Utili alla casa madre: l’«impiego» abusivo deve essere provato
La controllante è tenuta a dimostrare che le cedole non sono uscite dalla Ue
La violazione della clausola antiabuso, che vieta la distribuzione di dividendi in esenzione da ritenuta d’imposta da parte di società italiane a favore di controllanti Ue, può essere contestata dall’amministrazione solo in presenza di adeguate prove. Alla società italiana controllata è sufficiente provare che gli utili distribuiti alla casa madre Ue non siano stati da questa ulteriormente inviati a proprie controllanti situate fuori dalla Ue. Se poi l’amministrazione intende revocare il regime agevolativo, per contestare la violazione deve fornire prova contraria a quella emergente dai documenti che suffragano l’operatività. Così la Ctr Lombardia, sentenza 3001/18/2018 (presidente e relatore Izzi).
Una società italiana viene accertata per oltre 2,2 milioni di euro per il mancato versamento nell’anno d’imposta 2010 delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta non operate al momento del pagamento dei dividendi a favore della propria casa madre olandese. Secondo l’amministrazione è stata violata la clausola anti-abuso di cui al terzo comma dell’articolo 27-bis del Dpr 600/ 1973. In pratica si presume che la società olandese percettrice dei dividendi detenga la partecipazione di controllo nella italiana al solo scopo di beneficiare del regime agevolativo perché controllata da società non residenti nella Ue.
Secondo la società:
le ritenute a titolo d’imposta non sono state operate e versate, perché la società “madre”, alla quale sono stati distribuiti i dividendi, li hai poi erogati ad una consociata austriaca a titolo di restituzione di un prestito; essa è dotata di adeguata struttura organizzativa e operativa e ciò non legittima la ripresa delle ritenute d’imposta non versate per la quale l’amministrazione avrebbe dovuto fornire prova contraria.
Per l’amministrazione invece: non sussiste alcun obbligo per legittimare il ricupero delle ritenute d’imposta in quanto sussiste inversione dell’onere probatorio;
la contribuente non ha dimostrato che la propria società madre non è una “holding statica” e che i dividendi corrisposti non sono poi stati pagati alle controllanti situate fuori dalla Ue e quindi deve essere applicata la clausola anti-abuso e vanno ricuperate le ritenute non operate e versate.
Ma Ctp e Ctr danno torto al Fisco: la clausola anti-abuso non deve essere applicata nel caso in cui venga dimostrata l’assenza di qualsivoglia utilizzazione abusiva. Nel caso specifico la contribuente ha provato che la propria casa madre non ha proceduto ad alcuna distribuzione dei propri dividenti a favore delle proprie controllanti situate fuori della Ue in quanto i dividendi ricevuti sono stati utilizzati per ripagare un debito contratto con la propria consociata austriaca;
l’amministrazione non può presumere l’utilizzazione abusiva di una norma agevolativa ricorrendo a mere affermazioni non supportate da alcuna prova fattuale. La contribuente ha provato, anche con la documentazione prodotta, che la natura e l’ammontare dell’attivo patrimoniale, il patrimonio netto, i ricavi, e il personale della propria casa madre, dimostrano la sua effettiva operatività.