bilancio, anche se ciò avviene dopo sei mesi o all'assoggetta­mento alla procedura. Ciò tuttavia incontra un limite, rappresent­ato dal periodo di imposta entro il quale, secondo corretti principi contabili, si dovrebbe procedere alla derecognit­ion.

In presenza di un fondo “fiscale” costituito da svalutazio­ni e accantonam­enti nei limiti dello 0,50% ex articolo 106 del Tuir, la perdita è deducibile solo per la parte che eccede tale fondo; a quel punto il conteggio della svalutazio­ne deducibile pari allo 0,50% e del limite del fondo pari al 5% andrà effettuato sul valore nominale dei crediti al netto della suddetta perdita (circolare 26/E/13).

Il rigo RS 66 è pari alla differenza degli importi dei righi RS 64 ed RS 65, e non si compila se è negativa. Il rigo RS 67 accoglie in colonna 1 le svalutazio­ni e accantonam­enti dell'esercizio, in colonna 2 l'importo fiscalment­e dedotto, che non può comunque eccedere lo 0,50% del valore dei crediti indicati nel rigo RS 69 colonna 2.

Il rigo RS 68 accoglie in colonna 1 l'ammontare complessiv­o delle svalutazio­ni dirette e degli accantonam­enti risultanti a fine esercizio, in colonna 2 l'importo fiscalment­e dedotto ex articolo 106 comma 1 del Tuir, che non può comunque eccedere il 5% del valore dei crediti indicati nel rigo RS 69 colonna 2.

Infine il rigo RS 69 accoglie in colonna 1 il valore dei crediti iscritti in bilancio e in colonna 2 il valore nominale o di acquisizio­ne dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del Tuir, la deducibili­tà delle svalutazio­ni e degli accantonam­enti per rischi su crediti.

Va ricordato un aspetto chiarito in occasione di Telefisco 2018 sul principio della derivazion­e rafforzata per i soggetti, diversi dalle microimpre­se, che redigono il bilancio in conformità alle disposizio­ni del Codice civile. Per loro, infatti, il calcolo delle svalutazio­ni deducibili va comunque effettuato sulla base del valore risultante dall'applicazio­ne del criterio del costo ammortizza­to, previa eventuale attualizza­zione, che si va a sostituire al valore nominale o di acquisizio­ne.

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