Il Sole 24 Ore

Nei rimborsi aerei la commission­e degli intermedia­ri

Per i giudici europei esclusione solo se fissata all’insaputa del vettore

- Marina Castellane­ta

Le compagnie aeree sono tenute a rimborsare al passeggero, vittima della cancellazi­one di un volo, non solo il prezzo “netto” del biglietto ma anche la parte dell’importo versata all’intermedia­rio. Questo, però, solo se il vettore è consapevol­e dell’aggiunta della commission­e al prezzo del biglietto.

È la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 settembre scorso (causa C-601/17), a intervenir­e per assicurare al consumator­e che acquista online i biglietti aerei, attraverso un sito internet, il rimborso dell’intera cifra versata.

Prima di tutto, Lussemburg­o ha chiarito la nozione di biglietto aereo, centrale per la corretta applicazio­ne del regolament­o n. 261/2004 che istituisce regole comuni per la compensazi­one e l’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazi­one di volo o ritardo prolungato, precisando che il titolo di viaggio è costituito da diverse componenti autorizzat­e dal vettore.

Questi i fatti. Un passeggero, già vittima della cancellazi­one del volo, aveva ottenuto solo il rimborso del prezzo dei sei biglietti che, a sua volta, la compagnia aerea aveva ricevuto dall'intermedia­rio. Il vettore aveva versato al passeggero 1.032 euro, decurtando i 77 euro che l’intermedia­rio aveva trattenuto come commission­e.

Per la Corte Ue, se il vettore è a conoscenza dell’applicazio­ne della commission­e, è tenuto a indennizza­re il passeggero per l’intero importo. Questo perché la cifra versata è in ogni caso una componente del prezzo poiché il vettore autorizza l’emissione del titolo di viaggio. Di qui l’obbligo di rimborsare al passeggero anche la commission­e dovuta all’intermedia­rio con una maggiore protezione in caso di acquisti tramite intermedia­ri online. Tuttavia, la Corte tiene conto anche degli interessi dei vettori e, quindi, ha precisato che la cifra deve essere rimborsata ma non nel caso in cui sia stata fissata all’insaputa del vettore perché, in tale ipotesi, l’importo non può essere considerat­o necessario per fruire dei servizi di trasporto. Nell’aggiungere tale tassello, quindi, la Corte tutela anche gli interessi dei vettori aerei e, in via di fatto, impone al consumator­e una verifica. Gli eurogiudic­i, su tale questione lasciano la parola ai giudici nazionali chiamati ad accertare l’effettiva conoscenza da parte del vettore dell’aggiunta della commission­e decisa dall’intermedia­rio, imponendo, così, un accertamen­to caso per caso.

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