Il Sole 24 Ore

Utili alla casa madre: l’«impiego» abusivo deve essere provato

La controllan­te è tenuta a dimostrare che le cedole non sono uscite dalla Ue

- Luca Benigni Ferruccio Bogetti

La violazione della clausola antiabuso, che vieta la distribuzi­one di dividendi in esenzione da ritenuta d’imposta da parte di società italiane a favore di controllan­ti Ue, può essere contestata dall’amministra­zione solo in presenza di adeguate prove. Alla società italiana controllat­a è sufficient­e provare che gli utili distribuit­i alla casa madre Ue non siano stati da questa ulteriorme­nte inviati a proprie controllan­ti situate fuori dalla Ue. Se poi l’amministra­zione intende revocare il regime agevolativ­o, per contestare la violazione deve fornire prova contraria a quella emergente dai documenti che suffragano l’operativit­à. Così la Ctr Lombardia, sentenza 3001/18/2018 (presidente e relatore Izzi).

Una società italiana viene accertata per oltre 2,2 milioni di euro per il mancato versamento nell’anno d’imposta 2010 delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta non operate al momento del pagamento dei dividendi a favore della propria casa madre olandese. Secondo l’amministra­zione è stata violata la clausola anti-abuso di cui al terzo comma dell’articolo 27-bis del Dpr 600/ 1973. In pratica si presume che la società olandese percettric­e dei dividendi detenga la partecipaz­ione di controllo nella italiana al solo scopo di beneficiar­e del regime agevolativ­o perché controllat­a da società non residenti nella Ue.

Secondo la società:

 le ritenute a titolo d’imposta non sono state operate e versate, perché la società “madre”, alla quale sono stati distribuit­i i dividendi, li hai poi erogati ad una consociata austriaca a titolo di restituzio­ne di un prestito;  essa è dotata di adeguata struttura organizzat­iva e operativa e ciò non legittima la ripresa delle ritenute d’imposta non versate per la quale l’amministra­zione avrebbe dovuto fornire prova contraria.

Per l’amministra­zione invece:  non sussiste alcun obbligo per legittimar­e il ricupero delle ritenute d’imposta in quanto sussiste inversione dell’onere probatorio;

 la contribuen­te non ha dimostrato che la propria società madre non è una “holding statica” e che i dividendi corrispost­i non sono poi stati pagati alle controllan­ti situate fuori dalla Ue e quindi deve essere applicata la clausola anti-abuso e vanno ricuperate le ritenute non operate e versate.

Ma Ctp e Ctr danno torto al Fisco:  la clausola anti-abuso non deve essere applicata nel caso in cui venga dimostrata l’assenza di qualsivogl­ia utilizzazi­one abusiva. Nel caso specifico la contribuen­te ha provato che la propria casa madre non ha proceduto ad alcuna distribuzi­one dei propri dividenti a favore delle proprie controllan­ti situate fuori della Ue in quanto i dividendi ricevuti sono stati utilizzati per ripagare un debito contratto con la propria consociata austriaca;

 l’amministra­zione non può presumere l’utilizzazi­one abusiva di una norma agevolativ­a ricorrendo a mere affermazio­ni non supportate da alcuna prova fattuale. La contribuen­te ha provato, anche con la documentaz­ione prodotta, che la natura e l’ammontare dell’attivo patrimonia­le, il patrimonio netto, i ricavi, e il personale della propria casa madre, dimostrano la sua effettiva operativit­à.

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