Riserve in bilico con i cambi di regime
Rimane da chiarire la corretta competenza dei dividendi Cfc
La tassazione del dividendo black list da Paesi extra Ue dipende da come lo Stato estero della partecipata è stato definito nel corso del tempo: black list (sfavorevolmente tassato) o white list (ordinariamente tassato). Ad oggi è necessario redigere una black list faidate includendovi solo la partecipata che goda di regimi fiscali, anche speciali, privilegiati, ossia con livello nominale di tassazione da autotestare inferiore al 50% di quello italiano (in pratica, inferiore al 13,95%, pari alla metà della somma delle aliquote Ires e Irap, articolo 167, comma 4, del Tuir, e circolari 51/E/2010 e 35/E/2016). Fino alla legge di Bilancio 2016 vigeva l'inclusione dello Stato estero nel Dm 21 novembre 2001, modificato più volte nel corso del tempo.
Le variazioni normative hanno creato diversi problemi alle riserve pregresse maturate in esercizi in cui la partecipata poteva essere black list (con tassazione al 50%) o white list (con tassazione al 5%).
La circolare 35/E/2016 ha colmato il vuoto normativo applicando retrospettivamente le nuove regole della legge di Bilancio 2016; sicché erano da tassare sfavorevolmente i dividendi che risultavano white list nell’esercizio di competenza -perché magari lo Stato non rientrava nel Dm - ma black list con le nuove regole applicate a quel medesimo esercizio di competenza. Nell'ipotesi inversa (Stato estero incluso nel Dm che con le regole della legge di Bilancio 2016 non lo sarebbe stato), la circolare consentì di non qualificare come black list la riserva di utili.
Tali affermazioni vanno oggi riviste alla luce della legge 205/2017 e, in prospettiva, dello schema di decreto legislativo, il quale modifica ancora i criteri per l’individuazione dei Paesi black list a tali fini rimandando i dettagli a un futuro provvedimento delle Entrate.
La legge 205/2017, oltre ad aver escluso dall’imponibile il 50% del dividendo black list e con eventuale credito di imposta indiretto, ha anche cercato di disciplinare il vuoto normativo colmato della circolare 35/ E/2016 (si veda anche la circolare Assonime 15/2018). Più in particolare, la legge:
qualifica white list le riserve di utili maturati fino al 2014 se per competenza lo Stato non fosse incluso nel Dm 21 novembre 2001 (comma 1007, prima parte). La norma a parere di chi scrive è di interpretazione autentica e quindi retroattiva. Resta non regolamentato il caso inverso (utili black list per competenza ma white list per cassa) risolto a favore del contribuente dalla Circolare 35/E che, in assenza di auspicabili chiarimenti, dovrebbe continuare ad applicarsi. Si segnala una diversa tesi, secondo cui l’utile black list per competenza tale resta anche alla percezione;
estende il trattamento delineato al punto precedente anche agli utili maturati dal 2015 in poi in Stati white list secondo le regole dell’esercizio di maturazione, ma black list con le regole dell'esercizio di percezione (comma 1007, seconda parte). Valgono le considerazioni di cui al precedente punto per l’ipotesi inversa;
trasferisce la stratificazione delle riserve di utili al cessionario della partecipazione (comma 1007 ultima parte), avvalorando il mantenimento a regime della qualificazione per competenza del dividendo come black list o meno. L’ipotesi opposta, soprattutto per gli utili maturati fino al 2017, dovrebbe risultare coperta dalla circolare n. 35/E salvo diversi chiarimenti;
presume prioritariamente distribuite le riserve formate con utili non infetti provenienti da Stati paradisiaci (comma 1008).