Per le perdite vale il criterio del costo ammortizzato
Il chiarimento di Telefisco si applica alle imprese diverse dalle micro-aziende La gestione dei crediti commerciali nel quadro RS
Con la derivazione rafforzata il criterio del costo ammortizzato per il calcolo delle svalutazioni deducibili
È complessa la gestione dei crediti commerciali, in quanto occorre distinguere gli aspetti contabili da quelli fiscali, spesso divaricati fra di loro, per quanto concerne le svalutazioni e le perdite su crediti. Il che si riflette in ambito dichiarativo con la compilazione del quadro RS (righi RS 64-69 per le imprese industriali e commerciali).
L'elemento di partenza è costituito dal valore nominale o di acquisizione dei crediti. Nel rigo RS 64 occorre inserire l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente, distinguendo il valore di bilancio (col. 1) dal valore fiscale (col. 2) che sono direttamente desumibili dal rigo RS 68 del modello Redditi 2017 SC.
Nel rigo RS 65 vanno indicate le perdite su crediti distinguendo ancora il valore di bilancio (col. 1) e il valore fiscale (col. 2), che ricomprende anche le deduzioni effettuate nell'esercizio a fronte di imputazioni a conto economico di esercizi precedenti.
Il regime fiscale della perdita su crediti è disciplinato dall'articolo 101, comma 5 del Tuir. Sono deducibili in ogni caso le perdite derivanti da procedure concorsuali e istituti assimilati (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, piano di risanamento attestato); valgono anche le procedure estere equivalenti, in Stati con i quali vige lo scambio di informazioni. Fuori da questi casi, gli elementi certi e precisi sussistono:
• per i minicrediti (non superiori a 5mila euro a fronte di ricavi non inferiori a 100 milioni e a 2.500 euro per le altre imprese) decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento;
• quando il diritto alla riscossione è prescritto;
• quando il credito è cancellato dal bilancio (derecognition) in applicazione dei principi contabili.
Il comma 5-bis introdotto nel 2015 consente poi di dedurre la perdita, per i minicrediti e per quelli verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, nel periodo di imputazione in bilancio, anche se ciò avviene dopo sei mesi o all'assoggettamento alla procedura. Ciò tuttavia incontra un limite, rappresentato dal periodo di imposta entro il quale, secondo corretti principi contabili, si dovrebbe procedere alla derecognition.
In presenza di un fondo “fiscale” costituito da svalutazioni e accantonamenti nei limiti dello 0,50% ex articolo 106 del Tuir, la perdita è deducibile solo per la parte che eccede tale fondo; a quel punto il conteggio della svalutazione deducibile pari allo 0,50% e del limite del fondo pari al 5% andrà effettuato sul valore nominale dei crediti al netto della suddetta perdita (circolare 26/E/13).
Il rigo RS 66 è pari alla differenza degli importi dei righi RS 64 ed RS 65, e non si compila se è negativa. Il rigo RS 67 accoglie in colonna 1 le svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio, in colonna 2 l'importo fiscalmente dedotto, che non può comunque eccedere lo 0,50% del valore dei crediti indicati nel rigo RS 69 colonna 2.
Il rigo RS 68 accoglie in colonna 1 l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio, in colonna 2 l'importo fiscalmente dedotto ex articolo 106 comma 1 del Tuir, che non può comunque eccedere il 5% del valore dei crediti indicati nel rigo RS 69 colonna 2.
Infine il rigo RS 69 accoglie in colonna 1 il valore dei crediti iscritti in bilancio e in colonna 2 il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del Tuir, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
Va ricordato un aspetto chiarito in occasione di Telefisco 2018 sul principio della derivazione rafforzata per i soggetti, diversi dalle microimprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile. Per loro, infatti, il calcolo delle svalutazioni deducibili va comunque effettuato sulla base del valore risultante dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato, previa eventuale attualizzazione, che si va a sostituire al valore nominale o di acquisizione.