Banche fallite, via il segreto dai documenti di Bankitalia
Con due sentenze ammesso l’accesso dei risparmiatori agli atti della vigilanza Per la divulgazione non è necessario che la causa sia già stata avviata
Meno vincoli all’accesso dei risparmiatori alla documentazione di Banca d’Italia. E attività di vigilanza un po’ più trasparente. Si incrina lo scudo del segreto professionale dopo che ieri mattina la Corte di giustizia europea è arrivata alla conclusione che la domanda di divulgazione prevale sull’opposizione della riservatezza nel rispetto di una serie di caveat: il richiedente deve cioè fornire indizi circostanziati della pertinenza e funzionalità delle informazioni richieste a un procedimento civile o commerciale in corso oppure che anche solo intende avviare. Procedimento che deve però essere puntualizzato nell’oggetto.
La Corte Ue è intervenuta con due sentenze, nelle cause C-358/16 e C-594/16. E se la prima riguarda il Lussemburgo ed è una ricaduta del caso Madoff sulla posizione del manager di una società vigilata dalla Commissione lussemburghese di vigilanza del settore finanziario (Cssf), la seconda, italiana, ha i tutti i crismi della proverbialità in tempi di default anche bancari. E allora soccorre una piccola storia della vicenda approdata agli eurogiudici: il titolare di un conto corrente presso Banca Network Investimenti, dopo l’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’istituto nel 2012, ricevette esclusivamente un rimborso parziale dal Fondo interbancario di tutela dei depositi.
Nel 2015, per ottenere informazioni supplementari con l’obiettivo di valutare l’opportunità di agire in giudizio contro la Banca d’Italia e contro Banca Network per il risarcimento dei danni subiti, ha chiesto a Bankitalia la divulgazione di vari documenti relativi alla vigilanza sull’istituto. L’Autorità di vigilanza ha respinto parzialmente tale domanda, sostenendo, in particolare, che alcuni documenti di cui era stata chiesta la discovery contenevano informazioni riservate coperte dall’obbligo del segreto professionale ad essa incombente.
Di qui l’avvio da parte del correntista di un ricorso per l’annullamento della decisione di Banca d’Italia. Il Consiglio di Stato ne ha sospeso l’iter chiamando in causa la Corte di giustizia europea per verificare se la direttiva 2013/36 impedisce l’accesso a informazioni riservate anche a chi ne fa richiesta per poter avviare una causa per la tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi dopo la liquidazione di una banca.
La sentenza di ieri, dopo avere richiamato l’affidamento che sia gli istituti vigilati sia le autorità di vigilanza devono poter riporre sulla riservatezza di una quota delle informazioni “sensibili”, osserva che la direttiva del 2013 impone come regola generale l’obbligo del segreto professionale. E tuttavia non si tratta di una regola priva di eccezioni. Per esempio, nel caso affrontato, l’interpretazione della direttiva che dà la Corte permette all’autorità competente di divulgare alle sole persone direttamente interessate dal fallimento o dalla liquidazione coatta amministrativa della banca informazioni riservate che non coinvolgano terzi interessati da tentativi di salvataggio dell’istituto stesso, per l’utilizzo nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.
Toccherà poi alla magistratura realizzare un bilanciamento tra l’interesse del richiedente a disporre delle informazioni utili per la causa e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle stesse informazioni coperte dall’obbligo di segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste.
Due annotazioni in conclusione: se fallimento o liquidazione della banca rappresentano, direttiva alla mano (articolo 53, paragrafo 1), un elemento fondamentale per potere ottenere le informazioni, non è invece necessario che la causa sia stata avviata, basta l’intenzione certo corroborata da elementi di fatto e di diritto, e neppure che si tratta di un procedimento civile (la domanda è legittima anche nel contesto di un giudizio amministrativo come quello davanti al Consiglio di Stato).