Redditi «chiede» la data di fusione o scissione
Generalmente il periodo d’imposta coincide con l’anno solare e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre; tuttavia tale regola contiene due importanti eccezioni da cui scaturisce conseguentemente la necessità di adattare la disciplina fiscale alle loro peculiarità: le operazioni straordinarie e le società con esercizio a cavallo d’anno. In entrambe queste ipotesi occorre prestare attenzione alle norme ad esse applicabili, con particolare riferimento, che approfondiremo in queste righe, alla dichiarazione reddituale, alla modulistica da utilizzare e alle diverse tempistiche da considerare.
In ipotesi di trasformazione deve essere presentata in via telematica la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data. Stesso discorso nel caso della fusione, in cui sarà la società risultate dall’operazione o incorporante ad avere l’onere dell’invio del modello relativo alla frazione di esercizio delle società fuse. In presenza di scissione, i termini decorrono dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto redatto e registrato dal notaio. Nel frontespizio dei modelli dichiarativi occorre fornire indicazione della data di efficacia giuridica della fusione o della scissione.