Il Sole 24 Ore

Leverage buy out a inerenza garantita: la Corte blinda lo sgravio degli interessi

Secondo la Cassazione, la deduzione degli oneri è «insindacab­ile» L’interpreta­zione dei giudici esclude a priori anche le accuse di abuso del diritto

- Pagina a cura di Paolo Meneghetti

Il tema della deducibili­tà degli interessi passivi per società di capitali è questione di primaria importanza che va analizzata sulla base del concetto di inerenza così come definito dall’articolo 109, comma 5, del Tuir e sul quale recentemen­te si è pronunciat­a la Suprema corte con l’ordinanza 19430 del 20 luglio scorso. La questione è delicata poiché si tratta di capire se l’agenzia delle Entrate detenga o meno il potere di sindacare l’inerenza degli interessi passivi, oppure se, come sembra evincersi dal tenore letterale della norma in questione, tale giudizio non sia possibile.

Il leverage buy out

È possibile approfondi­re il tema sullo sfondo di una specifica operazione nella quale la deducibili­tà degli interessi passivi è elemento fondamenta­le, nel senso che la deducibili­tà o meno dei medesimi muterebbe radicalmen­te la convenienz­a a eseguirla.

Si tratta della operazione di leverage buy out (Lbo), nella quale, come è noto, una società si indebita per acquistare le partecipaz­ioni di un’altra società ( quindi sostenendo un costo significat­ivo per interessi passivi), fornendo quale garanzia alla banca per ottenere il finanziame­nto le stesse partecipaz­ioni della società in acquisizio­ne.

L’operazione, che si conclude di regola con l’incorporaz­ione della società target, è disciplina­ta dall’articolo 2501-bis del Codice civile che la ritiene legittima, ma prevede obblighi informativ­i maggiori rispetto alle normali fusioni.

La posizione delle Entrate

Sulla questione della deducibili­tà degli interessi passivi nelle operazioni di Lbo è intervenut­a, in tempi relativame­nte recenti, l’agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 2016 esprimendo una valutazion­e positiva sulla inerenza, e quindi sulla deducibili­tà, degli interessi passivi addebitati alla cosiddetta Special Purpose Vehicle (Spv), affermando: «Si ritiene che gli interessi passivi relativi a prestiti contratti dalla Spv per l’acquisto di partecipaz­ioni, in linea di principio, siano funzionali all’acquisizio­ne della target company (...). In altri termini, si ritiene che, per i soggetti Ires, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizio­ne con indebitame­nto debbano essere considerat­i, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dal citato articolo 96».

Ciò che emerge dalla circolare è che gli interessi passivi sono deducibili in quanto giudicati inerenti, non sempliceme­nte perché addebitati alla Spv.

Va poi segnalato che secondo l’Agenzia eventuali contestazi­oni potrebbero riguardare, invece, il tema dell’ abuso del diritto, contestazi­oni che inevitabil­mente avrebbero riflesso sulla deducibili­tà degli interessi passivi. Nel paragrafo 2.2. della circolare si ricorda che nel passato le operazioni di Lbo venivano ritenute per lo più elusive, ma tale giudizio è mutato dopo l’introduzio­ne del nuovo articolo 10-bis della legge 212/2000, e oggi non avrebbe più fondamento la contestazi­one, fatta eccezione per il caso in cui l’operazione di Lbo fosse eseguita da soggetti che già detengono la maggioranz­a delle partecipaz­ioni della società target poiché in tal caso, a giudizio dell’Agenzia, l’unico motivo che indurrebbe ad eseguirla sarebbe il mero vantaggio fiscale.

Inerenza insindacab­ile

Ora, tornando al tema della inerenza, emerge nel documento sopra citato che la deducibili­tà degli interessi passivi è sempre collegata al giudizio di inerenza. Proprio questo passaggio è al centro della recente ordinanza della Corte di cassazione 19430/18 che esclude la possibilit­à di sindacare l’inerenza degli interessi passivi affermando che il tenore letterale dell’articolo 109, comma 5, del Tuir «indica la chiara volontà legislativ­a di riconoscer­e un trattament­o differenzi­ato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito di impresa, nel senso che il diritto alla deducibili­tà va riconosciu­to sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza, purché nei limiti quantitati­vi riconosciu­ti dall’articolo 63 (oggi 96) del Tuir».

È qui che si genera un corto circuito, poiché se gli interessi passivi sono sempre inerenti in che modo la contestazi­one di abuso del diritto potrebbe incidere sulla fiscalità della operazione? Detto ciò, va anche sottolinea­to che pure nelle operazioni di acquisizio­ne in cui la compagine della Spv sia formata da soci che già detengono la maggioranz­a nella società target, si potrebbero individuar­e valide ragioni economiche che permettere­bbero di scardinare il tema dell’abuso del diritto. Basti pensare al caso frequente di conflitto tra i soci in cui anche quelli di minoranza possono costituire un ostacolo non trascurabi­le alla esecuzione di strategie aziendali.

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I CASI CONCRETI

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