Rettifica degli oneri di costruzione solo per errori evidenti
Sì del Consiglio di Stato al ricalcolo ma lo sbaglio deve essere riconoscibile
Anche dopo anni i Comuni possono chiedere l’integrazione degli oneri che, sbagliando, hanno calcolato in difetto. L’errore però deve essere riconoscibile. Queste le conclusioni cui è giunta l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che con la sentenza del 30 agosto 2018 n. 12 che ha posto fine ai contrasti giurisprudenziali in materia. La questione riguardava l’operato di un Comune che dopo ben cinque anni dal rilascio del titolo edilizio - aveva ricalcolato le somme già liquidate, in misura tra l’altro ampiamente superiore a quella originaria.
Le decisioni
Il tema ha evidenti risvolti specie in ordine alle tutele opponibili alla richiesta sopravvenuta del Comune: è possibile sottrarsi al pagamento di gravosi conguagli e di eventuali (e talvolta altrettanto gravose) sanzioni per l’omesso o ritardato versamento? Le amministrazioni comunali sono del tutto libere di procedere alla correzione dei propri errori anche se è decorso molto tempo dalla realizzazione dei lavori?
La questione è finita all’adunanza plenaria su sollecitazione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che ha rilevato la permanenza di un articolato contrasto interpretativo (si veda la scheda in basso) che spazia dal precludere del tutto alla Pa ogni rideterminazione del quantum ormai liquidato, cristallizzatosi al momento del rilascio del titolo, fino al ritenere addirittura doverosa l’eventuale necessaria rettifica successiva dei conteggi originari da parte dell’ente locale.
A tali opzioni diametralmente opposte (cui la giurisprudenza è giunta pur partendo dalla medesima impostazione sulla natura non autoritativa degli atti di determinazione del contributo di costruzione, soggetti quindi alle norme del Codice civile alla stregua dei contratti ordinari), si riscontra l’emergere di una terza lettura “intermedia”, che – discostandosi da entrambi i precedenti richiamati – riconosce all’atto di determinazione del contributo di costruzione natura autoritativa, con la conseguenza che ogni rettifica sarebbe sì ammessa ma regolata dai principi dell’autotutela amministrativa.
La decisione
L’adunanza plenaria risolve definitivamente la questione riconoscendo agli atti di rideterminazione natura privatistica e ponendo in capo ai Comune il potere-dovere di rivedere i conteggi errati, senza che assuma un qualche rilievo, se non in casi marginali, l’affidamento del privato alla correttezza dei calcoli già effettuati.
Risultano pertanto assai circoscritti i limiti che i Comuni incontrano nell’intraprendere la rideterminazione:
esclusione di ogni retroattività: il nuovo computo non può comportare l’applicazione di coefficienti o tabelle non vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio;
operatività del termine prescrizionale ordinario: non è consentito il recupero di somme a conguaglio trascorsi dieci anni dal rilascio del titolo;
tutela dell’affidamento del privato: limitata a casi eccezionali, quelli cioè in cui l’errore in cui è incorso il Comune non risulti immediatamente percepibile dal debitore usando l’ordinaria diligenza e si rientri quindi nell’errore riconoscibile disciplinato dall’articolo 1431 del Codice civile.
Con riferimento a quest’ ultimo profilo, l’adunanza plenaria puntualizza che «l’oggettività dei parametri da applicare» rende vincolato il conteggio della Pa, «consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell’interessato con l’ordinaria diligenza», che del resto agisce «con l’ausilio del progettista che l’assiste nella presentazione dell’istanza».
In estrema sintesi, quindi, tanto più è riconoscibile l’errore del Comune sulla base del raffronto con le tabelle e i coefficienti applicabili, tanto più è ridotta la tutela del privato nei confronti delle pretese sopravvenute anche a distanza di anni: un evidente incentivo alla immediata e puntuale verifica delle somme liquidate dall’ente locale in sede di rilascio del titolo edilizio, con conseguente riconoscimento del ruolo (e delle connesse responsabilità) del progettista.