I PRECEDENTI CONTRASTANTI
1. Immodificabilità
In numerose occasioni il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (si veda ad esempio la sentenza 64/2007)ha sostenuto la sostanziale immodificabilità dei conteggi operati dal Comune in sede rilascio del titolo edilizio, riconoscendo la più ampia tutela dell’affidamento del privato che pertanto sarebbe sempre al riparo da eventuali pretese patrimoniali sopravvenute. Il presupposto è comunque la definizione paritetica della natura del rapporto tra Pa e privato, con la conseguente applicabilità dei principi del Codice civile.
2. Rettifica sempre possibile
Una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze 4515/2017 e 2821/2017) pur muovendo dai medesimi presupposti rappresentati dalla pariteticità degli atti di rideterminazione del contributo e dalla conseguente inapplicabilità dell’autotutela amministrativa, giunge invece a conclusioni diametralmente opposte: la rettifica dei conteggi originari sarebbe infatti non solo possibile ma anzi doverosa. Gli unici limiti sarebbero: - l’irretroattività dei coefficienti e dei parametri applicabili, che devono essere vigenti al momento del sorgere dell'obbligazion;
- il limite di dieci anni dal rilascio del titolo edilizio per il ricalcolo
3. Revisione con paletti
Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana nell’ordinanza di rimessione all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha riscontrato una terza lettura intermedia. Il rapporto dovrebbe risultare attratto dal regime di diritto pubblico e, conseguentemente, la Pa potrebbe legittimamente procedere al ricalcolo del quantum già liquidato ma solo nel rispetto dei principi dell’autotela amministrativa: in altre parole, si renderebbe più difficile per l’amministrazione correggere vecchi errori, pur ammettendone la possibilità.