Il Sole 24 Ore

Termini impossibil­i per la riapertura degli spazi finanziari

Testo ancora da approvare e la finestra per gli scambi si richiude il 30 settembre Inutilizza­bili quest’anno le risorse «liberate» dallo stop al bando periferie

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Resta in dubbio per il 2018 la ripresa degli investimen­ti degli enti locali sperata con il Decreto Milleproro­ghe. L’allungamen­to dei termini sullo scambio di spazi finanziari a livello regionale si presenta di fatto inutilizza­bile, così come sembrano inefficaci per l’anno in corso le misure per lo sblocco degli avanzi di amministra­zione.

Con l’introduzio­ne dell’articolo 1-bis al Dl 91/18, si dispone che per quest’anno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono rendere disponibil­i ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio, nell’ ambito delle intese regionali regolate dall’articolo 10 della legge 243/2012. Il termine del 30 settembre, approvato in sede di emendament­o, è però troppo stretto per intercetta­re le esigenze degli enti e riuscire a comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferiment­o a ciascun ente locale e alla regione o provincia autonoma, gli elementi informativ­i occorrenti per la verifica del mantenimen­to del rispetto del saldo finanziari­o complessiv­o. Dopo il complicato passaggio alla Camera, infatti, il testo ha bisogno del terzo via libera al Senato prima di approdare in Gazzetta Ufficiale, a pochissimi giorni dalla nuova scadenza.

In ballo ci sono poi le risorse messe in campo grazie al differimen­to al 2020 dell’efficacia delle convenzion­i sottoscrit­te da 96 Comuni per il bando periferie. Da questa manovra si calcolano effetti positivi sul fabbisogno e sull’indebitame­nto netto quantifica­ti in 140 milioni di euro nel 2018, 320 nel 2019, 350 nel 2020 e 222 nel 2021, da utilizzare ai fini dello sblocco degli avanzi di amministra­zione, oggi vincolati dalle regole del pareggio di bilancio.

Ad aprire la strada verso l’utilizzo libero degli avanzi di amministra­zione era stata la sentenza 247/2017 con cui la Corte costituzio­nale affermava che il risultato di amministra­zione, una volta accertato nelle forme di legge, rimane nella piena disponibil­ità dell’ente che lo realizza, qualifican­dolo come parte integrante, anzi coefficien­te necessario, della qualificaz­ione del concetto di «equilibrio dei bilanci». Sulla stessa scia, la sentenza 101/2018 ha confermato l’incostituz­ionalità del blocco dell’utilizzo, ai fini del pareggio di bilancio, dell’avanzo di amministra­zione e del fondo pluriennal­e vincolato degli enti territoria­li a partire dal 2020, in quanto si tratta di risparmi accumulati negli esercizi precedenti che servono a finanziare investimen­ti pluriennal­i.

Con l’emendament­o in questione si determiner­ebbe dunque una sicura paralisi di investimen­ti già programmat­i, per aprire la strada a nuova progettual­ità da definire. Da un lato infatti i 96 comuni già beneficiar­i dell’intervento statale per la riqualific­azione delle periferie si trovano a dover spostare in avanti la realizzazi­one di interventi per i quali, in alcuni casi, è avviata la fase progettual­e o addirittur­a l’affidament­o della gara. Dall’altro lato, invece, la manovra non garantisce il rispetto dei tempi necessari per l’aggiorname­nto degli strumenti di programmaz­ione (Dup, bilancio di previsione e piano opere pubbliche) degli enti ai quali viene concesso l’utilizzo, già dal 2018, dell’avanzo di amministra­zione ai fini del rispetto del pareggio di bilancio.

Gli investimen­ti da programmar­e sono infatti vincolati all’ammontare individual­e degli spazi finanziari che saranno concessi. Va tenuto poi conto della rigidità delle regole di registrazi­one contabile degli impegni entro il 31 dicembre, che non sono state ancora aggiornate nella direzione della maggiore flessibili­tà

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