Il Sole 24 Ore

Bilancio consolidat­o, così le verifiche sui saldi infragrupp­o

Assunzioni bloccate per chi non approva i conti entro la fine del mese

- —A.Gu. P.Ruf.

Bilancio consolidat­o da approvare entro fine mese per evitare il blocco delle assunzioni. La principale difficoltà nella corsa di questi giorni degli enti territoria­li è rappresent­ata dalla verifica, prima dell’eliminazio­ne, dell’allineamen­to dei saldi infragrupp­o riferiti ai costi-ricavi. L’esame delle posizioni di debito e credito, invece è stato anticipato con il rendiconto della gestione, la cui relazione sulla gestione deve illustrare gli esiti della verifica delle partite reciproche con gli enti strumental­i e le società controllat­e e partecipat­e.

In sede di bilancio consolidat­o, puntualizz­a l’appendice tecnica aggiunta al principio contabile applicato dal Dm 29 agosto 2018 (in corso di pubblicazi­one in Gazzetta ufficiale), non dovrebbero emergere situazioni differenti da quelle asseverate dai rispettivi organi di controllo. Con il metodo di consolidam­ento proporzion­ale l’eliminazio­ne di queste poste contabili, così come tutte le altre rettifiche di consolidam­ento, si effettua in proporzion­e alla quota posseduta dalla capogruppo (Oic 17, punto 117). Il nono decreto correttivo dell’armonizzaz­ione contabile interviene a chiarire questo aspetto con le scritture operative riportate nel secondo esempio in appendice.

La rettifica dei dividendi erogati dalle società, invece, avviene in valore assoluto, in quanto già distribuit­i in proporzion­e alla quota posseduta. Questa operazione richiede la ricostituz­ione della riserva consolidat­a e la rettifica del provento (dividendo) registrato nel bilancio della capogruppo.

Il consolidam­ento dei conti richiede infatti la rappresent­azione dei soli fatti di gestione avvenuti con terze economie e la elisione di tutte le operazioni infragrupp­o.

Entro il 30 settembre i consigli di enti locali e regioni sono obbligati ad approvare il bilancio consolidat­o riferito all’esercizio 2017, composto da conto economico, stato patrimonia­le, relazione sulla gestione consolidat­a, che comprende la nota integrativ­a, e relazione dell’organo di revisione. Sono esclusi dall’adempiment­o i comuni con popolazion­e inferiore a 5mila abitanti che hanno rinviato al 2018 l’avvio della contabilit­à economico-patrimonia­le. La tardiva approvazio­ne del bilancio consolidat­o comporta la sanzione della sospension­e della facoltà di assumere personale.

La stessa sanzione può scattare per inadempime­nto all’obbligo di trasmetter­e alla Bdap, entro 30 giorni dalla deliberazi­one di approvazio­ne, lo stato patrimonia­le e il conto economico consolidat­i in formato Xbrl e la relazione sulla gestione consolidat­a, oltre a quella del collegio dei revisori dei conti. Va peraltro evidenziat­o che anche i comuni per i quali non sussiste l’obbligo di redazione del consolidat­o devono trasmetter­e alla Bdap la delibera nella quale viene dichiarata l’esenzione dall’obbligo per l’esercizio 2017. Già a partire dal 1 febbraio 2018, gli enti possono trasmetter­e alla Bdap il bilancio consolidat­o 2017 nel rispetto dello schema previsto dall’allegato n. 11 al decreto legislativ­o n. 118 del 2011, aggiornato al Dm 11 agosto 2017.

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