Dividendi black list ancora tassati al 50%
Il confronto tra livelli di prelievo, anche in base allo schema di Dlgs che recepisce la direttive Atad 1 e 2: resta la difficoltà di individuare la disciplina per i casi singoli
L’incassodapartediunsoggetto Ires di un dividendo proveniente da paradisi fiscali implica complessi ragionamenti da coordinare con il cosiddetto regime di trasparenza Cfc (disciplinata dall’articolo 167 del Tuir). Inoltre, bisognerà tenere conto dello schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive Ue 2016/1164 e 2017/952 (Atad 1 e 2), oltre che della disciplina dei dividendi black list in senso proprio (articolo 89, comma 3, del Tuir).
Loschemadidecretomodificasiala trasparenzaCfcsialadisciplinadeidividendiblacklist,madalperiodod’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2018:dal2019(Unico2020).Finoadalloracontinuerannoadapplicarsi le regole modificate dalla legge di Bilancio 2018. Nella tabella si riporta il caricofiscalecomplessivo(socio/societàestera)gravantesulredditoprodotto da proprie controllate extra Ue. Sono prese in esame società con un livello di tassazione estero contenuto, ma che possonocomunquedisapplicarelatrasparenza Cfc, perché si ipotizza che svolgano attività economica effettiva (soddisfacendo la prima esimente ex articolo167,comma5letteraadelTuir).
Lo schema di Dlgs non modifica alcunché sulla misura della tassazione del dividendo black list, che rimarrebbe quella attualmente in vigore esposta nel primo degli esempi riportati: esclusione dal reddito del 50% del dividendo (con dimostrazione dello svolgimento di attività economica effettiva da parte della partecipata) e credito di imposta indiretto nel solo caso in cui la partecipata sia anche controllata e in ragione delle imposte da essa assolte sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Dalle simulazioni si vede che cosa accade nel caso in cui sia soddisfatta la seconda esimente (non delocalizzazione del reddito, ex articolo 167, comma 5, lettera b del Tuir). In questo caso, la disapplicazione delle norme sulla trasparenza Cfc e sui dividendi black list sotto il profilo puramente matematico porta a risultati non dissimili, soprattutto in presenza di ritenute in uscita sul dividendo.
Infatti, nei Paesi che non applicano ritenute in uscita sul dividendo (ad esempio nel secondo esempio in tabella, dove il tax rate totale è pari al 14,99%) c’è un modesto e legittimo vantaggio rispetto alla stessa situazione, ma con tassazione del dividendo incassato al 50% e con credito di imposta indiretto (dove il tax rate farriva al 18,83%).
Nell’ipotesidiapplicazionedellaritenutasuldividendo,lasimulazionemostra che il carico fiscale complessivo è pressoché identico (23,17% contro 23,14% nei due esempi). Ciò è dovuto al fatto che, con le ordinarie regole di tassazione del dividendo, la ritenuta in uscitadel10%èpersaperil95%(inipotesidiapplicazionedellasecondaesimente) o per il 50% (prima esimente), come prevede l’articolo 165 del Tuir.
Seperòsiconfrontaillivellodelprelievovistofinquiconquelloapplicabile nelcasodellatrasparenzaCfcsenzatassazionedeldividendo,cisiaccorgeche il tax rate (24%) non è poi così distante dallesituazioniincuisiapplicalatassazione dei dividendi black list e c’è l’applicazione di una ritenuta.
Il problema appariva in tutta la sua gravitàprimadeldecretointernazionalizzazione(Dlgs147/2015)dove-aparità
Dimostrare l’effettiva operatività della società estera permette di escludere la metà del provento
delle altre variabili - si arrivava a un tax rate totale del 34,37% in casi simili a quelli esaminati.
In concreto, i vari casi in cui si potrà collocare il contribuente dipenderanno molto dalle condizioni che renderanno o meno applicabile la trasparenza Cfc e l’esclusione dal reddito del 50% del dividendo black list, considerando anche il credito d’imposta indiretto sul dividendo.
La dimostrazione della seconda esimente permette e permetterà sia la disapplicazione della trasparenza Cfc sia l’applicazione dell’ordinaria esclusione del 95% dei dividendi.
Dallo schema di Dlgs si evince che nessun cambiamento si avrà sul livello di tassazione dei dividendi maturati in Stati Ue o See con effettivo scambio di informazioni: continueranno a essere esclusi dal reddito per il 95%, eccetto che per la loro parte proveniente da Paesi black list (si veda anche la risoluzione 144/E/2017 e combinato disposto degli articoli 89, comma 3, e 167 del Tuir). Questa parte, infatti, sarà tassata come dividendo black list, secondo i criteri indicati in precedenza. A oggi, la maggiore difficoltà è l’individuazione delle condizioni che fanno scattare le regole sulla trasparenza Cfc o quelle sul dividendo black list, cioè stabilire quando uno Stato possa essere considerato a regime fiscale privilegiato o meno, anche per effetto di regimi speciali insieme (ma solo per le partecipate Ue) alla prevalenza di passive income. Lo schema di Dlgs semplifica tale individuazione.