Comunicazione iniziale senza ruoli aziendali
Sufficiente indicare il numero di esuberi divisi per profili professionali
Nell’ambito di una procedura di riduzione collettiva del personale in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, l’omessa o la non corretta indicazione nella comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali circa la posizione professionale rivestita da una dipendente nell’organizzazione aziendale non è idonea a costituire un vizio che inficia la validità dei licenziamenti.
La Corte di cassazione osserva (sentenza 21718/2018) che non ogni dato inesatto o incompleto riferiti nella fase di avvio della procedura di riduzione del personale determina automaticamente un difetto sanzionabile per insufficienza della comunicazione iniziale prevista dall’articolo 4, comma 3 della legge 223/1991. Una tale conclusione può essere raggiunta nel solo caso in cui ne risulti vanificata o limitata la funzione sindacale di controllo e valutazione circa le ragioni aziendali a presidio della invocata riduzione del personale.
Ad avviso della Cassazione, nella comunicazione preventiva il datore di lavoro può anche limitarsi a indicare il numero complessivo dei dipendenti in esubero, suddiviso tra i profili professionali presenti nell’organico aziendale, senza essere onerato della necessità di rendere informazioni più complete sulle mansioni svolte dai lavoratori e sul loro reparto di provenienza. L’idoneità della comunicazione inziale a soddisfare le esigenze di informazione, controllo ed esame congiunto da parte delle organizzazioni sindacali, va riferito ai motivi della riduzione del personale e non si estende ad altri dati che sono necessari, invece, a valle della procedura per verificare la corretta selezione dei lavoratori in eccedenza.