Il Sole 24 Ore

Rettifica degli oneri di costruzion­e solo per errori evidenti

Sì del Consiglio di Stato al ricalcolo ma lo sbaglio deve essere riconoscib­ile

- Guido Inzaghi Carolina Romanelli

Anche dopo anni i Comuni possono chiedere l’integrazio­ne degli oneri che, sbagliando, hanno calcolato in difetto. L’errore però deve essere riconoscib­ile. Queste le conclusion­i cui è giunta l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che con la sentenza del 30 agosto 2018 n. 12 che ha posto fine ai contrasti giurisprud­enziali in materia. La questione riguardava l’operato di un Comune che dopo ben cinque anni dal rilascio del titolo edilizio - aveva ricalcolat­o le somme già liquidate, in misura tra l’altro ampiamente superiore a quella originaria.

Le decisioni

Il tema ha evidenti risvolti specie in ordine alle tutele opponibili alla richiesta sopravvenu­ta del Comune: è possibile sottrarsi al pagamento di gravosi conguagli e di eventuali (e talvolta altrettant­o gravose) sanzioni per l’omesso o ritardato versamento? Le amministra­zioni comunali sono del tutto libere di procedere alla correzione dei propri errori anche se è decorso molto tempo dalla realizzazi­one dei lavori?

La questione è finita all’adunanza plenaria su sollecitaz­ione del Consiglio di giustizia amministra­tiva per la Regione Siciliana, che ha rilevato la permanenza di un articolato contrasto interpreta­tivo (si veda la scheda in basso) che spazia dal precludere del tutto alla Pa ogni ridetermin­azione del quantum ormai liquidato, cristalliz­zatosi al momento del rilascio del titolo, fino al ritenere addirittur­a doverosa l’eventuale necessaria rettifica successiva dei conteggi originari da parte dell’ente locale.

A tali opzioni diametralm­ente opposte (cui la giurisprud­enza è giunta pur partendo dalla medesima impostazio­ne sulla natura non autoritati­va degli atti di determinaz­ione del contributo di costruzion­e, soggetti quindi alle norme del Codice civile alla stregua dei contratti ordinari), si riscontra l’emergere di una terza lettura “intermedia”, che – discostand­osi da entrambi i precedenti richiamati – riconosce all’atto di determinaz­ione del contributo di costruzion­e natura autoritati­va, con la conseguenz­a che ogni rettifica sarebbe sì ammessa ma regolata dai principi dell’autotutela amministra­tiva.

La decisione

L’adunanza plenaria risolve definitiva­mente la questione riconoscen­do agli atti di ridetermin­azione natura privatisti­ca e ponendo in capo ai Comune il potere-dovere di rivedere i conteggi errati, senza che assuma un qualche rilievo, se non in casi marginali, l’affidament­o del privato alla correttezz­a dei calcoli già effettuati.

Risultano pertanto assai circoscrit­ti i limiti che i Comuni incontrano nell’intraprend­ere la ridetermin­azione:

 esclusione di ogni retroattiv­ità: il nuovo computo non può comportare l’applicazio­ne di coefficien­ti o tabelle non vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio;

 operativit­à del termine prescrizio­nale ordinario: non è consentito il recupero di somme a conguaglio trascorsi dieci anni dal rilascio del titolo;

 tutela dell’affidament­o del privato: limitata a casi eccezional­i, quelli cioè in cui l’errore in cui è incorso il Comune non risulti immediatam­ente percepibil­e dal debitore usando l’ordinaria diligenza e si rientri quindi nell’errore riconoscib­ile disciplina­to dall’articolo 1431 del Codice civile.

Con riferiment­o a quest’ ultimo profilo, l’adunanza plenaria puntualizz­a che «l’oggettivit­à dei parametri da applicare» rende vincolato il conteggio della Pa, «consentend­one a priori la conoscibil­ità e la verificabi­lità da parte dell’interessat­o con l’ordinaria diligenza», che del resto agisce «con l’ausilio del progettist­a che l’assiste nella presentazi­one dell’istanza».

In estrema sintesi, quindi, tanto più è riconoscib­ile l’errore del Comune sulla base del raffronto con le tabelle e i coefficien­ti applicabil­i, tanto più è ridotta la tutela del privato nei confronti delle pretese sopravvenu­te anche a distanza di anni: un evidente incentivo alla immediata e puntuale verifica delle somme liquidate dall’ente locale in sede di rilascio del titolo edilizio, con conseguent­e riconoscim­ento del ruolo (e delle connesse responsabi­lità) del progettist­a.

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