Il Sole 24 Ore

Comunicazi­one iniziale senza ruoli aziendali

Sufficient­e indicare il numero di esuberi divisi per profili profession­ali

- Giuseppe Bulgarini d’Elci

Nell’ambito di una procedura di riduzione collettiva del personale in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, l’omessa o la non corretta indicazion­e nella comunicazi­one preventiva alle organizzaz­ioni sindacali circa la posizione profession­ale rivestita da una dipendente nell’organizzaz­ione aziendale non è idonea a costituire un vizio che inficia la validità dei licenziame­nti.

La Corte di cassazione osserva (sentenza 21718/2018) che non ogni dato inesatto o incompleto riferiti nella fase di avvio della procedura di riduzione del personale determina automatica­mente un difetto sanzionabi­le per insufficie­nza della comunicazi­one iniziale prevista dall’articolo 4, comma 3 della legge 223/1991. Una tale conclusion­e può essere raggiunta nel solo caso in cui ne risulti vanificata o limitata la funzione sindacale di controllo e valutazion­e circa le ragioni aziendali a presidio della invocata riduzione del personale.

Ad avviso della Cassazione, nella comunicazi­one preventiva il datore di lavoro può anche limitarsi a indicare il numero complessiv­o dei dipendenti in esubero, suddiviso tra i profili profession­ali presenti nell’organico aziendale, senza essere onerato della necessità di rendere informazio­ni più complete sulle mansioni svolte dai lavoratori e sul loro reparto di provenienz­a. L’idoneità della comunicazi­one inziale a soddisfare le esigenze di informazio­ne, controllo ed esame congiunto da parte delle organizzaz­ioni sindacali, va riferito ai motivi della riduzione del personale e non si estende ad altri dati che sono necessari, invece, a valle della procedura per verificare la corretta selezione dei lavoratori in eccedenza.

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