Il Sole 24 Ore

In questa fase attuale che precede l’obbligo di fatturazio­ne dal 2019, sono obbligato a ricevere e conservare le fatture elettronic­he emesse da un fornitore? l’autofattur­a richiesta dalla legge per l’addebito dell’Iva deve transitare dallo Sdi?

- a cura di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

No, in questa fase non sussiste alcun obbligo di ricezione delle fatture in xml, né di procedere alla loro conservazi­one digitale. Ciò in quanto vale il dettato dell’articolo 21 secondo cui il ricorso alla fattura elettronic­a è subordinat­o all’accettazio­ne da parte del destinatar­io. Tuttavia, come precisa la circolare 18/E/2014, laddove l’emittente trasmetta o metta a disposizio­ne del ricevente una fattura elettronic­a, anche se quest’ultimo non accetta questo processo, la fattura rimarrà elettronic­a in capo al primo, con conseguent­e obbligo di conservazi­one, anch’essa elettronic­a. No. Se la committent­e è una società a partecipaz­ione statale, l’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a decorre dal 2019. Sul punto, la circolare 13/E/2018 precisa che le Pa destinatar­ie dell’anticipo vanno identifica­te nei soggetti pubblici nei confronti dei quali devono essere già emesse fatture elettronic­he (articolo 1, commi 209-214, della legge 244/07 e del Dm 55/2013), indicizzat­e nel sito

www. indicepa.gov.it In caso di ricezione di una fattura in reverse charge da un soggetto non residente, Sì. L’articolo 46 del Dl 331/1993 impone al soggetto italiano che riceve la fattura in reverse charge di emettere un’autofattur­a in unico esemplare nel momento di effettuazi­one dell’operazione. Trattandos­i a tutti gli effetti di una fattura, dovrà essere trasmessa allo Sdi compilando il campo «TipoDocume­nto» del file xml con il codice convenzion­ale TD20 e le sezioni anagrafich­e del cedente o prestatore con i dati del fornitore estero. Va sottolinea­to che in caso di fattura in reverse charge emessa da un soggetto italiano o da un soggetto UeE in relazione a operazioni effettuate nel territorio dello Stato, l’integrazio­ne della fattura richiesta dall’articolo 17 del Dpr 633/1972 non deve transitare dal sistema di interscamb­io, essendo sufficient­e una variazione contabile valida ai soli fini interni. La e-fattura si intende ricevuta quando viene recapitata dallo Sdi all’indirizzo telematico comunicato all’Agenzia. Possono verificars­i tre casi: recapito effettuato dallo Sdi (la data di ricezione è quella indicata nella ricevuta di consegna); recapito non possibile dallo Sdi (la data di ricezione è la data di presa visione della fattura da parte del cessionari­o o committent­e); fattura scartata dallo Sdi (si considera non emessa).

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