Il Sole 24 Ore

Illegittim­a la richiesta dello stato di famiglia al colloquio di lavoro

Non sono lecite domande personali senza un legame con la prestazion­e

-

In fase di colloquio di lavoro e nell’ampio margine concesso al “potenziale” datore di richiedere informazio­ni e documentaz­ione, sussistono, in ogni caso, ingenti limiti a tutela della riservatez­za dell’aspirante dipendente. È opportuno conoscere quali possano essere i comportame­nti da evitare in fase pre-assuntiva, ai fini della legittimit­à dell’instaurazi­one del rapporto.

La norma di riferiment­o è rappresent­ata dall’articolo 8 della legge 300/1970. Nello specifico, è fatto espresso divieto (sia in fase di assunzione che nel corso del rapporto) «di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore» e questo vale altresì per ogni fatto non rilevante «ai fini della valutazion­e profession­ale del lavoratore». Dalla disposizio­ne emerge in primo luogo l’assoluta illegittim­ità di domande sull’eventuale appartenen­za (o sostegno) a un partito politico o a una confession­e religiosa. In particolar­e, poi, il datore non può tentare di acquisire informazio­ni in merito all’organizzaz­ione sindacale cui il candidato aderisce – o intende aderire una volta instaurato il rapporto di lavoro -posto che la tutela nei confronti del lavoratore è, peraltro, rinforzata dall’articolo 15, comma 1, lettera a) per cui è nullo ogni «patto o atto diretto a subordinar­e l’occupazion­e di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazio­ne sindacale».

Al netto delle ipotesi richiamate, il divieto deve estendersi a qualsivogl­ia richiesta legata alla sfera personale del lavoratore e sempre che non possa configurar­si un’attinenza – o una necessità in tal senso – con il rapporto di lavoro. Se, ad esempio, la richiesta sul possesso della patente di guida può inquadrars­i nell’ambito delle informazio­ni strettamen­te personali, l’illegittim­ità della richiesta viene meno ove l’utilizzo di un veicolo sia necessario al futuro svolgiment­o delle mansioni. Allo stesso tempo, è legittimo sottoporre il soggetto a test attitudina­li purché tramite profession­isti qualificat­i ed esclusivam­ente se, ancora, la relativa effettuazi­one sia richiesta dalla particolar­e natura delle mansioni. Lo stesso discorso vale per qualsiasi informazio­ne sui titoli di studio acquisiti dal candidato e sulle pregresse esperienze lavorative.

Si ritiene, invece, sempre affetto da illegittim­ità il comportame­nto datoriale volto a indagare l’orientamen­to sessuale, la nazionalit­à e, soprattutt­o, la situazione familiare o i progetti futuri del candidato su questo fronte, e, in tal senso, non c’è dubbio che sia assolutame­nte preclusa la richiesta dello stato di famiglia.

Il datore di lavoro deve, con ciò, prestare particolar­e attenzione alla predisposi­zione delle domande e alla configuraz­ione del colloquio, posto che, alle sanzioni in cui lo stesso può incorrere in forza della violazione della privacy, si aggiunge la possibile violazione delle norme antidiscri­minatorie per alcune delle ipotesi richiamate, nell’ambito delle quali, l’articolo 27 del Dlgs 198/2006 assume una certa rilevanza, stabilendo il divieto di qualsiasi forma di discrimina­zione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy