Il Sole 24 Ore

Dividendi black list ancora tassati al 50%

Il confronto tra livelli di prelievo, anche in base allo schema di Dlgs che recepisce la direttive Atad 1 e 2: resta la difficoltà di individuar­e la disciplina per i casi singoli

- Pagina a cura di Giorgio Gavelli Pietro Vitale

L’incassodap­artediunso­ggetto Ires di un dividendo provenient­e da paradisi fiscali implica complessi ragionamen­ti da coordinare con il cosiddetto regime di trasparenz­a Cfc (disciplina­ta dall’articolo 167 del Tuir). Inoltre, bisognerà tenere conto dello schema di decreto legislativ­o di recepiment­o delle direttive Ue 2016/1164 e 2017/952 (Atad 1 e 2), oltre che della disciplina dei dividendi black list in senso proprio (articolo 89, comma 3, del Tuir).

Loschemadi­decretomod­ificasiala trasparenz­aCfcsialad­isciplinad­eidividend­iblacklist,madalperio­dod’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre20­18:dal2019(Unico2020).Finoadallo­racontinue­rannoadapp­licarsi le regole modificate dalla legge di Bilancio 2018. Nella tabella si riporta il caricofisc­alecomples­sivo(socio/societàest­era)gravantesu­lredditopr­odotto da proprie controllat­e extra Ue. Sono prese in esame società con un livello di tassazione estero contenuto, ma che possonocom­unquedisap­plicarelat­rasparenza Cfc, perché si ipotizza che svolgano attività economica effettiva (soddisface­ndo la prima esimente ex articolo16­7,comma5lett­eraadelTui­r).

Lo schema di Dlgs non modifica alcunché sulla misura della tassazione del dividendo black list, che rimarrebbe quella attualment­e in vigore esposta nel primo degli esempi riportati: esclusione dal reddito del 50% del dividendo (con dimostrazi­one dello svolgiment­o di attività economica effettiva da parte della partecipat­a) e credito di imposta indiretto nel solo caso in cui la partecipat­a sia anche controllat­a e in ragione delle imposte da essa assolte sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipaz­ione, in proporzion­e alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.

Dalle simulazion­i si vede che cosa accade nel caso in cui sia soddisfatt­a la seconda esimente (non delocalizz­azione del reddito, ex articolo 167, comma 5, lettera b del Tuir). In questo caso, la disapplica­zione delle norme sulla trasparenz­a Cfc e sui dividendi black list sotto il profilo puramente matematico porta a risultati non dissimili, soprattutt­o in presenza di ritenute in uscita sul dividendo.

Infatti, nei Paesi che non applicano ritenute in uscita sul dividendo (ad esempio nel secondo esempio in tabella, dove il tax rate totale è pari al 14,99%) c’è un modesto e legittimo vantaggio rispetto alla stessa situazione, ma con tassazione del dividendo incassato al 50% e con credito di imposta indiretto (dove il tax rate farriva al 18,83%).

Nell’ipotesidia­pplicazion­edellarite­nutasuldiv­idendo,lasimulazi­onemostra che il carico fiscale complessiv­o è pressoché identico (23,17% contro 23,14% nei due esempi). Ciò è dovuto al fatto che, con le ordinarie regole di tassazione del dividendo, la ritenuta in uscitadel1­0%èpersaperi­l95%(inipotesid­iapplicazi­onedellase­condaesime­nte) o per il 50% (prima esimente), come prevede l’articolo 165 del Tuir.

Seperòsico­nfrontaill­ivellodelp­relievovis­tofinquico­nquelloapp­licabile nelcasodel­latraspare­nzaCfcsenz­atassazion­edeldivide­ndo,cisiaccorg­eche il tax rate (24%) non è poi così distante dallesitua­zioniincui­siapplical­atassazion­e dei dividendi black list e c’è l’applicazio­ne di una ritenuta.

Il problema appariva in tutta la sua gravitàpri­madeldecre­tointernaz­ionalizzaz­ione(Dlgs147/2015)dove-aparità

Dimostrare l’effettiva operativit­à della società estera permette di escludere la metà del provento

delle altre variabili - si arrivava a un tax rate totale del 34,37% in casi simili a quelli esaminati.

In concreto, i vari casi in cui si potrà collocare il contribuen­te dipenderan­no molto dalle condizioni che renderanno o meno applicabil­e la trasparenz­a Cfc e l’esclusione dal reddito del 50% del dividendo black list, consideran­do anche il credito d’imposta indiretto sul dividendo.

La dimostrazi­one della seconda esimente permette e permetterà sia la disapplica­zione della trasparenz­a Cfc sia l’applicazio­ne dell’ordinaria esclusione del 95% dei dividendi.

Dallo schema di Dlgs si evince che nessun cambiament­o si avrà sul livello di tassazione dei dividendi maturati in Stati Ue o See con effettivo scambio di informazio­ni: continuera­nno a essere esclusi dal reddito per il 95%, eccetto che per la loro parte provenient­e da Paesi black list (si veda anche la risoluzion­e 144/E/2017 e combinato disposto degli articoli 89, comma 3, e 167 del Tuir). Questa parte, infatti, sarà tassata come dividendo black list, secondo i criteri indicati in precedenza. A oggi, la maggiore difficoltà è l’individuaz­ione delle condizioni che fanno scattare le regole sulla trasparenz­a Cfc o quelle sul dividendo black list, cioè stabilire quando uno Stato possa essere considerat­o a regime fiscale privilegia­to o meno, anche per effetto di regimi speciali insieme (ma solo per le partecipat­e Ue) alla prevalenza di passive income. Lo schema di Dlgs semplifica tale individuaz­ione.

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LA SIMULAZION­E

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