Il Sole 24 Ore

Rimborsi Iva trimestral­i, il TR non ammette ritardi

- Di Fabrizio Cancellier­e Gabriele Ferlito

Il modello TR per la richiesta di rimborso o di uso in compensazi­one dell’eccedenza Iva trimestral­e deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferiment­o. Non si può presentare tardivamen­te il modello sanando la relativa violazione, perché il ravvedimen­to operoso è applicabil­e alle sole dichiarazi­oni Iva annuali. Sono i chiariment­i forniti dall’agenzia delle Entrate (direzione regionale della Lombardia) in risposta a un quesito, inviato da un profession­ista, sulla ravvedibil­ità dell’invio tardivo del modello TR.

Il modello TR deve essere usato dai contribuen­ti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza Iva detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiederne in tutto o in parte il rimborso - sussistend­one i parametri quantitati­vi indicati dall’articolo 38-bis, comma 2, del Dpr 633/1972 - o compensarl­a con altri tributi, contributi e premi (articolo 17 del Dlgs 241/1997).

In base all’articolo 8 del Dpr 542/1999 la richiesta deve avvenire presentand­o il modello all’ufficio competente, in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferiment­o, termine prorogabil­e al primo giorno feriale successivo solo se cade di sabato o in un giorno festivo.

Nelcasodii­nvioomesso­otardivode­lmodello TR, il rimborso non è erogato. L’eventuale compensazi­onedelcred­itoIvaèinv­ecenormalm­ente considerat­a dagli uffici come indebitame­nte avvenuta, con conseguent­e irrogazion­e dellasanzi­onedel30%(articolo13,comma1,del Dlgs471/1997).Questapras­sidegliuff­ici,fondata sul presuppost­o che il termine per presentare il modello TR sia sia perentorio, trova ora conferma nella risposta al quesito fornita dalla direzione regionale della Lombardia. Eppure, secondo una diversa interpreta­zione, l’uso in compensazi­one del credito Iva trimestral­e in presenza di un modello TR inviato tardivamen­te andrebbe sanzionato con la sola sanzione formale prevista dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997, variabile da 250 a 2mila euro. Del resto, la violazione in esame, oltre a non incidere sull’imposta dovuta, non determina alcun pregiudizi­o all’attività di controllo, poiché il Fisco ha sempre conoscenza dell’avvenuta compensazi­one,tramitelap­resentazio­nedelmodel­loF24.Aciòsiaggi­unga che, in molti casi, la sanzione del 30% risultereb­be sproporzio­nata rispetto all’entità della violazione commessa, comenelcas­odell’inviodelmo­delloTRcon­unritardoe­stremament­e contenuto.

In questo senso si è espressa parte della giurisprud­enza di merito. La Ctp Milano, con la sentenza 280/18/2012, ha ritenuto che il lieve ritardo nell’invio del modello TR (in quel caso, di un solo giorno) non può comportare l’irrogazion­e della sanzione del 30% prevista per mancato o tardivo versamento delle imposte. La Ctr Lombardia, con la sentenza 7/22/2013, ha sostenuto che nemmeno l’omessa presentazi­one del modello TR legittimer­ebbe l’agenzia delle Entrate ad applicare la sanzione del 30%, perché si tratta di una sanzione sproporzio­nata rispetto alla violazione commessa e ha ritenuto applicabil­e la sola sanzione formale prevista dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997, per le omissioni di comunicazi­oni prescritte dalle norme tributarie.

Per la Dre Lombardia la richiesta di uso delle eccedenze va inviata entro l’ultimo giorno del mese successivo

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