Termini impossibili per la riapertura degli spazi finanziari
Testo ancora da approvare e la finestra per gli scambi si richiude il 30 settembre Inutilizzabili quest’anno le risorse «liberate» dallo stop al bando periferie
Resta in dubbio per il 2018 la ripresa degli investimenti degli enti locali sperata con il Decreto Milleproroghe. L’allungamento dei termini sullo scambio di spazi finanziari a livello regionale si presenta di fatto inutilizzabile, così come sembrano inefficaci per l’anno in corso le misure per lo sblocco degli avanzi di amministrazione.
Con l’introduzione dell’articolo 1-bis al Dl 91/18, si dispone che per quest’anno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio, nell’ ambito delle intese regionali regolate dall’articolo 10 della legge 243/2012. Il termine del 30 settembre, approvato in sede di emendamento, è però troppo stretto per intercettare le esigenze degli enti e riuscire a comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo finanziario complessivo. Dopo il complicato passaggio alla Camera, infatti, il testo ha bisogno del terzo via libera al Senato prima di approdare in Gazzetta Ufficiale, a pochissimi giorni dalla nuova scadenza.
In ballo ci sono poi le risorse messe in campo grazie al differimento al 2020 dell’efficacia delle convenzioni sottoscritte da 96 Comuni per il bando periferie. Da questa manovra si calcolano effetti positivi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto quantificati in 140 milioni di euro nel 2018, 320 nel 2019, 350 nel 2020 e 222 nel 2021, da utilizzare ai fini dello sblocco degli avanzi di amministrazione, oggi vincolati dalle regole del pareggio di bilancio.
Ad aprire la strada verso l’utilizzo libero degli avanzi di amministrazione era stata la sentenza 247/2017 con cui la Corte costituzionale affermava che il risultato di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, rimane nella piena disponibilità dell’ente che lo realizza, qualificandolo come parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di «equilibrio dei bilanci». Sulla stessa scia, la sentenza 101/2018 ha confermato l’incostituzionalità del blocco dell’utilizzo, ai fini del pareggio di bilancio, dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato degli enti territoriali a partire dal 2020, in quanto si tratta di risparmi accumulati negli esercizi precedenti che servono a finanziare investimenti pluriennali.
Con l’emendamento in questione si determinerebbe dunque una sicura paralisi di investimenti già programmati, per aprire la strada a nuova progettualità da definire. Da un lato infatti i 96 comuni già beneficiari dell’intervento statale per la riqualificazione delle periferie si trovano a dover spostare in avanti la realizzazione di interventi per i quali, in alcuni casi, è avviata la fase progettuale o addirittura l’affidamento della gara. Dall’altro lato, invece, la manovra non garantisce il rispetto dei tempi necessari per l’aggiornamento degli strumenti di programmazione (Dup, bilancio di previsione e piano opere pubbliche) degli enti ai quali viene concesso l’utilizzo, già dal 2018, dell’avanzo di amministrazione ai fini del rispetto del pareggio di bilancio.
Gli investimenti da programmare sono infatti vincolati all’ammontare individuale degli spazi finanziari che saranno concessi. Va tenuto poi conto della rigidità delle regole di registrazione contabile degli impegni entro il 31 dicembre, che non sono state ancora aggiornate nella direzione della maggiore flessibilità