In questa fase attuale che precede l’obbligo di fatturazione dal 2019, sono obbligato a ricevere e conservare le fatture elettroniche emesse da un fornitore? l’autofattura richiesta dalla legge per l’addebito dell’Iva deve transitare dallo Sdi?
No, in questa fase non sussiste alcun obbligo di ricezione delle fatture in xml, né di procedere alla loro conservazione digitale. Ciò in quanto vale il dettato dell’articolo 21 secondo cui il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario. Tuttavia, come precisa la circolare 18/E/2014, laddove l’emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, anche se quest’ultimo non accetta questo processo, la fattura rimarrà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione, anch’essa elettronica. No. Se la committente è una società a partecipazione statale, l’obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 2019. Sul punto, la circolare 13/E/2018 precisa che le Pa destinatarie dell’anticipo vanno identificate nei soggetti pubblici nei confronti dei quali devono essere già emesse fatture elettroniche (articolo 1, commi 209-214, della legge 244/07 e del Dm 55/2013), indicizzate nel sito
www. indicepa.gov.it In caso di ricezione di una fattura in reverse charge da un soggetto non residente, Sì. L’articolo 46 del Dl 331/1993 impone al soggetto italiano che riceve la fattura in reverse charge di emettere un’autofattura in unico esemplare nel momento di effettuazione dell’operazione. Trattandosi a tutti gli effetti di una fattura, dovrà essere trasmessa allo Sdi compilando il campo «TipoDocumento» del file xml con il codice convenzionale TD20 e le sezioni anagrafiche del cedente o prestatore con i dati del fornitore estero. Va sottolineato che in caso di fattura in reverse charge emessa da un soggetto italiano o da un soggetto UeE in relazione a operazioni effettuate nel territorio dello Stato, l’integrazione della fattura richiesta dall’articolo 17 del Dpr 633/1972 non deve transitare dal sistema di interscambio, essendo sufficiente una variazione contabile valida ai soli fini interni. La e-fattura si intende ricevuta quando viene recapitata dallo Sdi all’indirizzo telematico comunicato all’Agenzia. Possono verificarsi tre casi: recapito effettuato dallo Sdi (la data di ricezione è quella indicata nella ricevuta di consegna); recapito non possibile dallo Sdi (la data di ricezione è la data di presa visione della fattura da parte del cessionario o committente); fattura scartata dallo Sdi (si considera non emessa).