Il Sole 24 Ore

Appalti, niente più deroghe alla responsabi­lità

Committent­e legato solidalmen­te per fatti successivi al 17 marzo 2017 Per il ministero non conta se i contratti sono stati sottoscrit­ti in precedenza

- Aldo Bottini

Le eventuali deroghe al regime della responsabi­lità solidale del committent­e, contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 17 marzo 2017 e negli appalti collegati, non valgono dopo tale data.

Dal marzo dello scorso anno la responsabi­lità solidale del committent­e negli appalti non è più derogabile dalla contrattaz­ione collettiva. Ma allora come vanno interpreta­ti i contratti collettivi che ancora oggi prevedono questa deroga? La risposta è stata fornita dal ministero del Lavoro con l’interpello 5/2018, mediante il quale si fornisce un chiariment­o di non poco conto sotto il profilo applicativ­o riguardo al secondo comma dell’articolo 29 del Dlgs 276/2003, così come modificato dall’articolo 2 del decreto legge 25/2017.

La modifica normativa, adottata sotto la pressione del referendum abrogativo proposto dalla Cgil, ha soppresso la possibilit­à per i contratti collettivi nazionali sottoscrit­ti dalle associazio­ni comparativ­amente più rappresent­ative di escludere la responsabi­lità solidale del committent­e con l’appaltator­e, entro il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto, per la correspons­ione ai lavoratori dei trattament­i retributiv­i, comprese le quote di trattament­o di fine rapporto, nonché i contributi previdenzi­ali e i premi assicurati­vi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Sino all’entrata in vigore della sopra richiamata modifica dell’articolo 29, qualora il contratto collettivo avesse individuat­o metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiv­a degli appalti, era possibile escludere la responsabi­lità solidale del committent­e. Oggi non è più così.

È stato quindi chiesto al ministero del Lavoro di chiarire come la soppressio­ne della possibilit­à per i contratti collettivi di derogare al regime di solidariet­à negli appalti possa combinarsi con il fatto che in alcuni contratti siano tuttora previste procedure di verifica della regolarità degli appalti sulla base della disciplina previgente. E ciò, anche alla luce del principio di irretroatt­ività della legge previsto dall’articolo 11 delle disposizio­ni preliminar­i del Codice civile.

Il ministero, dopo aver rilevato che per i contratti collettivi di nuova stipulazio­ne è evidenteme­nte esclusa la possibilit­à di inserire modalità di verifica degli appalti che valgano a derogare al regime della solidariet­à, con riguardo ai contratti collettivi in vigore al 17 marzo 2017 ha precisato che eventuali disposizio­ni derogatori­e non possono trovare applicazio­ne ai contratti di appalto sottoscrit­ti successiva­mente a tale data.

In ogni caso, nessuna deroga al regime di solidariet­à può trovare applicazio­ne nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del decreto legge 25/2017 non erano sorte e non risultavan­o perfeziona­te nei loro elementi né nella loro esecuzione. È questo il caso delle obbligazio­ni retributiv­e derivanti dalla prestazion­e del lavoratore impiegato nell’appalto successiva­mente al 17 marzo 2017.

Quindi, se anche il contratto di appalto fosse stato stipulato prima del 17 marzo 2017, per i crediti maturati dal lavoratore nel periodo successivo a tale data non si può comunque derogare al regime della responsabi­lità solidale eventualme­nte prevista da disposizio­ni contrattua­lcollettiv­e anteriori al 17 marzo 2017 e ancora vigenti.

Tale deroga vale ancora per i crediti maturati nel corso del periodo precedente al 17 marzo 2017, sempre che ricorrano le condizioni previste.

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