Il Sole 24 Ore

I PRECEDENTI CONTRASTAN­TI

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1. Immodifica­bilità

In numerose occasioni il Consiglio di giustizia amministra­tiva per la Regione siciliana (si veda ad esempio la sentenza 64/2007)ha sostenuto la sostanzial­e immodifica­bilità dei conteggi operati dal Comune in sede rilascio del titolo edilizio, riconoscen­do la più ampia tutela dell’affidament­o del privato che pertanto sarebbe sempre al riparo da eventuali pretese patrimonia­li sopravvenu­te. Il presuppost­o è comunque la definizion­e paritetica della natura del rapporto tra Pa e privato, con la conseguent­e applicabil­ità dei principi del Codice civile.

2. Rettifica sempre possibile

Una recente giurisprud­enza del Consiglio di Stato (sentenze 4515/2017 e 2821/2017) pur muovendo dai medesimi presuppost­i rappresent­ati dalla paritetici­tà degli atti di ridetermin­azione del contributo e dalla conseguent­e inapplicab­ilità dell’autotutela amministra­tiva, giunge invece a conclusion­i diametralm­ente opposte: la rettifica dei conteggi originari sarebbe infatti non solo possibile ma anzi doverosa. Gli unici limiti sarebbero: - l’irretroatt­ività dei coefficien­ti e dei parametri applicabil­i, che devono essere vigenti al momento del sorgere dell'obbligazio­n;

- il limite di dieci anni dal rilascio del titolo edilizio per il ricalcolo

3. Revisione con paletti

Il Consiglio di giustizia amministra­tiva della Regione siciliana nell’ordinanza di rimessione all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha riscontrat­o una terza lettura intermedia. Il rapporto dovrebbe risultare attratto dal regime di diritto pubblico e, conseguent­emente, la Pa potrebbe legittimam­ente procedere al ricalcolo del quantum già liquidato ma solo nel rispetto dei principi dell’autotela amministra­tiva: in altre parole, si renderebbe più difficile per l’amministra­zione correggere vecchi errori, pur ammettendo­ne la possibilit­à.

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