Nei rimborsi aerei la commissione degli intermediari
Per i giudici europei esclusione solo se fissata all’insaputa del vettore
Le compagnie aeree sono tenute a rimborsare al passeggero, vittima della cancellazione di un volo, non solo il prezzo “netto” del biglietto ma anche la parte dell’importo versata all’intermediario. Questo, però, solo se il vettore è consapevole dell’aggiunta della commissione al prezzo del biglietto.
È la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 settembre scorso (causa C-601/17), a intervenire per assicurare al consumatore che acquista online i biglietti aerei, attraverso un sito internet, il rimborso dell’intera cifra versata.
Prima di tutto, Lussemburgo ha chiarito la nozione di biglietto aereo, centrale per la corretta applicazione del regolamento n. 261/2004 che istituisce regole comuni per la compensazione e l’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione di volo o ritardo prolungato, precisando che il titolo di viaggio è costituito da diverse componenti autorizzate dal vettore.
Questi i fatti. Un passeggero, già vittima della cancellazione del volo, aveva ottenuto solo il rimborso del prezzo dei sei biglietti che, a sua volta, la compagnia aerea aveva ricevuto dall'intermediario. Il vettore aveva versato al passeggero 1.032 euro, decurtando i 77 euro che l’intermediario aveva trattenuto come commissione.
Per la Corte Ue, se il vettore è a conoscenza dell’applicazione della commissione, è tenuto a indennizzare il passeggero per l’intero importo. Questo perché la cifra versata è in ogni caso una componente del prezzo poiché il vettore autorizza l’emissione del titolo di viaggio. Di qui l’obbligo di rimborsare al passeggero anche la commissione dovuta all’intermediario con una maggiore protezione in caso di acquisti tramite intermediari online. Tuttavia, la Corte tiene conto anche degli interessi dei vettori e, quindi, ha precisato che la cifra deve essere rimborsata ma non nel caso in cui sia stata fissata all’insaputa del vettore perché, in tale ipotesi, l’importo non può essere considerato necessario per fruire dei servizi di trasporto. Nell’aggiungere tale tassello, quindi, la Corte tutela anche gli interessi dei vettori aerei e, in via di fatto, impone al consumatore una verifica. Gli eurogiudici, su tale questione lasciano la parola ai giudici nazionali chiamati ad accertare l’effettiva conoscenza da parte del vettore dell’aggiunta della commissione decisa dall’intermediario, imponendo, così, un accertamento caso per caso.