Una carta in più per i risparmiatori
Impatto sui casi come quello di Banca Etruria e di Popolare Vicenza
Una carta in più da giocare per le azioni di responsabilità, ma anche per tentare la riqualificazione – aggravata – delle ipotesi di reato con lo scopo di “agganciare” la 231 (responsabilità amministrativa dell’ente) per i risarcimenti.
La doppia sentenza della Corte di giustizia sull’accesso agli atti ispettivi delle autorità di vigilanza finanziaria rischia di avere un impatto sensibile sui (noti) casi già aperti davanti ai tribunali della penisola. A cominciare dalle inchieste sul crac di Banca Etruria. «La prossima settimana – dice Riziero Angeletti, legale che rappresenta circa 200 parti civili costituite – ci incontreremo con i nostri rappresentati per valutare la presentazione delle nuove istanze di acquisizione». Sia sul fronte aretino – dove c’è il costone principale dell’indagine – sia sul versante milanese (ipotesi di manipolazione del mercato), ma anche sulla strada dell’azione di responsabilità – contro Consob e la società di revisione – secondo l’avvocato Angeletti la sentenza della Cge apre «prospettive interessanti di integrazione documentale». «I miei clienti hanno giuridicamente sia l’interesse sia la legittimazione ad ottenere la documentazione protetta dalle regole del Tuf – aggiunge il legale – e che ci potrebbe portare più lontano». Quale può essere l’obiettivo processuale? «A nostro giudizio si possono configurare ipotesi di reato più gravi di quelle finora individuate dalla procura di Arezzo – spiega Angeletti –, a cominciare dall’associazione per delinquere. Gli atti di cui chiederemo l’accesso serviranno a dimostrare non solo la Sul Sole 24 Ore del 13 giugno scorso la notizia della prima tappa processuale della vicenda che ha portato ieri la Corte Ue a togliere il segreto sugli atti della vigilanza di Banca d’Italia. Si trattava delle conclusioni dell’Avvocato generale Ue che, come spesso accade, anticipavano quanto poi la Corte Ue ha effettivamente deciso ieri. Anche l’Avvocato generale, infatti, non vedeva motivo di opporre vincoli di riservatezza da parte dell’Autorità di vigilanza davanti alla richiesta di accesso del correntista di una banca fallita consapevolezza ma anche l’accordo tra gli enti coinvolti, e sottolineo “enti” nella prospettiva di responsabilizzazione prevista dal Dlgs 231/2001, anche alla luce della complicata successione giuridica con la società che ha rilevato Banca Etruria. Ma non trascurerei nemmeno l’eventuale rilevanza per le azioni di responsabilità che andremo a intraprendere».
Più misurato, comprensibilmente visto il ruolo, il giudizio di Luigi Salvadori, uno dei pubblici ministeri titolari dell’indagine sul crac di Popolare Vicenza: «I documenti che la sentenza della Corte europea “libera” dal vincolo di segretezza sono difficilmente utilizzabili, per loro stessa natura, dai correntisti/risparmiatori danneggiati – spiega il magistrato – perché hanno una prospettiva molto generale, direi d’insieme. Ciò non toglie che ogni decisione che porta a maggiore trasparenza va salutata con estremo favore».