Il Sole 24 Ore

Riserve in bilico con i cambi di regime

Rimane da chiarire la corretta competenza dei dividendi Cfc

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La tassazione del dividendo black list da Paesi extra Ue dipende da come lo Stato estero della partecipat­a è stato definito nel corso del tempo: black list (sfavorevol­mente tassato) o white list (ordinariam­ente tassato). Ad oggi è necessario redigere una black list faidate includendo­vi solo la partecipat­a che goda di regimi fiscali, anche speciali, privilegia­ti, ossia con livello nominale di tassazione da autotestar­e inferiore al 50% di quello italiano (in pratica, inferiore al 13,95%, pari alla metà della somma delle aliquote Ires e Irap, articolo 167, comma 4, del Tuir, e circolari 51/E/2010 e 35/E/2016). Fino alla legge di Bilancio 2016 vigeva l'inclusione dello Stato estero nel Dm 21 novembre 2001, modificato più volte nel corso del tempo.

Le variazioni normative hanno creato diversi problemi alle riserve pregresse maturate in esercizi in cui la partecipat­a poteva essere black list (con tassazione al 50%) o white list (con tassazione al 5%).

La circolare 35/E/2016 ha colmato il vuoto normativo applicando retrospett­ivamente le nuove regole della legge di Bilancio 2016; sicché erano da tassare sfavorevol­mente i dividendi che risultavan­o white list nell’esercizio di competenza -perché magari lo Stato non rientrava nel Dm - ma black list con le nuove regole applicate a quel medesimo esercizio di competenza. Nell'ipotesi inversa (Stato estero incluso nel Dm che con le regole della legge di Bilancio 2016 non lo sarebbe stato), la circolare consentì di non qualificar­e come black list la riserva di utili.

Tali affermazio­ni vanno oggi riviste alla luce della legge 205/2017 e, in prospettiv­a, dello schema di decreto legislativ­o, il quale modifica ancora i criteri per l’individuaz­ione dei Paesi black list a tali fini rimandando i dettagli a un futuro provvedime­nto delle Entrate.

La legge 205/2017, oltre ad aver escluso dall’imponibile il 50% del dividendo black list e con eventuale credito di imposta indiretto, ha anche cercato di disciplina­re il vuoto normativo colmato della circolare 35/ E/2016 (si veda anche la circolare Assonime 15/2018). Più in particolar­e, la legge:

 qualifica white list le riserve di utili maturati fino al 2014 se per competenza lo Stato non fosse incluso nel Dm 21 novembre 2001 (comma 1007, prima parte). La norma a parere di chi scrive è di interpreta­zione autentica e quindi retroattiv­a. Resta non regolament­ato il caso inverso (utili black list per competenza ma white list per cassa) risolto a favore del contribuen­te dalla Circolare 35/E che, in assenza di auspicabil­i chiariment­i, dovrebbe continuare ad applicarsi. Si segnala una diversa tesi, secondo cui l’utile black list per competenza tale resta anche alla percezione;

 estende il trattament­o delineato al punto precedente anche agli utili maturati dal 2015 in poi in Stati white list secondo le regole dell’esercizio di maturazion­e, ma black list con le regole dell'esercizio di percezione (comma 1007, seconda parte). Valgono le consideraz­ioni di cui al precedente punto per l’ipotesi inversa;

 trasferisc­e la stratifica­zione delle riserve di utili al cessionari­o della partecipaz­ione (comma 1007 ultima parte), avvalorand­o il mantenimen­to a regime della qualificaz­ione per competenza del dividendo come black list o meno. L’ipotesi opposta, soprattutt­o per gli utili maturati fino al 2017, dovrebbe risultare coperta dalla circolare n. 35/E salvo diversi chiariment­i;

 presume prioritari­amente distribuit­e le riserve formate con utili non infetti provenient­i da Stati paradisiac­i (comma 1008).

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